Cassazione Civile, Ordinanza n. 19753/2021 del 12/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una società che svolge attività di pizzeria-ristorazione, con cui l'Ufficio aveva rettificato per l'anno 2006 il reddito d'impresa, il valore della produzione e gli imponibili ai fini IRES, IRAP e IVA, assumendo un perdurante comportamento antieconomico e rideterminando maggiori imposte, sanzioni e interessi. La società aveva impugnato l'atto e aveva ottenuto ragione in primo e secondo grado. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto attendibile la contabilità sulla base, tra l'altro, dei redditi dichiarati da due soci-lavoratori, nonostante l'accertata antieconomicità della gestione e la conseguente legittimità dell'accertamento analitico-induttivo; 2) omesso esame di fatti decisivi relativi alla lunga attività della società, alla sproporzione tra reddito e volume d'affari, al trend negativo pluriennale e alla sproporzione tra costi e utile; 3) omesso esame di ulteriori circostanze fattuali, come incoerenze sulle giornate lavorative, sulla vendita da asporto e ai tavoli e su riscontri materiali (basi pizza, cartoni da asporto, tovaglioli lavanderia) che, secondo l'Ufficio, corroboravano l'accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il metodo analitico-induttivo era astrattamente legittimo in presenza di indici di antieconomicità, ma che nel caso concreto la CTR aveva apprezzato le giustificazioni offerte dalla contribuente e non aveva invertito l'onere della prova: aveva semplicemente ritenuto assolto l'onere dimostrativo da parte della società. La Corte ha inoltre escluso che potesse essere censurata in cassazione la mera bontà della valutazione di merito compiuta dalla CTR, non essendo stato dedotto un vizio motivazionale nei limiti consentiti. Quanto al secondo e al terzo motivo, li ha reputati infondati perché i fatti indicati dall'Agenzia risultavano comunque esaminati, esplicitamente o implicitamente, dalla CTR, che li aveva ritenuti irrilevanti o assorbiti dalla complessiva attendibilità delle dichiarazioni fiscali e della contabilità. Poiché la società era rimasta intimata, la Corte non ha disposto sulle spese.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
consente l'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando emergano presunzioni gravi, precise e concordanti tali da far dubitare della completezza e fedeltà delle scritture; l'antieconomicità può costituire indizio idoneo, ma l'onere può essere assolto dal contribuente con idonee giustificazioni
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
richiamato quale base normativa dell'accertamento induttivo anche in materia IVA, con inversione dell'onere della prova in presenza di presunzioni relative e di condotte antieconomiche
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare la violazione di legge sulla legittimità dell'accertamento e sulla distribuzione dell'onere probatorio
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame è configurabile solo in presenza di fatti decisivi realmente non valutati; non è deducibile per contestare la diversa valutazione di rilevanza dei fatti compiuta dal giudice di merito
Cass. n. 20060/2014
richiamata per affermare la legittimità dell'accertamento presuntivo nel settore della ristorazione mediante indici materiali come il consumo di tovaglioli
Cass. n. 6918/2013
richiamata per il principio secondo cui, contestata dall'erario l'antieconomicità, incombe sul contribuente l'onere di fornire spiegazioni, altrimenti è legittimo l'accertamento induttivo
Cass. n. 1282/2021
citata in conformità al principio sull'onere di giustificazione del contribuente in presenza di antieconomicità
Cass. n. 15019/2020
richiamata per affermare che una condotta commerciale anomala può giustificare la rettifica e che il giudice tributario, per annullare l'accertamento, deve motivare con argomenti validi le ragioni della compatibilità del comportamento del contribuente
Cass., Sez. Un., n. 8053/2014
richiamata in tema di limiti attuali del sindacato sul vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- L'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando risultino elementi gravi, precisi e concordanti che facciano dubitare della completezza o fedeltà delle scritture, inclusa una marcata antieconomicità della gestione.
- In presenza di una contestazione di antieconomicità, l'onere di fornire una spiegazione plausibile e documentata si sposta sul contribuente; in mancanza, la ricostruzione induttiva del reddito e del volume d'affari è consentita.
- Il giudice tributario può annullare l'accertamento analitico-induttivo solo se offre una motivazione specifica e convincente sulle ragioni che rendono giustificabile il comportamento economico del contribuente; non è sufficiente richiamare in astratto la libertà di impresa.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non ricorre quando i fatti risultino comunque valutati, anche implicitamente, dal giudice di merito; in tale ipotesi la censura investe semmai la diversa apprezzabilità dei fatti, non sindacabile nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
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