Cassazione Civile, Ordinanza n. 00644/2025 del 10/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di rimborso del 90% delle somme versate a titolo di IRPEF e ILOR per gli anni 1990, 1991 e 1992, proposta in base all'art. 9, comma 17, della L. n. 289/2002 da un contribuente poi deceduto e proseguita dagli eredi. Dopo un primo giudizio definito con cassazione con rinvio, la Corte di giustizia tributaria di rinvio ha accolto nuovamente l'appello e ha riconosciuto il rimborso, disponendo che la quantificazione fosse poi eseguita dall'Agenzia anche in sede esecutiva, con riferimento ai limiti del regolamento de minimis e del d.l. n. 162/2019 conv. in L. n. 8/2020. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato ultrapetizione e violazione delle norme processuali tributarie e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che in sede di riassunzione era stato riconosciuto un importo di € 94.807,54, diverso e maggiore rispetto al petitum originario di € 71.781,26, introdotto per la prima volta nel giudizio di rinvio; con il secondo ha dedotto violazione della disciplina UE sugli aiuti di Stato e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse rimesso alla fase esecutiva la verifica dei presupposti e dei limiti del beneficio, anziché accertarli essa stessa nel merito, inclusa la compatibilità con il regime de minimis e l'assenza di sovracompensazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha rilevato che la sentenza di rinvio aveva riconosciuto un rimborso di € 94.807,54, superiore e diverso rispetto all'importo originariamente richiesto e già riconosciuto nel precedente grado, così violando il divieto di ampliare il petitum nel giudizio di rinvio, che ha natura di giudizio chiuso, e integrando ultrapetizione. Quanto al secondo, ha affermato che la verifica della spettanza del rimborso alla luce dei limiti degli aiuti di Stato, del regolamento de minimis e della disciplina speciale non può essere demandata alla fase esecutiva o a una delle parti, ma deve essere compiuta dal giudice di merito con accertamento in fatto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 57 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale parametro processuale insieme all'art. 63 del medesimo decreto per censurare l'introduzione di un petitum nuovo nel giudizio di riassunzione
art. 63 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione ai limiti del giudizio di rinvio tributario, qualificato come giudizio chiuso
art. 112 c.p.c.
invocato per denunciare ultrapetizione, ravvisata dalla Corte nel riconoscimento di un importo diverso da quello domandato
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come vizio processuale dedotto in ricorso
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come vizio di violazione di legge dedotto nel secondo motivo
art. 107 TFUE
richiamato nel motivo di ricorso e considerato nella verifica della compatibilità dell'agevolazione con la disciplina sugli aiuti di Stato
art. 108 TFUE
richiamato quale norma sulla notificazione e sul controllo degli aiuti di Stato; la Corte ribadisce che il beneficio fiscale non è applicabile se integra aiuto di Stato illegittimo
art. 2697 c.c.
richiamato per sottolineare che grava sul richiedente l'allegazione e prova dei presupposti del beneficio e dei relativi limiti
art. 11 Cost.
richiamato nel motivo, senza autonoma specificazione decisoria
art. 117 Cost.
richiamato nel motivo, in relazione al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea
art. 53 Cost.
richiamato nel motivo, senza specifica autonoma ratio nella decisione
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
norma attributiva del beneficio fiscale per le vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia; la Corte ribadisce che non si applica ai contribuenti che svolgono attività d'impresa e che la sua applicazione è subordinata ai limiti imposti dalla disciplina UE sugli aiuti di Stato
Decisione (UE) 2016/195
notificata con il n. C (2015) 5549 final
richiamata per la disciplina degli aiuti di Stato e per la verifica della compatibilità del beneficio con il mercato interno, anche in termini di assenza di sovracompensazione e rispetto del de minimis
d.l. n. 162 del 2019 convertito nella L. n. 8 del 2020
cd. Decreto mille proroghe
richiamato come ulteriore limite da considerare nella quantificazione del rimborso, che il giudice di merito non può demandare alla fase esecutiva
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di rinvio la causa ha natura di giudizio chiuso: non è consentito ampliare il petitum originario né introdurre, per la prima volta, una diversa pretesa economica rispetto a quella devoluta, pena ultrapetizione.
- Il vizio di ultrapetizione sussiste quando il giudice attribuisce un bene della vita diverso o maggiore rispetto a quello richiesto, alterando il petitum o la causa petendi mediante l'introduzione di nuovi elementi nel thema decidendum.
- Quando il beneficio fiscale è subordinato a limiti derivanti dalla disciplina degli aiuti di Stato, il giudice di merito deve accertare in concreto la spettanza del diritto e la compatibilità del beneficio con il regolamento de minimis e con il divieto di sovracompensazione; tale verifica non può essere rimessa alla fase esecutiva o alla parte debitrice.
- L'onere di provare i presupposti e i limiti di operatività di un'agevolazione fiscale grava sul contribuente che la invoca, specie quando la spettanza dipende da condizioni fattuali specifiche e da vincoli euro-unitari.
- In tema di agevolazioni fiscali connesse a eventi calamitosi, la compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato richiede un nesso chiaro e diretto tra danno subito e beneficio riconosciuto, oltre alla verifica dell'assenza di duplicazioni compensative e del rispetto delle soglie de minimis.
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