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Ordinanza

Ordinanza n. 157/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento 1) del provvedimento SUAP di Lomazzo prot. n. 991 del 12.05.2023 di archiviazione del procedimento, notificato a mezzo pec in data 12.05.2022, avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione alla posa di un cartello pubblicitario da collocarsi in fregio alla S.P. 32 al Km. 11+723 dx nel centro abitato del Comune di Cermenate (Rif. Pratica SUAP 02490710965-28102022-1024 prot. 0155948 del 28.10.2022), nonché della comunicazione della provincia di Como prot. 20557 del 11.05.2023 di rigetto della richiesta di nulla osta tecnico; 2) del provvedimento SUAP di Lomazzo prot. n. 993 del 12.05.2023 di Lomazzo di archiviazione del procedimento, notificato a mezzo pec in data 12.05.2022, avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione alla posa di un cartello pubblicitario da collocarsi in fregio alla S.P. 32 al Km. 11+154 sx nel centro abitato del Comune di Cermenate (Rif Pratica SUAP 02490710965-28102022-1115 prot. 0155991 del 28.10.2022), nonché della comunicazione della provincia di Como prot. 20558 del 11.05.2023 di rigetto della richiesta di nulla osta tecnico, nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, comunque lesivo della posizione della ricorrente.

Giustizia amministrativa202301457

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione di due procedimenti SUAP relativi alla posa di cartelli pubblicitari e contestuali dinieghi della Provincia di Como al rilascio del nulla osta tecnico

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato due provvedimenti del SUAP di Lomazzo, con cui sono stati archiviati i procedimenti relativi alle richieste di autorizzazione per la posa di cartelli pubblicitari lungo la S.P. 32, nonché le comunicazioni della Provincia di Como recanti il rigetto delle richieste di nulla osta tecnico. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma evidenzia la necessità di aggiornare la situazione di fatto e di verificare se permanga l'interesse alla decisione nel merito.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio e ha disposto incombenti istruttori. La società ricorrente dovrà, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, dichiarare motivatamente se permane l'interesse alla decisione e, in caso positivo, aggiornare la situazione relativa alla vicenda, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. La Provincia di Como dovrà fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Il TAR ha avvertito che l'inerzia della ricorrente rispetto alla richiesta di precisare la permanenza dell'interesse potrà essere valutata ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il comportamento processuale inerte può manifestare in modo implicito ma inequivoco il disinteresse attuale alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la valutazione del comportamento processuale della parte ai fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato nell'ambito dei poteri istruttori esercitati dal giudice.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare l'inerzia della parte, previamente sollecitata a dichiarare la permanenza dell'interesse, ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato nell'ambito della disciplina processuale applicata all'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente a dichiarare se permanga l'interesse alla decisione e la parte rimane ingiustificatamente inerte, tale comportamento può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca del disinteresse attuale alla controversia e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In presenza di dubbi attuali sulla permanenza dell'interesse alla decisione, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori chiedendo alla parte ricorrente di aggiornare la situazione di fatto e agli enti resistenti di fornire chiarimenti documentati e di depositare gli atti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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