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Sentenza

Sentenza del 11/07/2019 n. 18607 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Azienda USL di Bologna aveva chiesto il rimborso di 236.053 euro, pari al 50% dell'IRPEG versata per gli anni 2002 e 2003, sostenendo di rientrare tra gli enti ospedalieri o di assistenza beneficiari della riduzione d'imposta prevista dall'art. 6 del d.P.R. n. 601/1973. L'Agenzia delle Entrate ha contestato il diritto all'agevolazione, poiché le ASL svolgono una pluralità di funzioni ulteriori rispetto all'assistenza ospedaliera. L'Ufficio aveva inoltre dedotto la tardività parziale dell'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che le aziende sanitarie locali non siano equiparabili agli enti ospedalieri né agli enti di assistenza agevolati dall'art. 6 del d.P.R. n. 601/1973. Le ASL, infatti, svolgono funzioni più ampie e diverse rispetto alla sola assistenza ospedaliera e ricevono una disciplina fiscale specifica. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario dell'Azienda USL e negando il rimborso. Il primo motivo sulla tardività dell'istanza è stato dichiarato assorbito. L'Azienda USL è stata condannata a pagare 6.000 euro di spese del giudizio di Cassazione; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 6 d.P.R. n. 601/1973

    Riduzione alla metà dell'IRPEG per determinati soggetti, tra cui gli "enti ospedalieri" e gli "enti di assistenza".

    L'agevolazione ha carattere soggettivo e si applica esclusivamente agli enti espressamente individuati dalla norma. Non può essere estesa alle ASL mediante interpretazione estensiva, perché queste svolgono funzioni ulteriori rispetto a quelle degli enti ospedalieri o di assistenza.

  • Art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    Termine di decadenza di quarantotto mesi per la richiesta di rimborso delle imposte dirette versate.

    La questione della tempestività dell'istanza di rimborso non è stata esaminata nel merito, poiché il diniego dell'agevolazione rendeva comunque infondata la richiesta.

  • Art. 14 legge n. 833/1978

    Attribuzione alle unità sanitarie locali di una pluralità di compiti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

    La norma conferma che le USL, poi trasformate in ASL, non svolgevano soltanto attività ospedaliera, ma anche numerose funzioni sanitarie e amministrative ulteriori.

  • Art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992

    Le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.

    La trasformazione delle USL in ASL non comporta la continuità soggettiva con gli enti ospedalieri, ma configura enti con struttura e funzioni proprie.

  • Art. 4, comma 9, d.lgs. n. 502/1992

    Gli ospedali non costituiti in azienda ospedaliera conservano la natura di presidi dell'unità sanitaria locale.

    Gli enti ospedalieri preesistenti mantengono una propria autonomia come aziende ospedaliere o come presidi ospedalieri delle ASL; pertanto, le ASL non ne costituiscono la semplice continuazione.

  • Artt. 87, 88 e 108 TUIR

    Le ASL sono soggette a una disciplina fiscale specifica: sono ricomprese tra i soggetti assoggettati all'imposta, beneficiano dell'esenzione per i redditi istituzionali e sono soggette a imposizione per gli ulteriori redditi secondo le regole previste dal TUIR.

  • Art. 384 c.p.c.

    La Corte ha deciso direttamente la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali riconosciute a determinate categorie di enti in ragione della loro natura soggettiva non possono essere estese automaticamente a enti che svolgono anche attività analoghe o parzialmente coincidenti.
  • Per stabilire se un ente pubblico rientra in un'agevolazione occorre verificare la sua qualificazione giuridica e l'insieme delle funzioni istituzionali svolte, non soltanto una delle attività concretamente esercitate.
  • La trasformazione o riorganizzazione di enti pubblici non implica necessariamente continuità soggettiva ai fini fiscali: la continuità deve risultare dalla legge e dalla permanenza della stessa natura giuridica.
  • Quando un ente svolge una pluralità di funzioni, comprese attività ulteriori rispetto a quelle tipiche del soggetto agevolato, l'interpretazione estensiva dell'agevolazione può essere esclusa, soprattutto se la norma è espressamente qualificata come soggettiva.
  • Le risoluzioni e gli altri documenti di prassi dell'Amministrazione finanziaria possono orientare l'interpretazione, ma non sono vincolanti per il giudice se contrastano con la legge o con la giurisprudenza consolidata.
  • Se una questione di merito esclude in radice il diritto al rimborso, il giudice può esaminarla prioritariamente secondo il principio della ragione più liquida, dichiarando assorbite le questioni preliminari, come la tempestività della domanda.

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