Sentenza n. 190/2026 - Bari, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1814/2024 del Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, sul riconoscimento della Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo il persistente inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico della Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero ad attribuire il beneficio per un valore complessivo di 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione l'11 giugno 2024 ed era stata certificata come passata in giudicato il 3 marzo 2025. Il ricorrente ha quindi chiesto l'attuazione coattiva del giudicato ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha rilevato che il giudizio era ammissibile perché riguardava l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero non ha eccepito l'avvenuto adempimento né ha fornito giustificazioni per l'inerzia. Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura della parte. La richiesta di nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventuale ulteriore inadempimento dopo la scadenza del termine. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
giudizio di ottemperanza esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario
Il giudizio di ottemperanza è utilizzabile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ma resta limitato alla stretta esecuzione del giudicato e non consente di introdurre domande ulteriori o diverse.
art. 114, comma 2, c.p.a.
La comprovata definitività della sentenza del giudice ordinario costituisce presupposto per il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
l'azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo
L'azione esecutiva per somme di denaro contro una pubblica amministrazione presuppone il decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
La sentenza del giudice del lavoro aveva previsto interessi o rivalutazione dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere accreditato fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando l'amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi conformativi o patrimoniali derivanti dal titolo giudiziale.
- L'ambito del giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato: non possono esservi introdotte domande nuove o ulteriori, anche se collegate al contenuto della sentenza da eseguire.
- Quando il titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione riguarda il pagamento di somme di denaro, l'azione esecutiva è procedibile solo dopo il decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato comprovato, della scadenza del termine dilatorio per l'esecuzione e dell'inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato, potendo riservare la nomina del commissario ad acta all'eventuale ulteriore inadempimento.
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