Sentenza n. 6987/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; nonché, ove occorrer possa ed in parte qua: - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 – integrazione della nota del 19 febbraio 2016; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 21179 dell'8 febbraio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, come modificato dall'art. 1, co. 557 della L. 30 dicembre 2018, n. 145; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 7435 del 17 marzo 2020 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno2015, n.78, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n.145, art.1, co. 557; - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. N. 181 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto Rep. N. 182 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per l'anno 2019; - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022 – Schema di Decreto Ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115; - dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – tetti dispositivi medici 2015-2018 – trasmissione schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115; - dell'Intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – intesa sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, tetti dispositivi medici 2015-2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, in G.U. del 10 giugno 2012, serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale; - del Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, in G.U. del 25 giugno 2019, serie generale n. 147, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto; ed altresì - della determinazione direttoriale n. 13106 del 14 dicembre 2022 della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria unitamente ai relativi Allegati 1) e 2) alla determinazione 13106/2022; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori e comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; nonché, ove occorrer possa: - della DGR n. 1118 del 14.11.2022 dell'ASL Umbria 1; - della DGR n. 1773 del 15.11.2022 dell'ASL Umbria 2; - della DGR n. 366 dell'11.11.2022 dell'Azienda Ospedaliera di Perugia; - della DGR n. 145 del 10.11.2022 dell'Azienda Ospedaliera di Terni; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. nonché, valutate le relative istanze, per la remissione ed il rinvio alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia Europea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali, atti statali e regionali e provvedimenti applicativi relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e al ripiano dello sforamento per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento, i decreti del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché una serie di circolari, accordi e intese Stato-Regioni, atti presupposti e provvedimenti regionali e aziendali concernenti la determinazione del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici e il conseguente ripiano dello sforamento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Il ricorso conteneva altresì istanze di rimessione o rinvio alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Dal testo della sentenza non emergono, tuttavia, i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito in rito a seguito della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 10 aprile 2026, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare il merito delle censure né le istanze di rimessione o rinvio. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in ragione della definizione in rito e della sussistenza di giustificati motivi.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.
La dichiarazione della ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse ha determinato la definizione del giudizio per improcedibilità, senza decisione sulle questioni di merito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., quando il giudice rilevi che non permane un interesse alla definizione della controversia.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame delle censure di merito e delle eventuali questioni pregiudiziali o di costituzionalità proposte nel giudizio.
- La definizione del giudizio in rito può giustificare la compensazione delle spese quando ricorrano motivi ritenuti giustificati dal giudice.
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