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Ordinanza

Ordinanza n. 5535/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione - del verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici del 17 novembre 2025, notificato in pari data, con cui la commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ha giudicato la ricorrente non idonea per asserito "uso di sostanze psicoattive confermate con GCSM" ai sensi dell'art.3, comma 2, riferimento tab. 1, punto 9, del D.M. n. 198 del 30 giugno 2003; - degli atti medici e dei verbali di valutazione della commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici nella parte in cui hanno determinato la non idoneità della ricorrente; - del decreto del Direttore generale del Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Statо del 19 dicembre 2025 con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei vincitori; - della relativa graduatoria approvata con il summenzionato decreto nella parte in cui esclude l'odierna ricorrente; - ove occorra, del bando di concorso indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025; - ove occorra, per quanto di ragione, del decreto del 6 ottobre 2025 del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, nonché di tutti i decreti del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza di modifica ed integrazione del summenzionato bando; - ove occorra, della nota prot. 583 del 13 gennaio 2026 con cui è stata comunicata ai vincitori del concorso la data di avvio del corso di formazione; - di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale e per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica dell'odierna ricorrente ai fini dell'assunzione quale allievo agente della Polizia di Stato nonché per l'ammissione con riserva dell'odierna ricorrente alle ulteriori fasi concorsuali.

Giustizia amministrativa202600568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica per asserito uso di sostanze psicoattive, con conseguente esclusione dal concorso e mancata inclusione nella graduatoria dei vincitori

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale del 17 novembre 2025 con cui la commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici l'ha giudicata non idonea per asserito uso di sostanze psicoattive confermate con GCSM, nonché gli atti medici, la graduatoria dei vincitori, il bando e gli atti conseguenti. Ha chiesto l'accertamento della propria idoneità psico-fisica, l'ammissione con riserva alle ulteriori fasi concorsuali e la sospensione degli atti impugnati. Ai fini della decisione, anche cautelare, il TAR aveva già disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori e degli idonei collocati nella graduatoria finale e una verificazione sul campione di urine raccolto dall'amministrazione. Il verificatore inizialmente designato ha comunicato di non poter accettare l'incarico per pregressi impegni didattici ed esigenze organizzative. La ricorrente ha documentato l'adempimento dell'integrazione del contraddittorio.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né quella cautelare, ma ha disposto ulteriori incombenti istruttori. Ha affidato la verificazione al Policlinico militare Celio di Roma, tramite i propri laboratori e una commissione composta da almeno due esperti, eventualmente integrata da specialisti o consulenti esterni. La verificazione dovrà essere eseguita entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza e dovrà riguardare il campione di urine sigillato raccolto il 7 novembre 2025, mediante ricerca dei metaboliti urinari di sostanze stupefacenti o psicotrope, tra cui la benzoilecgonina. Sono state disciplinate le modalità di ritiro del campione, trasporto e conservazione secondo i protocolli applicabili, nonché il deposito della relazione tecnica entro i successivi 10 giorni, con documentazione e nota delle spese. Il Ministero dovrà comunicare al difensore della ricorrente data, ora e luogo del ritiro con almeno cinque giorni di anticipo, redigere il verbale di consegna e curare il ritiro del campione al termine delle operazioni. La ricorrente dovrà notificare l'ordinanza al verificatore entro cinque giorni dalla comunicazione. È stata confermata la camera di consiglio del 21 luglio 2026. Il giudizio resta quindi interlocutorio.

Norme richiamate

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Costituiscono la base processuale per disporre e disciplinare la verificazione tecnica affidata a un organo qualificato, ai fini dell'accertamento del fatto controverso.

  • art. 3, comma 2, riferimento tab. 1, punto 9, d.m. n. 198 del 30 giugno 2003

    È la disposizione richiamata dall'amministrazione per fondare il giudizio di non idoneità psico-fisica relativo all'asserito uso di sostanze psicoattive.

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Sono richiamati nel provvedimento nel contesto della gestione degli incombenti istruttori.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, per disporre l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando la decisione di una controversia dipende dall'accertamento tecnico di fatti sanitari o tossicologici contestati, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola a un organismo dotato di adeguate competenze specialistiche.
  • La verificazione su un campione biologico deve essere disciplinata assicurando la tracciabilità della presa in consegna, il rispetto dei protocolli di conservazione e trasporto, la possibilità di assistenza alle operazioni da parte della parte interessata e la redazione di un verbale di consegna.
  • Il verificatore deve operare entro il termine assegnato dal giudice, depositando una relazione motivata corredata dalla documentazione tecnica rilevante; il giudice può prevedere anche il deposito della nota relativa a spese e compensi.
  • Quando il verificatore inizialmente designato non può accettare l'incarico per ragioni organizzative, il giudice può sostituirlo individuando un diverso organismo qualificato e confermando gli ulteriori adempimenti istruttori necessari.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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