Cassazione Penale, Sentenza n. 31473/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Cannito era stato condannato in appello per il reato di riciclaggio in relazione a un trattore agricolo di provenienza furtiva sul quale risultava alterato il telaio e il numero seriale del motore. Si contestava che, in concorso con altro, avesse ricevuto il mezzo e ne avesse alterato i segni identificativi. In cassazione il difensore deduceva la mancata prova del concorso di Cannito nelloperazione di ripunzonatura e la mancanza di accertamenti tecnici, chiedendo la riclassificazione del fatto in ricettazione ove fosse provata la sola detenzione consapevole del mezzo. Venivano anche censurate la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e vizi di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo di ricorso e ha assorbito il terzo. Ha stabilito che, sebbene sia incontestato che Cannito avesse la disponibilità del mezzo di provenienza furtiva e possa essere ritenuto responsabile almeno per ricettazione, non è stata adeguatamente dimostrata la riconducibilità al ricorrente dellattività di alterazione dei codici identificativi contestata nel capo di imputazione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte di appello di Lecce per un nuovo giudizio, con indicazione di sanare il difetto di motivazione circa la riconducibilità dellalterazione al ricorrente.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
La norma è stata interpretata nel senso che per affermare la responsabilità per riciclaggio non è sufficiente la mera detenzione di un bene di illecita provenienza alterato; occorre che la condotta di alterazione o di altra attività dissimulatoria sia ricondotta al detentore almeno a titolo di concorso.
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte ha ritenuto che la responsabilità per ricettazione può sussistere quando è provata la disponibilità di un bene di provenienza furtiva, anche se non è dimostrata loperazione di alterazione da parte del detentore.
art. 521 cod. proc. pen.
Citato in doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto: impone che la decisione di merito sia correttamente motivata nella qualificazione del reato e non travalichi le risultanze probatorie.
art. 62-bis cod. pen.
Rilevato nella censura sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte di cassazione ha ritenuto il motivo assorbito e ha richiamato il principio che il riconoscimento delle attenuanti deve essere motivato secondo i criteri dellart. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen.
Richiesto come criterio per la valutazione e la motivazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte segnala che eventuali concessioni devono rispettare i principi codificati in questa disposizione.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Norma procedurale richiamata per celebrare il procedimento con contraddittorio scritto in Cassazione; non incide sul merito ma sul rito seguito.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 2, n. 29002 del 09/10/2020, Morelli; Sez. 2, n. 41740 del 30/09/2015, Cariati)
Richiamati per il principio consolidato secondo cui la mera detenzione di un bene alterato non basta a fondare una condanna per riciclaggio se non vi sono elementi che colleghino la condotta di alterazione al detentore.
Massime di principio
- La detenzione di un bene di provenienza illecita, anche se con segni identificativi alterati, può integrare il reato di ricettazione; per qualificare la condotta come riciclaggio occorre invece la prova che il detentore abbia partecipato alloperazione di alterazione o abbia posto in essere specifiche attività dissimulate attribuibili a lui.
- La Corte di merito deve esaminare e motivare espressamente le deduzioni difensive che contestano la riconducibilità di atti di alterazione al ricorrente: linsufficienza motivazionale sulla attribuzione della condotta determina annullamento con rinvio.
- Se la prova non consente di attribuire al detenente la manipolazione degli identificativi, il giudice deve procedere alla corretta qualificazione giuridica del fatto, valutando la sussistenza di ricettazione anziché riciclaggio.
- Le circostanze attenuanti generiche devono essere valutate e concesse con motivazione conforme ai criteri dellart. 133 cod. pen.; formule di stile sono insufficienti.
- I precedenti di Cassazione consolidano il principio che non è lecito convertire la mera detenzione in una partecipazione attiva a condotte dissimulate senza elementi probatori che colleghino lintervento di alterazione al detentore.
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