Cassazione Penale, Sentenza n. 1083/2025 del 10/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bari che ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 81 c.p. e 73 d.P.R. n. 309/1990 (consegna di cocaina a fini di spaccio, in più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nel periodo maggio 2007 - dicembre 2008). I motivi di ricorso consentono questioni relative a: inattendibilità e genericità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Angelo Antonio Nuzzi, Pietro Antonio Nuzzi, Nicola Losurdo, Francesco Zazzara, Giuseppe Simeone); incompetenza territoriale; mancato riconoscimento della continuazione esterna (art. 81 c.p.); errata applicazione della recidiva e temporizzazione del suo presupposto; mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); mancata riconduzione alla fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; vizi nella determinazione della pena (art. 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso, confermando la correttezza della valutazione della prova basata sulla convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori e la legittimità della competenza territoriale e della qualificazione giuridica (esclusione della fattispecie lieve). Ha ritenuto altresì legittima la valutazione negativa delle circostanze attenuanti e la motivazione della pena, nonché corretta la motivazione che ha respinto la domanda di continuazione esterna in quanto generica. Tuttavia, la Corte ha accolto il motivo relativo alla recidiva: ha annullato la sentenza impugnata nella parte in cui ha applicato la recidiva specifica infraquinquennale con riferimento a reati commessi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che costituisce il presupposto della recidiva (sentenza divenuta definitiva il 04/12/2007). Perciò la Cassazione ha disposto l'annullamento parziale con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari affinché verifichi quali episodi, eventualmente successivi al passaggio in giudicato, possano comportare l'aggravamento per recidiva e rivaluti la misura della pena conseguentemente.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Disciplina della continuazione: la Corte ha richiamato il principio che in appello chi chiede la continuazione deve allegare elementi specifici e concreti (art. 581 c.p.p. invocato in motivazione); la domanda generica è inammissibile.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale sui delitti relativi agli stupefacenti: i fatti sono stati qualificati come delitti di spaccio (non riconosciuta la fattispecie lieve ex comma 5 per numero soggetti, durata, somme e consistenza delle forniture).
art. 16 cod. proc. pen.
Regole di competenza territoriale per reati plurimi: applicato il criterio del primo fatto quando i reati sono di pari gravità; la decisione di merito sul primo luogo di consumazione non è sindacabile in Cassazione se logica e motivata.
art. 192 cod. proc. pen.
Riferimento ai soggetti le cui dichiarazioni sono valutate ai fini probatori (dichiarazioni di reità/collaboratori) e alle modalità di apprezzamento della concordanza fra loro.
art. 581 cod. proc. pen.
Richiesta probatoria in appello per la continuazione: la parte che invoca la continuazione deve produrre elementi specifici e concreti; la mera produzione di sentenze o richiesta generica non è sufficiente.
art. 16-quater d.l. n. 8/1991
Richiami procedurali relativi ai termini di utilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori (eccezione sollevata in ricorso ma ritenuta aspecifica o infondata dai giudici).
art. 99 cod. pen.
Recidiva e sue condizioni nel tempo: la Corte ha stabilito che la recidiva non può essere riconosciuta con riferimento a fatti anteriori al passaggio in giudicato della sentenza che costituisce il presupposto; ha annullato la parte relativa all'applicazione della recidiva per i reati commessi prima del 04/12/2007.
art. 62-bis cod. pen.
Circostanze attenuanti generiche: sono valutazione di fatto discrezionale del giudice; la loro esclusione è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è contraddittoria o illogica, non essendolo nel caso di specie.
art. 133 cod. pen.
Determinazione della pena: la Corte ha ritenuto la motivazione della pena adeguata e non viziata dalle censure, salvo l'effetto dell'eventuale correzione della recidiva che deve essere valutata in sede di rinvio.
Massime di principio
- Le dichiarazioni di più collaboratori possono reciprocamente costituire riscontro se convergono sul "nucleo essenziale" della narrazione: divergenze su dettagli secondari non sono necessariamente sintomatiche di inattendibilità.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione in grado di appello è necessario allegare elementi specifici e concreti (art. 581 c.p.p.); istanze generiche devono essere rigettate.
- La competenza territoriale tra reati plurimi si determina, quando i reati sono di pari gravità, con riferimento al primo reato consumato; esigenze logiche e motivazioni svolte in primo grado sono difficilmente sindacabili in Cassazione.
- La recidiva non opera retroattivamente: non può essere applicata a condotte anteriori al passaggio in giudicato della sentenza che ne costituisce il presupposto; se la recidiva è stata dichiarata in modo errato per periodi anteriori al giudicato, la sentenza va parzialmente annullata e rinviata per valutare l'effetto sui singoli episodi.
- La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa al giudice del merito; la Cassazione interviene solo in presenza di motivazione contraddittoria o illogica.
- Per dedurre l'inutilizzabilità o l'irrilevanza di dichiarazioni dei collaboratori in Cassazione è necessario dedurne specificamente la decisività e gli effetti probatori (la censura generica di tardività o aspecificità è spesso inammissibile).
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