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Sentenza

Sentenza del 30/07/2018 n. 20097 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato una cartella di pagamento relativa a ruoli IRPEG e IRAP per gli anni 2000 e 2001, deducendo sette motivi: invalidità o inesistenza della notifica della cartella e degli avvisi di accertamento; mancato perfezionamento dell'iscrizione a ruolo; errata o non verificabile quantificazione degli interessi; carenza di motivazione degli atti impositivi; nonché illegittima condanna alle spese del primo grado in assenza di appello incidentale. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i primi sei motivi, mentre ha accolto il settimo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure riguardanti la debenza dei tributi, la validità delle notifiche, l'iscrizione a ruolo, gli interessi e la motivazione della cartella. Ha invece accolto la censura relativa alle spese: la CTR non poteva modificare la compensazione delle spese del primo grado, disposta dalla CTP, in assenza di uno specifico appello incidentale della parte vittoriosa. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale capo; la Corte ha deciso nel merito compensando le spese del giudizio di primo grado e quelle del giudizio di cassazione, confermando ogni altra statuizione.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Divieto di ultrapetizione e obbligo di pronunciare sulle domande e sulle eccezioni proposte.

    La Corte distingue l'omessa pronuncia dal vizio di motivazione e precisa che il giudice d'appello non può attribuire più di quanto richiesto o modificare autonomamente un capo della decisione non specificamente impugnato.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    La notificazione della cartella può essere eseguita anche mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento.

    In caso di invio diretto tramite raccomandata, la notifica si perfeziona secondo le risultanze dell'avviso di ricevimento, senza necessità di una separata relata di notifica.

  • Art. 2700 c.c.

    Efficacia probatoria dell'atto pubblico.

    Le attestazioni dell'agente postale relative alla consegna della raccomandata sono assistite da fede privilegiata e possono essere contestate, quanto alla loro veridicità, mediante querela di falso.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20

    Disciplina degli interessi iscritti a ruolo.

    Quando il criterio di liquidazione degli interessi è predeterminato dalla legge e gli importi sono verificabili, la cartella può ritenersi sufficientemente chiara; il contribuente deve comunque dimostrare l'eventuale applicazione di importi superiori a quelli normativamente previsti.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis

    Notifica degli atti tributari e raccomandata informativa in caso di deposito presso la casa comunale.

    La raccomandata informativa è necessaria quando l'atto viene notificato mediante deposito presso la casa comunale e a persona diversa dal destinatario; non è richiesta quando l'atto è consegnato direttamente a un dipendente della società destinataria.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    Obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.

    La cartella deve contenere una motivazione adeguata quando costituisce il primo atto con cui viene esercitata la pretesa tributaria. Se invece segue un avviso di accertamento già notificato, può essere sufficiente il richiamo all'atto impositivo e all'estratto di ruolo.

  • Art. 329 c.p.c.

    Acquiescenza e limiti dell'impugnazione.

    Un capo della sentenza non specificamente impugnato non può essere modificato dal giudice d'appello. La semplice richiesta di liquidazione delle spese del doppio grado non equivale a un appello incidentale contro la compensazione delle spese del primo grado.

  • Art. 384 c.p.c.

    Poteri della Corte di cassazione in caso di cassazione senza rinvio.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente nel merito il capo della controversia oggetto di cassazione.

Massime di principio

  • La contestazione della notifica deve essere formulata in modo coerente: l'omessa pronuncia va denunciata come violazione dell'art. 112 c.p.c., mentre l'insufficienza della motivazione riguarda un vizio distinto. La commistione dei due profili può rendere il motivo inammissibile.
  • La cartella di pagamento notificata direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento non richiede una relata autonoma; le risultanze dell'avviso di ricevimento hanno efficacia probatoria privilegiata, salvo querela di falso per contestare la veridicità delle attestazioni.
  • Quando la cartella segue un avviso di accertamento già notificato, non deve necessariamente riprodurre integralmente la motivazione della pretesa tributaria: il richiamo all'atto impositivo può essere sufficiente a garantire il diritto di difesa.
  • La contestazione degli interessi non può restare generica: il contribuente deve indicare concretamente l'errore di calcolo o dimostrare che sono stati applicati importi o tassi superiori a quelli stabiliti dalla legge.
  • La consegna dell'atto a un dipendente della società destinataria può perfezionare la notifica senza gli ulteriori adempimenti previsti per il deposito presso la casa comunale a seguito di consegna a persona diversa dal destinatario.
  • Il giudice d'appello non può modificare autonomamente un capo della sentenza di primo grado non impugnato, comprese le statuizioni sulle spese; per ottenere tale modifica è necessario uno specifico motivo di appello incidentale.
  • L'accoglimento di un motivo soltanto sulle spese non comporta la vittoria sostanziale del contribuente sulla pretesa tributaria: il contribuente può ottenere una correzione processuale limitata, mentre restano ferme le statuizioni principali a favore dell'amministrazione.

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