Cassazione Civile, Ordinanza n. 03012/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia origina dall’impugnazione di un estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento emessa per tassa automobilistica 2010. In primo grado era stata accolta la domanda della contribuente, con riconoscimento dell’omessa notifica della cartella e dell’estinzione per prescrizione triennale della pretesa, ma le spese erano state compensate per la ritenuta non uniformità della giurisprudenza. In appello, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha riformato sul punto la regolazione delle spese, ritenendo non sussistenti i presupposti della compensazione e liquidando le spese secondo soccombenza in importi fissi. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione del d.m. n. 55 del 2014, art. 4, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, e del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 15, sostenendo che la liquidazione fosse avvenuta in modo omnicomprensivo e in violazione dei parametri tariffari, con indicazione dei compensi medi e minimi che sarebbero stati dovuti nei due gradi di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo difettasse di autosufficienza perché non indicava a chi fosse stato conferito il mandato difensivo nei giudizi di merito, né specificava l’attività difensiva concretamente svolta, elementi necessari per verificare la denunciata violazione dei parametri di liquidazione del compenso. Ha inoltre ribadito che il principio di autosufficienza è compatibile con l’art. 6 CEDU se l’atto di ricorso riassume o trascrive i passaggi essenziali degli atti/documenti rilevanti e ne indichi la fase di produzione, cosa che nella specie non è avvenuta. Nessuna regolazione delle spese del giudizio di legittimità è stata disposta per mancanza di attività difensiva dell’intimata; è stato invece dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge è stata proposta come motivo di ricorso per contestare la liquidazione delle spese processuali.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo indicati con precisione gli elementi fattuali e documentali necessari al controllo di legittimità.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4
Invocato per contestare la liquidazione dei compensi professionali, ma la Corte non ha potuto verificarne la violazione per carenza di allegazioni specifiche.
d.m. 8 marzo 2018, n. 37
Richiamato quale modifica del d.m. n. 55 del 2014 sui parametri di liquidazione delle spese.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15
Norma richiamata dalla ricorrente in tema di spese del processo tributario.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12
Richiamato dalla Corte per evidenziare che il ricorso non specificava a chi fosse stato conferito il mandato difensivo nei gradi di merito.
art. 6, par. 1, CEDU
Le Sezioni Unite sono richiamate per affermare che l’autosufficienza del ricorso è compatibile con il giusto processo, purché non degeneri in eccessivo formalismo.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
È sufficiente, ai fini del deposito, che gli atti/documenti siano specificamente indicati e identificabili nella fase processuale di provenienza.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato come parametro del contributo unificato cui è commisurato l’ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci la violazione dei parametri di liquidazione delle spese processuali, è necessario indicare con precisione il mandato difensivo conferito e l’attività professionale concretamente svolta, affinché la Corte possa verificare la correttezza della liquidazione.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone che gli atti e documenti rilevanti siano indicati in modo idoneo all’identificazione, oppure riassunti o trascritti nei passaggi essenziali; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- La critica alla liquidazione delle spese non può essere scrutinata in sede di legittimità quando il ricorso si limiti a richiamare astrattamente i parametri tariffari senza fornire gli elementi fattuali necessari a confrontarli con l’attività difensiva effettivamente svolta.
- L’inammissibilità del ricorso comporta, in presenza dei presupposti di legge, l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
- L’assenza di attività difensiva della parte intimata esclude la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
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