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Ordinanza

Ordinanza n. 78/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - degli atti relativi alla “PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI (Edizione 2026) E SERVIZI CONNESSI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE ABRUZZO” mediante la stipula di Accordi Quadro monofornitore indetta da AreaCom, ivi compresi, in particolare: - la Determinazione Dirigenziale n. 62 del 20 febbraio 2026 avente ad oggetto: “Procedura negoziata per la fornitura di “Farmaci Esclusivi (Edizione 2026)” e servizi connessi occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo - Determina a contrarre e approvazione atti”, in cui viene definito l'impianto strutturale della procedura (doc. 1) e approvati i relativi atti, ivi compresi, in particolare, la Lettera di invito (doc. 2), il Capitolato tecnico (doc. 3), l'Allegato 1 - Patto di Integrità (doc. 4), l'Allegato 2 - Schema di Accordo Quadro (doc. 5), l'Allegato 3 - Modulo Trattamento dati (doc. 6), l'Allegato 4 - Tabella Elenco Lotti (doc. 7), l'Allegato 5 - Tabella Elenco ATC (doc. 8), la documentazione amministrativa e tecnica della procedura con Prot. AreaCom n. 0000812/26 del 19.02.2026, di contenuto non noto, che costituisce parte integrante e sostanziale della Determinazione n. 60 del 20 febbraio 2026; - la determinazione n. 70 del 26 febbraio 2026 di rettifica dei documenti di gara (doc. 9); - la lettera di invito rettificata (doc. 10), il Capitolato Tecnico rettificato (doc. 11), l'Allegato 2- Schema di Accordo Quadro rettificato (doc. 12), l'Allegato 4 - Tabella Elenco lotti rettificato (doc. 13); - i Chiarimenti resi dalla stazione appaltante (doc. 14) ed in particolare delle “FAQ 1- procedura negoziata farmaci esclusivi” del 25 febbraio 2026, “FAQ 2- procedura negoziata farmaci esclusivi” del 2 marzo 2026 e “FAQ 3- procedura negoziata farmaci esclusivi” del 4 marzo 2026; - di ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposto, conseguente o connesso, anche di natura istruttoria, ivi comprese le richieste - non conosciute - del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo (Prot. AreaCom 0000677/26 del 13.02.2026 e 0000779/26 del 18.02.2026) con cui la Regione Abruzzo chiedeva di procedere con un affidamento mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b) del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, NONCHÉ PER LA CONDANNA della resistente all'adozione degli atti conseguenti all'invocato annullamento, ed in ogni caso al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente in forma specifica o per equivalente.

Giustizia amministrativa202600123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la fornitura quadriennale di farmaci esclusivi e servizi connessi, inclusi gli atti di indizione, la lex specialis rettificata e i chiarimenti della stazione appaltante

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, gli atti relativi alla procedura negoziata indetta da AreaCom per la fornitura di farmaci esclusivi e servizi connessi occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, nonché gli atti presupposti e le richieste regionali con cui era stato sollecitato l’affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b), del d.lgs. 36/2023. La domanda comprendeva anche la condanna all’adozione degli atti conseguenti all’annullamento e il risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente. Dal testo dell’ordinanza non risultano analiticamente esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti; emerge tuttavia che la ricorrente contestava il complessivo confezionamento della procedura e la sua idoneità a consentire una partecipazione aderente alla propria organizzazione imprenditoriale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto, prima facie, che la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando fosse conforme al combinato disposto degli artt. 15 del d.l. 19/2026, 76, comma 2, lett. b), e 59, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 36/2023, nonché al principio di risultato e ai principi affermati dalla CGUE nella sentenza 17 giugno 2021, C-23/20. Nel bilanciamento degli interessi ha attribuito prevalenza all’esigenza di definire celermente una procedura diretta a snellire e garantire la continuità della fornitura di farmaci essenziali per pazienti fragili, rispetto all’interesse della ricorrente a una diversa conformazione della partecipazione. Ha inoltre osservato che il confezionamento complessivo della procedura non appariva prima facie idoneo a compromettere la partecipazione dell’impresa, considerata la sua qualità di produttore esclusivo, l’assenza di concorrenza nel settore, la conoscenza dei fabbisogni, dei prezzi stabiliti dall’AIFA e del massimale di spesa, elementi ritenuti idonei a consentire il governo del rischio d’impresa. Ha escluso anche un pregiudizio economico e imprenditoriale derivante dalla mancata partecipazione, poiché la società avrebbe comunque potuto continuare a fornire i farmaci esclusivi alle Aziende Sanitarie regionali mediante le ordinarie modalità di affidamento. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 13 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 15 d.l. 19/2026

    Richiamato, insieme alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, quale base normativa della procedura negoziata ritenuta prima facie conforme.

  • art. 76, comma 2, lett. b), d.lgs. 36/2023

    Ritenuto applicabile alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la fornitura di farmaci esclusivi.

  • art. 59, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale ulteriore parametro normativo di conformità della struttura della procedura.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina processuale della domanda cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la fornitura di farmaci esclusivi può essere ritenuta prima facie legittima quando risulti riconducibile ai presupposti normativi del Codice dei contratti pubblici e alla disciplina speciale applicabile, oltre che coerente con il principio di risultato e con l’esigenza di continuità delle forniture essenziali.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l’esigenza di definire rapidamente una procedura diretta a garantire la continuità della fornitura di farmaci essenziali per pazienti fragili può prevalere sull’interesse dell’operatore economico a una diversa conformazione della procedura, quando quest’ultimo non dimostri un pregiudizio grave e irreparabile.
  • La contestazione del confezionamento di una procedura di acquisto non giustifica la sospensione cautelare quando, in ragione dell’esclusività dei prodotti, della conoscenza dei fabbisogni, dei prezzi regolati e del massimale di spesa, l’operatore economico conservi la concreta possibilità di partecipare e di governare il rischio d’impresa.
  • Il periculum in mora non sussiste quando la mancata partecipazione alla procedura non determina un pregiudizio economico o imprenditoriale irreversibile, poiché l’impresa può continuare a fornire i prodotti all’amministrazione mediante ordinarie modalità di affidamento.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAggiudicazione, revoca e annullamento della garaFarmaci e dispositiviTutela cautelare
RamiContratti pubbliciSanitàProcesso amministrativo
SottomaterieProcedura negoziata e affidamento diretto
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoConcorrenza ed evidenza pubblica

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