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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31473/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cannito era stato condannato in appello per il reato di riciclaggio in relazione a un trattore agricolo di provenienza furtiva sul quale risultava alterato il telaio e il numero seriale del motore. Si contestava che, in concorso con altro, avesse ricevuto il mezzo e ne avesse alterato i segni identificativi. In cassazione il difensore deduceva la mancata prova del concorso di Cannito nelloperazione di ripunzonatura e la mancanza di accertamenti tecnici, chiedendo la riclassificazione del fatto in ricettazione ove fosse provata la sola detenzione consapevole del mezzo. Venivano anche censurate la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e vizi di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo di ricorso e ha assorbito il terzo. Ha stabilito che, sebbene sia incontestato che Cannito avesse la disponibilità del mezzo di provenienza furtiva e possa essere ritenuto responsabile almeno per ricettazione, non è stata adeguatamente dimostrata la riconducibilità al ricorrente dellattività di alterazione dei codici identificativi contestata nel capo di imputazione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte di appello di Lecce per un nuovo giudizio, con indicazione di sanare il difetto di motivazione circa la riconducibilità dellalterazione al ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)

    La norma è stata interpretata nel senso che per affermare la responsabilità per riciclaggio non è sufficiente la mera detenzione di un bene di illecita provenienza alterato; occorre che la condotta di alterazione o di altra attività dissimulatoria sia ricondotta al detentore almeno a titolo di concorso.

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La Corte ha ritenuto che la responsabilità per ricettazione può sussistere quando è provata la disponibilità di un bene di provenienza furtiva, anche se non è dimostrata loperazione di alterazione da parte del detentore.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Citato in doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto: impone che la decisione di merito sia correttamente motivata nella qualificazione del reato e non travalichi le risultanze probatorie.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Rilevato nella censura sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte di cassazione ha ritenuto il motivo assorbito e ha richiamato il principio che il riconoscimento delle attenuanti deve essere motivato secondo i criteri dellart. 133 cod. pen.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiesto come criterio per la valutazione e la motivazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte segnala che eventuali concessioni devono rispettare i principi codificati in questa disposizione.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Norma procedurale richiamata per celebrare il procedimento con contraddittorio scritto in Cassazione; non incide sul merito ma sul rito seguito.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 2, n. 29002 del 09/10/2020, Morelli; Sez. 2, n. 41740 del 30/09/2015, Cariati)

    Richiamati per il principio consolidato secondo cui la mera detenzione di un bene alterato non basta a fondare una condanna per riciclaggio se non vi sono elementi che colleghino la condotta di alterazione al detentore.

Massime di principio

  • La detenzione di un bene di provenienza illecita, anche se con segni identificativi alterati, può integrare il reato di ricettazione; per qualificare la condotta come riciclaggio occorre invece la prova che il detentore abbia partecipato alloperazione di alterazione o abbia posto in essere specifiche attività dissimulate attribuibili a lui.
  • La Corte di merito deve esaminare e motivare espressamente le deduzioni difensive che contestano la riconducibilità di atti di alterazione al ricorrente: linsufficienza motivazionale sulla attribuzione della condotta determina annullamento con rinvio.
  • Se la prova non consente di attribuire al detenente la manipolazione degli identificativi, il giudice deve procedere alla corretta qualificazione giuridica del fatto, valutando la sussistenza di ricettazione anziché riciclaggio.
  • Le circostanze attenuanti generiche devono essere valutate e concesse con motivazione conforme ai criteri dellart. 133 cod. pen.; formule di stile sono insufficienti.
  • I precedenti di Cassazione consolidano il principio che non è lecito convertire la mera detenzione in una partecipazione attiva a condotte dissimulate senza elementi probatori che colleghino lintervento di alterazione al detentore.

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