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Sentenza

Sentenza n. 2100/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento: a) del provvedimento di cui alla nota dell’Università degli Studi di Napoli Federico II prot. -OMISSIS- con il quale, facendo seguito all’atto di diffida inoltrato dal ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale era stato richiesto l’accertamento della veridicità di alcune dichiarazioni contenute nel curriculum della prof.ssa -OMISSIS- allegato alla sua domanda di partecipazione alla procedura comparativa “per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di prima fascia – settore concorsuale -OMISSIS- – ingegneria -OMISSIS- - per le esigenze del Dipartimento -OMISSIS-” (della quale era risultata inizialmente vincitrice), l’Ateneo ha ritenuto che “non si ravvisano irregolarità”; b) della nota dell’Area Risorse Umane prot. n. -OMISSIS-; c) della nota del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione prot. -OMISSIS-; d) della relazione del-OMISSIS-della Commissione di valutazione preposta alla procedura comparativa di cui trattasi, acquisita al protocollo di Ateneo in data-OMISSIS-; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

Giustizia amministrativa202404051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'Università sull'istanza di verifica della veridicità di dichiarazioni curriculari rese dalla candidata in una procedura comparativa per la chiamata di un professore di prima fascia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità del diniego con cui l'Università aveva ritenuto che non sussistessero irregolarità nelle dichiarazioni curriculari della controinteressata. In particolare, ha sostenuto che la candidata avesse falsamente indicato due convenzioni stipulate con soggetti esterni come elementi utili a dimostrare la capacità di attrarre finanziamenti competitivi, benché tali convenzioni fossero state concluse mediante affidamenti diretti e non attraverso bandi ad evidenza pubblica o sistemi di referaggio. Da ciò il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 47, 71 e 75 del d.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 127 del d.P.R. n. 3/1957, nonché difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e travisamento dei fatti. Secondo il ricorrente, la dichiarazione mendace avrebbe indotto la Commissione a riconoscere alla candidata un giudizio di "buono" per la capacità di attrarre finanziamenti competitivi, incidendo sullo scarto finale di 0,10 punti e imponendone l'esclusione dalla procedura. La controinteressata ha eccepito anche la sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che, in esecuzione di una precedente sentenza, una nuova Commissione aveva espunto le due convenzioni dalla valutazione; il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall'esame dell'eccezione, decidendo il ricorso nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché non sussisteva, a monte, alcuna falsità dichiarativa. Il modello di domanda predisposto dall'Università non imponeva di indicare esclusivamente finanziamenti competitivi conseguiti mediante bandi pubblici in qualità di responsabile di progetto, ma richiedeva di indicare ogni elemento utile a individuare la capacità di attrarre finanziamenti competitivi. Tale formulazione ampia consentiva quindi di rappresentare anche esperienze di responsabilità progettuale derivanti da convenzioni o affidamenti diretti, quali elementi potenzialmente significativi del profilo del candidato, senza affermare che esse fossero finanziamenti ottenuti mediante procedure competitive. Inoltre, la candidata aveva allegato integralmente le due convenzioni, dalle quali risultava chiaramente la loro natura non competitiva e diretta; non vi era pertanto alcun intento decettivo né una falsa attestazione. Il carattere non competitivo delle convenzioni poteva rilevare, al più, per l'attribuzione del punteggio, ma non determinava l'esclusione della candidata. Il TAR ha inoltre valorizzato il chiarimento dell'Amministrazione secondo cui le due convenzioni non avevano inciso sull'attribuzione del giudizio di "buono", fondato su altri progetti di ricerca. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • artt. 47, 71 e 75 d.P.R. n. 445/2000

    individuare ogni elemento utile ad individuare la capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto

    La dichiarazione sostitutiva e i conseguenti controlli e provvedimenti di decadenza presuppongono la falsità della dichiarazione. Non sussiste mendacio quando il candidato rappresenta fedelmente esperienze pertinenti, senza qualificarle falsamente come finanziamenti ottenuti mediante procedure competitive.

  • art. 127 d.P.R. n. 3/1957

    La disposizione non può fondare l'esclusione dalla procedura in assenza di una dichiarazione mendace.

  • art. 48 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trasposizione davanti al TAR del ricorso straordinario a seguito dell'opposizione dell'amministrazione.

Massime di principio

  • La decadenza o l'esclusione conseguente a dichiarazioni sostitutive presuppone l'accertamento di una dichiarazione oggettivamente falsa; non è sufficiente che l'esperienza dichiarata sia stata valutata in modo non condiviso o non integri, secondo il ricorrente, il requisito sostanziale richiesto.
  • Quando il modello di domanda richiede l'indicazione di ogni elemento utile a dimostrare una determinata capacità professionale, il candidato può rappresentare anche esperienze non pienamente coincidenti con il parametro valutativo, purché non le qualifichi falsamente e la loro natura emerga in modo trasparente dalla documentazione allegata.
  • L'allegazione integrale dei documenti dai quali risulta la natura non competitiva o diretta di un finanziamento esclude, in assenza di ulteriori elementi, la configurabilità di una condotta decettiva o di una falsa dichiarazione.
  • La natura non competitiva di un'esperienza dichiarata può incidere sulla valutazione del punteggio, ma non comporta automaticamente l'esclusione del candidato se la lex specialis consente di indicare ogni elemento utile e non è stata resa una falsa attestazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPartecipazione al procedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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