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Sentenza

Sentenza n. 591/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - della nota prot. n. 11272 del 21 luglio 2025 del Comune di Castrignano del Capo, successivamente conosciuta; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202501082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale di diffida a non installare le strutture e a non alterare lo stato dei luoghi dopo la presentazione di una CILA per il loro rimontaggio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, usufruttuario di un terreno sul quale esercita un'attività commerciale mediante un chiosco-bar e strutture accessorie, ha impugnato la nota con cui il Comune gli aveva diffidato dal procedere al rimontaggio delle strutture dopo la presentazione di una CILA. In precedenza erano stati rilasciati i permessi di costruire n. 8/2010 e n. 12/2011, relativi rispettivamente all'installazione di un chiosco amovibile e all'ampliamento della struttura, entrambi con prescrizioni di stagionalità. Nel 2016 era stato poi rilasciato il permesso di costruire n. 53/2016 per il posizionamento di un chiosco-bar stagionale, con obbligo di smontaggio entro il 31 ottobre 2016. Il Comune aveva successivamente ordinato la demolizione delle strutture per mancato smontaggio, ordinanza confermata in sede giurisdizionale. Il ricorrente aveva dato esecuzione all'ordinanza mediante SCIA del 15 maggio 2025 e aveva quindi presentato, il 14 luglio 2025, una CILA per il rimontaggio delle strutture assentite dai titoli del 2010 e del 2011. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 3 l. 241/1990, difetto di istruttoria, manifesta irragionevolezza, travisamento ed erronea presupposizione, nonché violazione dei principi di buona fede, correttezza, leale collaborazione e buon andamento, sostenendo che i titoli del 2010 e del 2011 fossero ancora efficaci e non fossero stati superati dal permesso del 2016, qualificato come mera variante. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 7 l. 241/1990 e difetto di istruttoria, lamentando la mancata comunicazione di avvio del procedimento prima dell'adozione della nota comunale.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il permesso di costruire n. 53/2016, alla luce del suo contenuto e in assenza di ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente, non risultava una mera variante dei titoli precedenti, ma il titolo con cui il Comune aveva autorizzato, sulla base dell'ultimo progetto presentato, la realizzazione del chiosco a partire dal 2016. Tale titolo aveva inoltre cessato inequivocabilmente di produrre effetti alla data del 31 ottobre 2016, termine finale espressamente previsto e già ritenuto operativo in via definitiva dal Consiglio di Stato. Il titolo del 2016 aveva quindi superato i precedenti permessi, che non potevano essere considerati rimasti quiescenti per quasi dieci anni e riutilizzabili secondo la convenienza del titolare. Di conseguenza, la CILA presentata sulla base dei permessi del 2010 e del 2011 non era idonea a legittimare il rimontaggio delle strutture. Anche il secondo motivo è stato respinto: la nota impugnata è stata qualificata come atto con cui il Comune prendeva posizione sulla CILA presentata dal privato, mentre l'art. 7 l. 241/1990 riguarda i procedimenti avviati d'ufficio. In ogni caso, il giudice ha ritenuto applicabile l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso, essendo inefficaci i titoli edilizi invocati. Spese di lite compensate per la peculiarità delle questioni interpretative relative alla successione dei titoli edilizi.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla motivazione e alle ragioni poste dal Comune a fondamento della diffida; la censura è stata respinta.

  • art. 7 l. 241/1990

    Il TAR ha ritenuto che la comunicazione di avvio riguardi i procedimenti avviati d'ufficio e non fosse necessaria per la nota con cui il Comune ha preso posizione sulla CILA presentata dal privato.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    Anche a voler ritenere necessaria la comunicazione di avvio, la sua omissione non avrebbe comportato l'annullamento perché, una volta accertata l'inefficacia dei titoli edilizi invocati, il contenuto della diffida non avrebbe potuto essere diverso.

Massime di principio

  • Quando un titolo edilizio successivo autorizza, sulla base dell'ultimo progetto presentato, la realizzazione dell'opera già oggetto di precedenti titoli, esso può sostituire e superare i titoli anteriori anche se il ricorrente lo qualifica come mera variante, qualora tale qualificazione non sia supportata dal contenuto dell'atto o da ulteriore documentazione.
  • Un titolo edilizio soggetto a un termine finale espresso cessa di produrre effetti alla scadenza indicata; le precedenti autorizzazioni superate dal titolo successivo non possono essere riutilizzate successivamente per legittimare la medesima opera.
  • La presentazione di una CILA non può legittimare il rimontaggio o la realizzazione di opere quando i titoli edilizi posti a suo fondamento sono divenuti inefficaci o sono stati superati da un titolo successivo.
  • La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l'annullabilità dell'atto quando il procedimento è stato attivato dalla presentazione di una CILA e l'amministrazione si è limitata a prendere posizione sulla segnalazione; in ogni caso, trova applicazione l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 se il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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