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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02683/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di revocazione ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159/2011 del decreto del Tribunale di Milano n. 89/16 che aveva disposto la confisca, tra gli altri, del terreno sito a Milano, via Quintosole (foglio 684, part. 13 e altri mappali). La ricorrente ha dedotto come prova nuova il decreto del Tribunale di Milano del 20/09/2024 (irrevocabile 07/10/2024), emesso in sede di divisione di un immobile sito a Olbia, che ha riconosciuto la sua buona fede e l'assegnazione di una quota rimasta in confisca, sostenendo che tale accertamento di buona fede si estenderebbe ai beni della società, ivi compreso il terreno di Milano. In secondo luogo la ricorrente ha contestato l'applicazione del precedente giurisprudenziale richiamato dalla Corte territoriale, affermando di essere estranea alle scelte edilizie operate dal coniuge Spinelli e che la società Ecofly era l'unica coinvolta nella realizzazione dell'immobile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il decreto del Tribunale di Milano del 20/09/2024 non costituisca prova nuova rilevante ai fini della revocazione della confisca del terreno di Milano poiché si riferisce esclusivamente all'immobile di Olbia e non contiene valutazioni sul terreno oggetto dell'istanza; quindi non dimostra un "vizio genetico" del provvedimento di confisca relativo al bene contestato. La Corte ha fatto richiamo al principio affermato dalle Sezioni unite nella sentenza Lo Duca (n. 43668/2022) sul concetto di prova nuova e sulla necessità che essa sia strettamente correlata a un difetto originario dei presupposti della misura patrimoniale. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 28 d.lgs. n. 159/2011

    La revocazione per prova nuova richiede che la prova sia sopravvenuta o preesistente ma incolpevolmente scoperta e, nel procedimento di revocazione, la prova deve essere valutata alla luce della sua capacità di dimostrare un vizio genetico originario del provvedimento ablatorio (art. 28, comma 2).

  • Sentenza Sezioni Unite "Lo Duca" n. 43668 del 26/05/2022, Rv. 283707-01

    Definisce i criteri di rilevanza della "prova nuova" nella revocazione della confisca: può essere sopravvenuta o preesistente ma incolpevolmente scoperta; la sua decisività deve essere valutata relativamente all'esistenza di un vizio originario del provvedimento di prevenzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento e la possibile somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in tema di valutazione della colpa nel proporre ricorso inammissibile: la condanna alla somma per la Cassa delle ammende può essere mitigata solo se non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. U, n. 1152 del 25/09/2008, dep. 2009, Petito, Rv. 241886-01

    Citata dalla ricorrente e richiamata dalla Corte territoriale; qui la Corte di cassazione ha ritenuto il richiamo inconferente rispetto alla specifica fattispecie, perché la ricorrente non ha dimostrato che il provvedimento invocato incidesse sul bene oggetto della revocazione.

Massime di principio

  • Per ottenere la revocazione della confisca con base art. 28 d.lgs. 159/2011, la "prova nuova" deve riguardare espressamente lo stesso bene oggetto della misura e dimostrare un vizio originario nel provvedimento ablatorio.
  • Decisioni giudiziarie che concernono beni diversi o questioni procedurali estranee non costituiscono di per sé prova nuova rilevante rispetto a un altro bene.
  • Se il bene è funzionalmente o materialmente connesso ad altri beni coinvolti in reati (es. suolo su cui sorge un edificio coinvolto in reati urbanistici/ambientali), la separazione e il dissequestro parziale possono essere preclusi per l'impossibilità di isolare la responsabilità.
  • La prova preesistente ma non dedotta nel procedimento di prevenzione può costituire motivo di revocazione solo se è stata incolpevolmente scoperta dopo la decisione definitiva; l'onere di dimostrare l'impossibilità di dedurla tempestivamente grava sull'interessato.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, oltre alle spese processuali, è possibile la condanna a una somma per la Cassa delle ammende; chi propone ricorso dovrebbe valutare la rilevanza diretta e specifica delle nuove prove rispetto al bene impugnato.

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