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Sentenza

Sentenza n. 151/2026 - Latina, Sezione 2

per il risarcimento dei danni in tesi cagionati dalle ditte esecutrici dei lavori per la realizzazione della linea TAV lungo la tratta Ceprano-San Vittore del Lazio: 1) agli apparati di telecontrollo e di telecomando degli impianti irrigui consortili denominati “Destra Fiume Gari”; 2) agli impianti di pertinenza dell’area consortile, 3) alla rete idrografica consortile, nonché derivanti dall’illegittima collocazione dei tralicci della linea TAV lungo la predetta tratta.

Giustizia amministrativa201500240

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Comportamenti e lavori relativi alla realizzazione della linea TAV nella tratta Ceprano-San Vittore del Lazio, ritenuti lesivi degli impianti irrigui, della rete idrografica consortile e delle aree di pertinenza, nonché collocazione dei tralicci dell'elettrodotto di servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (imprese esecutrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Consorzio ha chiesto il risarcimento di danni prossimi a dieci milioni di euro, deducendo che la realizzazione della linea TAV e delle relative infrastrutture avesse danneggiato gli apparati di telecontrollo e telecomando degli impianti irrigui, le condotte e gli altri impianti consortili, la rete idrografica e le aree di pertinenza, oltre a determinare l'illegittima collocazione dei tralicci dell'elettrodotto. Le pretese sono state ricondotte sia all'inadempimento delle convenzioni stipulate nel 1996 con il Consorzio IRICAV Uno e con ICLA Costruzioni Generali, sia alla responsabilità per fatto illecito delle altre società. Dopo precedenti declinatorie di giurisdizione e la decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che aveva dichiarato la giurisdizione amministrativa, il Consorzio ha riproposto la domanda nel 2015. A seguito della rimessione disposta dal Consiglio di Stato per motivazione apparente della precedente sentenza del TAR, il ricorrente ha nuovamente riassunto il giudizio. Le resistenti hanno eccepito, tra l'altro, prescrizione, inammissibilità, decadenza, difetto di legittimazione, transazione, nullità della notifica e carenza di prova. Il ricorrente ha inoltre contestato la validità delle chiamate in garanzia e la partecipazione dei terzi chiamati. Il TAR ha ritenuto tali contestazioni tardive e comunque non riferibili alla posizione processuale del Consorzio. Nel merito temporale, il Consorzio non aveva riassunto il giudizio davanti al giudice amministrativo entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite del 5 luglio 2013; il giudizio precedente era quindi estinto, con perdita degli effetti sostanziali e processuali della domanda, compreso l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione. Il nuovo ricorso del 2015 è stato perciò considerato autonomo e tardivo rispetto alle pretese risarcitorie. In via subordinata, il Consorzio non avrebbe comunque fornito prova specifica dell'esistenza, della data, dell'imputazione e dell'entità dei danni, delle condotte delle singole imprese e del nesso causale. Le richieste istruttorie sono state ritenute generiche o esplorative.

La decisione

Il TAR ha respinto le contestazioni sulle chiamate in garanzia, rilevando che il Consorzio non le aveva tempestivamente eccepite nei precedenti gradi, aveva accettato il contraddittorio con i terzi e li aveva notificati quali parti nella riassunzione. Ha applicato il principio della ragione più liquida, esaminando prioritariamente la prescrizione. Ha dichiarato estinte per prescrizione le pretese risarcitorie ai sensi dell'art. 2945, comma 3, c.c.: le pretese fondate sull'inadempimento delle convenzioni, soggette a prescrizione decennale, erano prescritte all'inizio del 2015; quelle fondate sul fatto illecito, soggette a prescrizione quinquennale, erano già prescritte nel 2010. La mancata riassunzione entro tre mesi dalla sentenza delle Sezioni Unite aveva determinato l'estinzione del precedente giudizio e la perdita degli effetti interruttivi della prescrizione. Il giudice ha comunque rilevato anche l'infondatezza nel merito: i lavori oggetto delle convenzioni erano stati collaudati e dichiarati regolarmente eseguiti; le allegazioni sui danni erano generiche; mancavano prove adeguate del danno, della condotta colposa delle singole imprese e del nesso causale. Quanto a RFI, non risultavano condotte dannose direttamente imputabili; quanto ad Alstom, la collocazione dei tralicci era stata eseguita in attuazione di provvedimenti amministrativi a monte mai impugnati, e la documentazione tecnica prodotta escludeva la compromissione delle condotte irrigue. Le prove testimoniali, la CTU e l'ordine di esibizione sono stati dichiarati inammissibili o irrilevanti perché generici, valutativi o esplorativi e non utilizzabili per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio. Il ricorso è stato quindi dichiarato estinto per prescrizione e comunque respinto nel merito. Le spese sono state integralmente compensate per le peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 4, c.p.a.

    se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di Cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice amministrativo, ferme restando le decadenze e le preclusioni intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite

    La riproposizione entro tre mesi davanti al giudice amministrativo è necessaria per conservare gli effetti processuali e sostanziali della domanda; la tardiva riproposizione non conserva tali effetti.

  • art. 59, comma 4, l. n. 69/2009

    l'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda

    La disciplina della translatio iudicii si applica anche ai processi pendenti e comporta, in caso di mancata riassunzione tempestiva, estinzione del processo e perdita degli effetti della domanda.

  • art. 392 c.p.c.

    la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione

    Il termine di tre mesi opera anche quando la Corte di cassazione, decidendo sul conflitto di giurisdizione, cassa la decisione e rimette le parti al giudice munito di giurisdizione.

  • art. 393 c.p.c.

    se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue

    La mancata riassunzione tempestiva estingue l'intero processo e impedisce la conservazione degli effetti della domanda.

  • art. 2945, comma 3, c.c.

    se il processo si estingue, la prescrizione relativa alle domande formulate decorre dalla data dell'atto di introduzione del processo estinto

    Quando il processo si estingue, viene meno l'effetto sospensivo della prescrizione derivante dalla sua pendenza e la prescrizione decorre dall'atto introduttivo del processo estinto.

  • art. 157, commi 2 e 3, c.p.c.

    La nullità deve essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso; la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente

    La nullità processuale deve essere eccepita tempestivamente e non può essere fatta valere dalla parte che vi abbia rinunciato anche tacitamente mediante accettazione del contraddittorio.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Consente l'applicazione delle norme del codice di procedura civile per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo e in quanto compatibili.

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    Il giudice valuta il comportamento complessivo delle parti e, nel caso concreto, ha escluso o ridotto la tutela risarcitoria in ragione della mancata impugnazione degli atti amministrativi presupposti e del comportamento del danneggiato.

  • art. 2697 c.c.

    Nelle azioni risarcitorie grava sul ricorrente l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della responsabilità, inclusi danno, condotta, imputabilità e nesso causale.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice decide sulla base delle prove dedotte dalle parti; il principio dispositivo opera pienamente nell'azione risarcitoria amministrativa.

  • art. 1227 c.c.

    Il comportamento del danneggiato può escludere il risarcimento quando abbia dato causa al danno o non abbia adottato le misure ragionevoli per evitarlo; il TAR lo ha collegato anche alla mancata impugnazione degli atti amministrativi a monte.

  • art. 1219 c.c.

    La costituzione in mora è atto recettizio e può produrre effetto interruttivo della prescrizione solo se giunge nella sfera di conoscenza del debitore.

  • art. 1335 c.c.

    La prova dell'effetto interruttivo della costituzione in mora richiede la dimostrazione del pervenimento dell'atto all'indirizzo o nella sfera di conoscenza del destinatario.

Massime di principio

  • Quando le Sezioni Unite della Corte di cassazione dichiarano la giurisdizione del giudice amministrativo, cassano la decisione e rimettono le parti davanti a tale giudice, la parte interessata deve riassumere o riproporre il giudizio entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione; in mancanza, il processo si estingue e si perdono gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
  • La mancata riassunzione tempestiva dopo una pronuncia sulla giurisdizione fa venir meno l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione prodotto dal processo estinto; una successiva azione autonoma non recupera tali effetti e deve essere valutata considerando la prescrizione decorrente dall'atto introduttivo del processo estinto.
  • Nell'azione risarcitoria davanti al giudice amministrativo opera pienamente il principio dispositivo e l'onere della prova: il ricorrente deve allegare e dimostrare specificamente il danno, la condotta imputabile, il nesso causale, l'elemento soggettivo quando richiesto e l'entità del pregiudizio; il metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento non supplisce alle lacune probatorie.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non può essere disposta con finalità esplorativa per individuare l'esistenza del danno, la condotta lesiva o il nesso causale quando tali elementi costitutivi non siano stati previamente allegati e provati dalla parte.
  • La parte che conosce una possibile nullità processuale deve eccepirla nella prima difesa utile; la partecipazione al giudizio senza contestazioni e l'accettazione del contraddittorio possono integrare rinuncia tacita alla nullità, impedendone la successiva deduzione.
  • Quando il danno lamentato deriva dall'esecuzione di un'opera pubblica realizzata in attuazione di provvedimenti amministrativi presupposti mai impugnati, la mancata contestazione degli atti a monte può escludere il nesso causale risarcibile o comportare conseguenze preclusive ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a. e dell'art. 1227 c.c.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoGiurisdizione e ripartoTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processuale
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimentoDecadenza e tardività

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