Ordinanza n. 391/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale di messa in sicurezza e ordinanza di demolizione di un immobile abusivo o comunque ritenuto da demolire
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza sindacale n. 35 del 19 marzo 2026 e l’ordinanza di demolizione n. 36/2026, adottata dal Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia Privata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a riferire che le questioni relative all’ordinanza di demolizione non sono manifestamente infondate e richiedono l’approfondimento proprio della fase di merito. Quanto all’ordinanza di messa in sicurezza, il Comune ne ha sostenuto la legittimità e il TAR ha ritenuto l’atto sufficientemente motivato e volto alla salvaguardia della pubblica sicurezza.
La decisione
Il TAR ha parzialmente accolto la domanda cautelare. Ha sospeso l’efficacia della sola ordinanza di demolizione, ritenendo che le censure ad essa riferite meritino approfondimento nel merito e non siano allo stato del tutto prive di fondamento; la sospensione è stata disposta per mantenere integra la situazione di fatto fino alla decisione di merito. Ha invece respinto la domanda cautelare relativa all’ordinanza di messa in sicurezza, reputandola sufficientemente motivata e giustificata dall’esigenza di tutelare la pubblica sicurezza. Le spese della fase cautelare sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’ordinanza di demolizione impugnata è stata adottata ai sensi di tale disposizione.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa richiamata per la domanda e la decisione cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le questioni relative a un’ordinanza di demolizione non risultano manifestamente infondate ma richiedono l’approfondimento proprio del giudizio di merito, il giudice può sospenderne l’efficacia per mantenere integra la situazione di fatto fino alla decisione definitiva.
- La domanda cautelare può essere accolta solo parzialmente quando più provvedimenti collegati presentano differenti livelli di legittimità cautelare: l’efficacia dell’ordinanza di demolizione può essere sospesa, mentre può essere mantenuta quella dell’ordinanza di messa in sicurezza adeguatamente motivata e giustificata da esigenze di pubblica sicurezza.
- La finalità di salvaguardia della pubblica sicurezza, unita a una motivazione ritenuta sufficiente, può giustificare il rigetto della sospensione cautelare di un’ordinanza di messa in sicurezza.
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