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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7840/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della decisione della CTR di Catania che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate relativo ad avviso di accertamento (imposte dirette e IVA anno 2006) per aver omesso di depositare insieme alla costituzione la ricevuta di spedizione della raccomandata contenente l'atto di appello (oltre a questioni processuali connesse ai termini di impugnazione). Contemporaneamente la controparte aveva proposto ricorso incidentale lamentando la compensazione delle spese disposta dal giudice di merito ritenuta non adeguatamente motivata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate (confermando l'inammissibilità dell'appello per mancata produzione della ricevuta di spedizione o di idonea documentazione sostitutiva) e ha invece accolto il ricorso incidentale proposto da Fallimento Sirio 2000 s.r.l. con riguardo alla compensazione delle spese. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al profilo relativo alla compensazione delle spese e la causa è rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame del punto e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1

    Richiede che, nel processo tributario, il deposito della copia del ricorso/appello spedito per posta avvenga entro il termine previsto e sia documentato mediante ricevuta di spedizione o idoneo documento postale: in assenza di tale prova il gravame può essere dichiarato inammissibile.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    Richiamato per richiedere il rispetto delle forme e dei termini processuali previsti nel processo tributario in materia di impugnazioni; congiunto ad art. 22 per la regola probatoria sulla notifica a mezzo posta.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 15

    In relazione alle spese di lite, impone che la compensazione sia motivata da 'gravi e/o eccezionali ragioni'; la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione della CTR basata solo sul carattere d'ufficio del rilievo processuale.

  • codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4

    Norma invocata dall'Agenzia per censurare errori di procedura (error in procedendo); la Corte ha ritenuto infondato il motivo principale perché mancavano le prove sostitutive richieste per la tempestività della notifica.

  • codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Norma invocata nel ricorso incidentale per censurare la violazione dell'art. 15 del d.lgs. 546/1992; la Cassazione ha ritenuto fondato il motivo perché la CTR non ha adeguatamente motivato la compensazione.

  • codice di procedura civile, art. 92, comma 2

    Richiamato (per il principio della compensazione delle spese) per ricordare che la compensazione necessita di specifiche ragioni gravemente eccezionali e motivate; il solo esercizio d'ufficio dei poteri del giudice non basta.

  • codice di procedura civile, art. 156

    Citato tra le norme richiamate dall'Agenzia nella censura; comunque riferito alla disciplina del processo probatorio e della formazione degli atti, ma non ha prodotto un diverso esito quando mancavano prove postali idonee.

  • codice di procedura civile, art. 327

    Richiamato indirettamente per il computo dei termini (la modifica introdotta dalla legge n. 69/2009 ha influito sul termine semestrale di impugnazione della sentenza e sulla relativa scadenza).

  • legge n. 69 del 2009

    legge n. 69/2009 (entrata in vigore 4.07.2009)

    Ha modificato i termini processuali (art. 327 c.p.c. e correlati) rendendo applicabile il termine semestrale per l'impugnazione della sentenza di primo grado; la Corte ha applicato il termine ridotto al caso concreto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la prova della tempestività della notifica effettuata tramite servizio postale deve essere prodotta al momento della costituzione: la ricevuta di spedizione o l'elenco delle raccomandate con timbro dell'ufficio postale sono i documenti normalmente richiesti.
  • L'avviso di ricevimento (AR) può sostituire la ricevuta di spedizione solo se contiene la data di spedizione asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario; una semplice indicazione manoscritta o dattilografata della data non è sufficiente.
  • In mancanza della documentazione idonea a provare la tempestività della notifica, il giudice tributario può dichiarare l'appello/ricorso inammissibile e non è normalmente tenuto ad ordinare la produzione successiva del documento, salvo che sussistano presupposti per la rimessione in termini.
  • Il termine di impugnazione della sentenza di primo grado nel processo tributario va calcolato alla luce delle modifiche normative (es. legge n. 69/2009): verificare sempre la decorrenza esatta dei termini (data di pubblicazione della sentenza e termine semestrale), perché un errore nel calcolo può compromettere la tempestività dell'impugnazione.
  • La compensazione delle spese processuali richiede motivazione specifica e la sussistenza di gravi e/o eccezionali ragioni; il fatto che il rilievo sia d'ufficio non è di per sé sufficiente a giustificarla.
  • Per evitare rischi di inammissibilità, quando si notifica tramite posta, occorre produrre contestualmente alla costituzione: ricevuta di spedizione, elenco delle raccomandate con timbro postale, o AR con data di spedizione attestata dall'ufficio postale.

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