Ordinanza n. 81/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: – della nota del Comune di Colle di Val d’Elsa prot. 2024/24164, trasmessa per PEC in data 22.11.2024, avente ad oggetto “Comunicazione avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 ed 8 della Legge 241/1990 per emanazione Ordinanza ai sensi dell’art. 50 del d.lgs 267/2000 per la rimozione di rifiuti abbandonati in loc. Spuntone nel comune di Colle Val d’Elsa (SI) – riapertura termini del procedimento” e relativi allegati; – della nota del Comune di Colle di Val d’Elsa prot. 2024/22309, trasmessa per PEC in data 29.10.2024, avente ad oggetto “Comunicazione avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 ed 8 della Legge 241/1990 per emanazione Ordinanza ai sensi dell’art. 50 del d.lgs 267/2000 per la rimozione di rifiuti abbandonati in loc. Spuntone nel comune di Colle Val d’Elsa (SI) – sospensione termini del procedimento” e relativi allegati; – della nota del Comune di Colle di Val d’Elsa prot. 2024/22185, trasmessa per PEC in data 28.10.2024, avente ad oggetto “Comunicazione avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 ed 8 della Legge 241/1990 per emanazione Ordinanza ai sensi dell’art. 50 del d.lgs 267/2000 per la rimozione di rifiuti abbandonati in loc. Spuntone nel comune di Colle Val d’Elsa (SI)” e relativi allegati; – di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto dalla ricorrente, ivi comprese, in quanto occorrer possa, le seguenti note: nota della Dolomiti Rocce S.r.l. del 28.10.2024 (Prot. N. 048/24-TC/bs-24-0001), acquisita al protocollo del Comune n. 22227/2024; nota della Dolomiti Rocce S.r.l. del 21.11.2024 (Prot. N. 0050/24-TC/bs-24-0001), acquisita al protocollo del Comune n. 24019/2024 e relativi allegati Rapporti di prova n. 2403921-001 e n. 2403921-002 del Laboratorio LASI S.r.l.; nota della Dolomiti Rocce S.r.l. del 17.10.2024, prot. 21525 (non conosciuta dalla ricorrente). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Lo Spuntone Re S.R.L. il 20.5.2025 : - della nota del Comune di Colle di Val d’Elsa 2025/5480 PROT, datata 11.03.2025, avente ad oggetto “Avvio del procedimento di cui agli atti 28/10/2024 (rif. ns prot. 22185) Comune di Colle val d’Elsa - Convocazione accertamenti in contraddittorio soc. Spuntone Re srl”, ricevuta per PEC il 12.03.2025, per la parte in cui la nota si inserisce all’interno del procedimento avviato con nota del Comune di Colle di Val d’Elsa del 28.10.2024, prot. 22185, e si rivolge nei confronti della ricorrente (mentre resta esclusa dalla presente impugnativa la parte della nota del Comune di Colle di Val d’Elsa 2025/5480 PROT, datata 11.03.2025 con cui “si comunica che i termini indicati nelle precedenti comunicazioni sono da intendersi sospesi a far data dal ricevimento della presente e sino alla definizione delle indagini di cui sopra”); -di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto dalla ricorrente, ivi comprese, in quanto occorrer possa, le seguenti note: nota del Comune di Colle di Val d’Elsa 2025/5772 PROT del 17.03.2025, avente ad oggetto “Avvio del procedimento di cui agli atti 28/10/2024 (rif. ns prot. 22185) Comune di Colle val d’Elsa - Convocazione accertamenti in contraddittorio soc. Spuntone Re srl”; nota del Comune di Colle di Val d’Elsa del 21.03.2025, 2025/6143 PROT, avente ad oggetto “Avvio del procedimento di cui agli atti 28/10/2024 (rif. ns prot. 22185) Comune di Colle val d’Elsa - Convocazione accertamenti in contraddittorio soc. Spuntone Re srl – Comunicazioni”; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Lo Spuntone Re S.R.L. il 3.10.2025: - della nota del Comune di Colle di Val d’Elsa, Rif. 2025/12655 PROT, ricevuta per PEC il 24.06.2025, avente ad oggetto “Rinvenimento presenza amianto nel terreno in Loc. Lo Spuntone - comunicazioni ai sensi dell’art. 244 D. lgs. 152/06”; - della nota ARPAT del 28.04.2025 (cl. SI.01.39.13/12), allegata alla suddetta nota del Comune di Colle di Val d’Elsa Rif. 2025/12655 PROT, ricevuta per PEC il 24.06.2025, avente ad oggetto “Sopralluogo del 31 marzo 2025 - lo Spuntone Srl – Via dello Spuntone – Colle di Val D’elsa”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto dalla ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Lo Spuntone RE S.R.L. il 26.1.2026: - dell’ordinanza del Comune di Colle di Val d’Elsa (SI) n. 231 del 29.12.2025, trasmessa per PEC il 29.12.2025, avente ad oggetto “ordinanza ex art. 50-54 TUEL decreto legislativo N. 267/2000 - area via dello Spuntone civico n.15 Colle di Val d'Elsa”; - dell’allegato alla suddetta ordinanza del Comune di Colle di Val d’Elsa (SI) n. 231 del 29.12.2025; - dei verbali dei sopralluoghi del 6.11.2025 e del 17.12.2025, citati nella suddetta ordinanza del Comune di Colle di Val d’Elsa (SI) n. 231 del 29.12.2025, ma non conosciuti dalla ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto dalla ricorrente, ivi comprese – per quanto occorre possa - della deliberazione di Giunta Comunale di Colle Val D’Elsa n. 17/2024 e delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Colle Val D’Elsa n. 6/2024 e n. 47/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale che imponeva il censimento, la classificazione, la rimozione e lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto entro 60 giorni, nonché il coordinamento con il cantiere comunale per la rimozione di ulteriori rifiuti durante i lavori urgenti di messa in sicurezza di un fronte di frana
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario dell'area)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti comunali di avvio, sospensione e riapertura del procedimento, gli atti relativi agli accertamenti in contraddittorio, le comunicazioni concernenti il rinvenimento di amianto e, infine, l'ordinanza comunale n. 231 del 29 dicembre 2025 adottata ai sensi degli artt. 50 e 54 TUEL. Ha chiesto la sospensione cautelare dell'ordinanza, deducendo plurime censure di illegittimità, prima facie apprezzabili, in particolare con riguardo all'utilizzo dei poteri extra ordinem per imporre misure strutturate e definitive di censimento, classificazione, rimozione e smaltimento dei rifiuti. La controversia riguarda inoltre la compatibilità delle misure imposte con le esigenze di sicurezza del cantiere e del movimento franoso e con gli accertamenti ambientali svolti da ARPAT.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, poiché le censure relative all'impiego dei poteri extra ordinem degli artt. 50 e 54 TUEL per imporre misure strutturate e definitive risultano prima facie apprezzabili, pur richiedendo un approfondito esame nel merito e un pieno contraddittorio. Ha ritenuto altresì sussistente il periculum in mora sulla base della documentazione economico-patrimoniale prodotta dalla società, che rappresentava un costo stimato di circa 630.000 euro, il rischio di azzeramento del patrimonio netto e la compromissione della continuità aziendale. La proroga amministrativa dei termini disposta dal Comune ha inoltre attenuato l'urgenza dell'esecuzione immediata. Il Collegio ha riconosciuto la permanenza di rilevanti interessi pubblici, connessi alla sicurezza del cantiere, alla frana regressiva, alla regimazione delle acque e alla presenza di amianto, ma ha ritenuto che tali interessi potessero essere salvaguardati mediante misure provvisorie e contingibili strettamente indispensabili, quali compartimentazione, messa in sicurezza ambientale temporanea del cumulo, coperture, confinamenti, controllo delle acque e interdizione degli accessi, sotto il monitoraggio di ARPAT e AUSL e secondo le disposizioni della direzione lavori. Ha quindi accolto l'istanza cautelare e sospeso l'efficacia dell'ordinanza n. 231/2025, ad eccezione del punto C), limitatamente agli scopi e alla misura indicati in motivazione. Ha confermato l'udienza pubblica del 9 giugno 2026 per la trattazione del merito e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 50 d.lgs. 267/2000
emanazione Ordinanza ai sensi dell’art. 50 del d.lgs 267/2000
Il TAR ha ravvisato profili prima facie problematici nell'utilizzo del potere extra ordinem per imporre misure strutturate e definitive di rimozione e smaltimento dei rifiuti.
art. 54 d.lgs. 267/2000
ordinanza ex art. 50-54 TUEL decreto legislativo N. 267/2000
Il potere extra ordinem deve essere esercitato, secondo la valutazione cautelare, mediante misure strettamente indispensabili e non per imporre automaticamente interventi strutturati e definitivi.
art. 244 d.lgs. 152/2006
comunicazioni ai sensi dell’art. 244 D. lgs. 152/06
La norma è richiamata negli atti comunali relativi al rinvenimento della presenza di amianto; l'ordinanza non ne esplicita una specifica interpretazione decisiva.
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, valutati unitamente alla comparazione degli interessi, giustifica la sospensione cautelare dell'atto impugnato, con una limitata eccezione per le misure provvisorie di sicurezza.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Comunicazione avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 ed 8 della Legge 241/1990
Le disposizioni sono richiamate nelle comunicazioni comunali di avvio del procedimento; l'ordinanza cautelare non definisce specificamente la relativa questione.
Massime di principio
- In sede cautelare, le censure relative all'impiego dei poteri extra ordinem per imporre misure strutturate e definitive possono integrare il fumus boni iuris quando richiedano un approfondito accertamento nel merito e non siano compatibili con la natura sommaria della fase cautelare.
- L'esercizio dei poteri extra ordinem deve essere limitato alle misure provvisorie, contingibili e strettamente indispensabili alla tutela dell'interesse pubblico, senza imporre necessariamente interventi complessi e definitivi quando l'urgenza possa essere fronteggiata con misure temporanee di messa in sicurezza.
- Il periculum in mora può essere riconosciuto quando l'esecuzione immediata dell'ordinanza imponga al privato un onere economico potenzialmente irreversibile, idoneo a compromettere il patrimonio netto e la continuità aziendale, purché tale pregiudizio sia adeguatamente documentato.
- La proroga amministrativa dei termini di esecuzione può attenuare l'urgenza dell'intervento a carico del privato e incidere sulla comparazione cautelare degli interessi.
- Quando sussistono esigenze pubbliche di sicurezza ambientale e di tutela di un cantiere, la sospensione dell'ordinanza può essere limitata alle misure definitive, mantenendo efficaci le prescrizioni provvisorie e strettamente necessarie, attuabili sotto il coordinamento della direzione lavori e il monitoraggio delle autorità competenti.
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