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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14516/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (utente)

La controversia

La controversia origina da una sentenza del giudice di pace che aveva accolto la domanda di risarcimento danni proposta da alcuni utenti del servizio idrico, rigettando invece la loro domanda di restituzione del 50% dei canoni corrisposti per l'acqua e la domanda di manleva avanzata dal gestore nei confronti della Regione Lazio. La società gestore ha proposto appello, ma il Tribunale lo ha dichiarato inammissibile per tardività. In cassazione la società ha dedotto: (1) violazione delle norme processuali e dell'art. 2719 c.c., sostenendo che il gravame non fosse tardivo; (2) violazione dell'art. 101 c.p.c. per mancato contraddittorio su una questione rilevata d'ufficio; (3) ulteriori violazioni in tema di valutazione della prova documentale e digitale; (4) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibile il quarto per doppia conforme.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, quando la sentenza di primo grado presenti una scissione tra data di deposito e data di pubblicazione, ai fini della tempestività dell'impugnazione occorre verificare quando la sentenza sia divenuta conoscibile tramite deposito ufficiale in cancelleria e inserimento nell'elenco cronologico; in tale verifica l'onere di provare la tempestività dell'appello o, specularmente, la formazione del giudicato per tardività, grava sulla parte che impugna in cassazione. Ha inoltre precisato che la tardività dell'impugnazione è questione di rito rilevabile d'ufficio e non richiede previo contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c., poiché non integra uno sviluppo inatteso della lite. Infine, ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per effetto della doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • artt. 115 e 133 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sulla tardività dell'appello; la Corte non ne ha ravvisato la violazione.

  • art. 2719 c.c.

    Invocato per contestare la valutazione della documentazione; la Corte ha ritenuto infondato il motivo.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Parametro di impugnazione per violazione di legge fatto valere nei primi tre motivi.

  • art. 101 c.p.c.

    Non si applica al rilievo d'ufficio della tardività dell'impugnazione, trattandosi di questione di rito prevedibile e rilevabile in ogni stato e grado.

  • artt. 325 e 327 c.p.c.

    I termini perentori di impugnazione costituiscono parametro di ammissibilità della domanda; la loro violazione può essere rilevata d'ufficio.

  • artt. 617 e 641 c.p.c.

    Richiamati come esempi di cause di contenuto oppositivo soggette a termini perentori, la cui osservanza incide sull'ammissibilità.

  • art. 2697 c.c.

    In presenza di scissione tra deposito e pubblicazione, incombe sulla parte impugnante l'onere di provare la tempestività dell'impugnazione.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile per doppia conforme.

  • art. 348 ter c.p.c.

    Preclude il motivo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme basata sul medesimo iter argomentativo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento della statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    Il contraddittorio preventivo non è necessario per questioni di rito prevedibili e rilevabili d'ufficio.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di primo grado reca una possibile scissione tra data di deposito e data di pubblicazione, la tempestività dell'impugnazione va verificata accertando il momento in cui il provvedimento è divenuto conoscibile tramite il deposito ufficiale e l'inserimento nel registro cronologico.
  • In caso di contestazione della tempestività dell'impugnazione, l'onere di provare la tempestività dell'appello, o la formazione del giudicato per tardività, grava sulla parte che invoca tale circostanza in cassazione.
  • Il rilievo d'ufficio della tardività dell'impugnazione non viola l'art. 101, comma 2, c.p.c., perché si tratta di questione di rito inerente a un termine perentorio che le parti diligenti devono considerare possibile oggetto di decisione.
  • Le questioni relative all'ammissibilità dell'impugnazione per inosservanza di termini perentori sono rilevabili in ogni stato e grado del processo e non richiedono necessariamente un previo contraddittorio specifico.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando ricorre la doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., se le decisioni di merito si fondano sul medesimo iter argomentativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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