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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31748/2026 del 21/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

All'indagato era stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, in relazione alla detenzione di circa 54,05 grammi di cocaina ritenuta destinata allo spaccio, qualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale del riesame aveva respinto la richiesta di riesame. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il Tribunale aveva valorizzato la somma di 795 euro rinvenuta sulla sua persona come possibile profitto di precedenti cessioni, sebbene, in una coeva ordinanza relativa al sequestro della medesima somma, lo stesso Tribunale avesse disposto il dissequestro, ritenendo documentata la provenienza del denaro dal conto della sorella disabile, della quale l'indagato era amministratore di sostegno. Con il secondo motivo ha dedotto la mancanza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione, ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., lamentando che il quantitativo di sostanza, la presunta spregiudicatezza, la giovane età, l'incensuratezza e l'episodicità del fatto non fossero sufficienti a giustificare le esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente ribadito che, nel giudizio di legittimità in materia cautelare, sono deducibili soltanto violazioni di legge o vizi motivazionali manifesti incidenti sui requisiti minimi di esistenza e logicità della motivazione, non una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione degli elementi indiziari e delle esigenze cautelari. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la motivazione sulla gravità indiziaria risultava adeguata già sulla base del rinvenimento dell'involucro contenente oltre 54 grammi di cocaina, gettato dall'indagato dopo averlo estratto dalla tasca, quantitativo incompatibile con un plausibile consumo personale fuori casa, in assenza di allegazioni circa la qualità di assuntore o una diversa destinazione della sostanza. La contraddizione relativa alla provenienza dei 795 euro non incideva sulla tenuta logica dell'ordinanza, poiché la gravità indiziaria sussisteva indipendentemente dalla liceità o illiceità dell'origine del denaro. Anche il secondo motivo è stato rigettato: la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione erano state desunte dal quantitativo di cocaina, comunque cospicuo anche nell'ambito dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché dalle modalità della condotta, consistite nel tentativo di disfarsi della sostanza e nella presenza in auto della sorella disabile, elementi valutati come sintomatici di spregiudicatezza e pericolosità sociale. La Corte ha precisato che l'attualità del pericolo non richiede la previsione di specifiche e imminenti occasioni di ricaduta nel delitto. L'indagato è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La condotta detentiva è stata inquadrata nel paradigma dell'ipotesi di lieve entità; il quantitativo di 54,05 grammi di cocaina è stato comunque ritenuto cospicuo ai fini della valutazione cautelare.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale; l'attualità non equivale all'imminenza di specifiche occasioni di ricaduta, ma richiede una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità dell'indagato e sul contesto socio-ambientale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione in materia di misure cautelari personali, sono deducibili soltanto la violazione di specifiche norme di legge e la manifesta illogicità della motivazione, mentre non è consentita una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari.
  • La gravità indiziaria relativa alla detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio può essere adeguatamente motivata valorizzando il quantitativo della sostanza, le modalità della detenzione e l'assenza di elementi indicativi di un consumo personale o di una diversa destinazione, anche quando un ulteriore elemento indiziario risulti non utilizzabile o sia stato successivamente ridimensionato.
  • La contraddittorietà della motivazione concernente la provenienza del denaro rinvenuto non determina l'illegittimità dell'ordinanza cautelare quando la gravità indiziaria risulti autonomamente fondata su altri elementi logicamente sufficienti.
  • Ai fini dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'attualità del pericolo di reiterazione non richiede la previsione di specifiche imminenti occasioni delittuose, ma una prognosi concreta fondata sulle modalità realizzative del fatto, sulla personalità dell'indagato e sul contesto socio-ambientale.
  • La giovane età, l'incensuratezza e l'episodicità della condotta possono assumere valenza recessiva quando il giudice cautelare abbia motivatamente valorizzato il quantitativo della sostanza e modalità della condotta indicative di spregiudicatezza e pericolosità sociale.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioEsigenze cautelariCustodia cautelareImpugnazioni
RamiStupefacentiMisure cautelariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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