Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4578/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - delle sentenze n. 1833/2025, n. 2021/2025 e n. 3777/2025, emesse dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202601688

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione delle statuizioni di tre sentenze del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, passate in giudicato, nella parte relativa al pagamento delle spese di lite distratte in favore del difensore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, quale difensore antistatario beneficiario della distrazione delle spese, ha chiesto l’ottemperanza delle sentenze n. 1833/2025, n. 2021/2025 e n. 3777/2025 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro. Le sentenze, che avevano accolto i ricorsi di diversi docenti e condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente e a rimborsare le spese di lite distratte in favore del difensore, sono passate in giudicato e sono state notificate all’Amministrazione. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, l’Amministrazione non aveva pagato i compensi liquidati. Il ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che le tre sentenze erano passate in giudicato, erano state notificate in copia conforme all’Amministrazione e che, al momento del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione giudiziale. L’Amministrazione non ha provato l’integrale adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero e all’Ufficio scolastico di pagare entro 90 giorni dalla notifica della sentenza € 518,50 per la sentenza n. 1833/2025, € 1.267,83 per la n. 2021/2025 ed € 426,33 per la n. 3777/2025, per complessivi € 2.212,67, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione di ciascuna sentenza fino al saldo. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, con 60 giorni per eseguire l’incarico; al commissario non è riconosciuto compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato a € 800,00 per le spese del giudizio, oltre oneri e spese generali, e alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    I provvedimenti giurisdizionali di cui si chiede l’esecuzione – ovvero le sentenze n. 1833/2025, n. 2021/2025 e n. 3777/2025, emesse dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro – risultano essere passati in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come dichiarato dal Cancelliere del Tribunale di Milano con riferimento a ciascuna sentenza (cfr. all. 25, 26 e 27 al ricorso).

    Il giudicato delle sentenze da eseguire è verificato sulla base dell’attestazione della cancelleria circa il ricorrere delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le suddette sentenze, in copia conforme, sono state poi notificate all’Amministrazione resistente (all. 4-24 al ricorso) e alla data di proposizione del ricorso oggetto di scrutinio era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.

    Per procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti dell’Amministrazione deve trascorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, presso la sede del debitore, del titolo esecutivo in copia conforme.

  • art. 474 c.p.c.

    Le suddette sentenze, in copia conforme, sono state poi notificate all’Amministrazione resistente (all. 4-24 al ricorso) e alla data di proposizione del ricorso oggetto di scrutinio era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.

    Ai fini dell’esecuzione, il titolo è costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità.

Massime di principio

  • Per l’ottemperanza di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di un’Amministrazione occorre che il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza in copia conforme, sia stato notificato presso la sede del debitore e che sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996.
  • Il difensore antistatario al quale le spese di lite siano state distratte è legittimato a chiedere l’ottemperanza della sentenza per ottenere il pagamento delle somme liquidate in suo favore.
  • Accertati il giudicato, la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio, e in mancanza della prova dell’integrale adempimento da parte dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale persistente inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.