Cassazione Civile, Ordinanza n. 09054/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un socio di società a ristretta base partecipativa un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, assumendo la distribuzione di utili extracontabili in ragione di movimenti bancari riscontrati sui conti del contribuente e di altri soci, ritenuti riconducibili anche alle esigenze della società e non adeguatamente giustificati. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva riformato la decisione accogliendo l'appello dell'ufficio. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi di ricorso avverso la sentenza regionale. Nel corso del giudizio di legittimità egli ha poi dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 6 d.l. n. 193/2016, depositando la documentazione attestante il collegamento tra le cartelle esattoriali definite e l'avviso di accertamento impugnato, nonché una espressa dichiarazione di rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione depositata dal ricorrente, ritenendo dimostrato il collegamento tra le cartelle oggetto di definizione agevolata e l'atto impositivo controverso, nonché la rinuncia espressa al ricorso. Conseguentemente ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. La Corte ha inoltre escluso la condanna al pagamento del doppio contributo unificato, ritenendo che la causa sopravvenuta di rinuncia/estinzione fosse successiva alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
presunzione di sussistenza di utili non contabilizzati
consente all'amministrazione di fondare l'accertamento sui movimenti bancari non giustificati del contribuente, specie in presenza di società a ristretta base partecipativa.
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016
definizione agevolata dei carichi pendenti
la definizione agevolata può determinare l'estinzione del giudizio, purché sia provato il collegamento tra i carichi definiti e l'atto impugnato e sia espressa la volontà di rinuncia al ricorso.
comma 3 dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016
richiede la comunicazione all'agente della riscossione del pagamento effettuato ai fini della definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
doppio contributo unificato
non si applica quando la rinuncia al ricorso e la relativa causa estintiva siano sopravvenute rispetto alla proposizione del ricorso.
d.l. n. 193 del 2016
norma richiamata in relazione alla procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti.
l. n. 225/2016
legge di conversione del d.l. n. 193/2016 richiamata per la definizione agevolata.
Massime di principio
- Nei giudizi di cassazione, la definizione agevolata dei carichi pendenti può condurre all'estinzione del processo solo se il ricorrente prova in modo specifico che i carichi definiti coincidono con l'atto oggetto di impugnazione e manifesta espressamente la rinuncia al ricorso.
- Quando la causa estintiva del giudizio di legittimità sopravviene dopo la proposizione del ricorso, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- In materia di accertamento reddituale di soci di società a ristretta base partecipativa, i movimenti bancari non giustificati sui conti dei soci possono legittimare la presunzione di distribuzione di utili extracontabili ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973.
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