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Sentenza

Sentenza del 15/03/2023 n. 7526 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della pronuncia della Commissione tributaria regionale che aveva confermato la sentenza di primo grado favorevole alla societa' contribuente relativa ad avvisi di accertamento per IVA, IRAP e IRES anni 2004-2005. L'Agenzia deduceva, tra l'altro, errata ripartizione dell'onere della prova in materia di accertamento analitico-induttivo basato su movimentazioni bancarie (presunzione legale ex D.P.R. 600/1973 e D.P.R. 633/1972), mancata valutazione della non ammissibilita' di documenti prodotti tardivamente e vizio di motivazione nella valutazione dell'efficacia probatoria della documentazione presentata dal contribuente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato preliminarmente l'inammissibilita' del controricorso di A.A. per difetto di legittimazione e per violazione degli obblighi di contenuto del controricorso (art. 370 c.p.c., art. 366 c.p.c.). Sostanzialmente ha accolto il primo motivo dell'Agenzia ritenendo che la sentenza impugnata non avesse correttamente applicato i principi sulla distribuzione dell'onere della prova nelle controversie fondate su accertamenti bancari (presunzione legale a favore dell'Erario ex art. 32 D.P.R. 600/1973 e art. 51 D.P.R. 633/1972) e non avesse verificato con rigore l'idoneita' analitica della prova offerta dal contribuente. Per tali ragioni la Cassazione ha cassato la decisione impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulle spese di lite.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32

    Riconosce la presunzione legale in favore dell'Amministrazione circa la riferibilita' delle movimentazioni bancarie ad operazioni imponibili; impone al contribuente l'onere di fornire prova analitica e specifica per superare la presunzione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51

    Analoghe regole di presunzione in materia di IVA per le movimentazioni bancarie; la Corte richiama la necessita' di prova analitica del contribuente per escludere la rilevanza fiscale delle operazioni.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    Disciplina la determinazione del reddito in presunzione/reddito accertato; nel contesto la Corte osserva che, quando l'ufficio agisce ai sensi di questa norma, il contribuente deve fornire documentazione analitica per contestare l'accertamento.

  • art. 2697 c.c.

    Regola la ripartizione dell'onere della prova; la Corte evidenzia che, nelle ipotesi regolate da norme tributarie (presunzioni legali), l'onere probatorio ricade sul contribuente per fornire prova contraria adeguata.

  • art. 370 c.p.c.; art. 366 c.p.c., n. 4

    art. 370 c.p.c.; art. 366 c.p.c., n. 4

    Regole procedurali sul controricorso: il controricorso deve indicare i motivi di diritto essenziali; la loro omissione determina inammissibilita' della costituzione e preclude attivita' processuali ulteriori.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    Norma sul vizio di motivazione delle decisioni delle commissioni tributarie; richiamata nella discussione sulla completezza e correttezza della motivazione del giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.; art. 112 c.p.c.; art. 132 c.p.c.; art. 360 c.p.c.

    art. 115 c.p.c.; art. 112 c.p.c.; art. 132 c.p.c.; art. 360 c.p.c.

    Norme processuali richiamate: art. 115 c.p.c. (attuazione del principio di collaborazione probatoria e rispetto degli atti esibiti), art. 112 e 132 c.p.c. (formulazione dei motivi e valutazione delle censure), art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione). Sono state valutate in relazione alla correttezza della motivazione e alla adeguatezza dell'istruttoria e della ripartizione dell'onere della prova.

Massime di principio

  • Nei casi di accertamento basato su indagini bancarie opera una presunzione legale a favore dell'Erario: il contribuente deve fornire prova analitica e riferibile per ogni singola movimentazione per dimostrare l'estraneita' fiscale dell'operazione.
  • La mancanza nel fascicolo del processo verbale di constatazione non esclude automaticamente l'operativita' della presunzione; se il PVC e' stato effettivamente notificato e allegato opportunamente in giudizio, l'ufficio puo' reggere l'onere motivazionale dell'accertamento.
  • Documenti prodotti tardivamente o non esibiti in sede di verifica possono risultare inammissibili se non e' stata adeguatamente giustificata la loro acquisizione e se l'amministrazione ha eccepito l'inammissibilita'. Il giudice deve motivare puntualmente la valutazione di ammissibilita' e di efficacia probatoria dei documenti.
  • In sede di cassazione la mancata indicazione dei motivi di diritto nel controricorso comporta l'inammissibilita' della costituzione e limita la possibilita' di difesa del resistente. Occorre attenzione formale nel rispetto degli obblighi procedurali (art. 370 e 366 c.p.c.).
  • In presenza di errori nella distribuzione dell'onere della prova o di motivazione insufficiente la Corte di Cassazione puo' cassare e rinviare la causa ad altro giudice di merito per un nuovo esame, anche sulle spese.

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