Sentenza del 19/08/2015 n. 16966 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Lazio ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica sulla base del grave handicap psicomotorio del figlio minore, senza ritenere necessario il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. La Regione ha denunciato la violazione della normativa sulle agevolazioni fiscali per persone con disabilità e un vizio di motivazione, sostenendo che, per l'handicap psichico o mentale, l'indennità di accompagnamento deve risultare riconosciuta almeno quanto ai relativi requisiti sanitari, mentre per l'handicap motorio devono essere specificamente accertate una grave limitazione della capacità di deambulazione o la pluriamputazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Regione Lazio, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha chiarito che, per l'handicap psichico o mentale, il riconoscimento dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento è condizione necessaria, anche se non è indispensabile che l'indennità sia stata materialmente erogata. Ha inoltre rilevato che, in caso di handicap motorio, devono essere provate le specifiche condizioni previste dalla legge, ossia la grave limitazione della capacità di deambulazione o la pluriamputazione.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 30, comma 7
Le agevolazioni di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.
La norma individua autonomamente le categorie di disabilità che consentono l'esenzione dal bollo auto. Per l'handicap psichico o mentale è necessario che la gravità abbia determinato il riconoscimento dei requisiti per l'indennità di accompagnamento; per l'handicap motorio sono necessarie una grave limitazione della deambulazione o la pluriamputazione.
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8
Prevede le agevolazioni fiscali relative ai veicoli destinati a persone con disabilità, tra cui l'esenzione dalla tassa automobilistica nei casi successivamente estesi e specificati dalla legge n. 388 del 2000.
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 4
Disciplina l'accertamento dell'handicap da parte delle commissioni mediche. Il semplice riconoscimento dell'handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992, tuttavia, non è di per sé sufficiente per ottenere l'esenzione dal bollo se non risultano anche le ulteriori condizioni richieste dalla normativa fiscale.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 21 del 23 aprile 2010
Chiarisce che, per l'handicap psichico o mentale, è sufficiente il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per ottenere l'indennità di accompagnamento; non è invece necessario dimostrare l'effettiva erogazione della prestazione.
Massime di principio
- Il solo riconoscimento dell'handicap grave ai sensi della legge n. 104 del 1992 non comporta automaticamente il diritto all'esenzione dal bollo auto: devono essere dimostrate anche le condizioni specifiche previste dalla normativa fiscale.
- In caso di handicap psichico o mentale, occorre che la gravità della condizione abbia determinato il riconoscimento dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento; non è indispensabile che l'indennità sia stata concretamente pagata.
- In caso di handicap motorio, l'esenzione può spettare anche senza indennità di accompagnamento, ma devono risultare una grave limitazione della capacità di deambulazione oppure una pluriamputazione.
- La documentazione sanitaria deve indicare chiaramente quale specifica condizione normativa fonda la richiesta di esenzione; una generica attestazione di handicap psicomotorio può non essere sufficiente.
- L'adattamento del veicolo non è richiesto per le categorie espressamente indicate dalla legge, tra cui gli invalidi con grave limitazione della deambulazione, i pluriamputati e i soggetti con handicap psichico o mentale in possesso dei requisiti per l'accompagnamento.
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