Sentenza del 05/01/2021 n. 79 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 105/2021 PROCESSO TRIBUTARIO - Appello - Causa petendi - Domande ed eccezioni nuove - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso del contribuente annullando varie cartelle esattoriali per omessa notifica e prescrizione. In appello l'agente della riscossione ha prodotto nuovi documenti (ai sensi dell'art.58 co.2 D.lgs. 546/92) attestanti la regolare notifica di 9 cartelle, atti interruttivi della prescrizione e la ricognizione/ratifica del debito (istanza di rateizzazione e successive intimazioni, comunicazione di iscrizione ipoteca, pignoramento). Il contribuente ha eccepito tardività dell'appello e inammissibilità della documentazione nuova.
La decisione
Il Collegio ha rigettato le eccezioni di tardività dell'appello e di inammissibilità della documentazione nuova, ritenendo ammissibile la produzione in appello ai sensi dell'art.58 co.2 D.lgs. 546/92 e nei termini previsti. Con i documenti prodotti l'Ufficio ha dimostrato il perfezionamento delle notifiche e gli atti interruttivi/ricognitivi del debito, per cui molte delle cartelle impugnate non risultano più prescritte e la pretesa è consolidata. Sono tuttavia dichiarate estinte/annullate alcune cartelle specifiche per effetto dell'art.4 del d.l.119/2018 (stralcio debiti fino a €1.000) e della precedente annullamento in sede di mediazione; è confermata l'improcedibilità per la cartella già annullata dall'Ufficio e resta confermato l'annullamento di altra cartella per mancato autonoma impugnazione da parte della Regione. L'appello è parzialmente accolto e le spese sono compensate.
Norme richiamate
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 58 comma 2
è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti
Consente la produzione in appello di nuovi documenti; la Corte richiede il rispetto del termine procedurale (art.32 co.1) e delle formalità di notifica (art.24) per la loro ammissibilità
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 51
Norma richiamata in relazione ai termini di proposizione dell'appello; collegata alla valutazione di tempestività dell'impugnazione
Codice di procedura civile - art. 327
Applicato per determinare il termine lungo (sei mesi) per proporre l'appello quando la sentenza non è stata notificata; il termine decorre dal deposito
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 32 comma 1
Fissa il termine entro cui produrre documenti in appello (fino a venti giorni liberi prima dell'udienza); il rispetto di tale termine rende ammissibile la produzione ex art.58 co.2
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 24 comma 1
Richiamato in riferimento alle formalità richieste per la produzione documentale in appello
D.l. 119/2018 conv. L. 136/2018 - art. 4
i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro... sono automaticamente annullati
Consente lo stralcio/annullamento automatico di specifici carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010; la Corte ha applicato tale norma per estinguere o annullare alcune cartelle
Massime di principio
- La causa petendi è vincolata ai fatti e ai motivi indicati nell'atto impugnato: in appello sono inammissibili nuove domande che modificano la causa petendi originaria (mutamento dei fatti costitutivi del diritto), mentre è ammessa la produzione di nuovi documenti che provino fatti già dedotti purché non alterino l'oggetto sostanziale della controversia
- La produzione in appello di documenti nuovi è consentita dall'art.58 co.2 D.lgs. 546/92 ma deve rispettare i termini e le formalità (art.32 co.1 e art.24); se ciò è osservato, tali documenti possono determinare la riforma della decisione di primo grado
- Se la sentenza di primo grado non è stata notificata, per il calcolo del termine d'impugnazione si applicano i termini lunghi (art.327 c.p.c.), per cui l'appello può essere proposto entro sei mesi dal deposito
- La prova del perfezionamento della notifica delle cartelle e di atti successivi (ricognizione del debito, rateizzazione, avvisi, iscrizione ipotecaria, pignoramento) interrompe o impedisce la maturazione della prescrizione: tali elementi, se documentati, ostano alle doglianze per prescrizione
- Norme di stralcio/annullamento (es. art.4 d.l.119/2018) possono estinguere singoli carichi anche se il resto della pretesa è confermata; il giudice deve verificare e applicare automaticamente tali disposizioni
- In presenza di produzione documentale nuova che modifica parzialmente l'esito della causa, il giudice può disporre compensazione delle spese se il risultato complessivo rende equa tale soluzione
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