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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00644/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di rimborso del 90% delle somme versate a titolo di IRPEF e ILOR per gli anni 1990, 1991 e 1992, proposta in base all'art. 9, comma 17, della L. n. 289/2002 da un contribuente poi deceduto e proseguita dagli eredi. Dopo un primo giudizio definito con cassazione con rinvio, la Corte di giustizia tributaria di rinvio ha accolto nuovamente l'appello e ha riconosciuto il rimborso, disponendo che la quantificazione fosse poi eseguita dall'Agenzia anche in sede esecutiva, con riferimento ai limiti del regolamento de minimis e del d.l. n. 162/2019 conv. in L. n. 8/2020. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato ultrapetizione e violazione delle norme processuali tributarie e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che in sede di riassunzione era stato riconosciuto un importo di € 94.807,54, diverso e maggiore rispetto al petitum originario di € 71.781,26, introdotto per la prima volta nel giudizio di rinvio; con il secondo ha dedotto violazione della disciplina UE sugli aiuti di Stato e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse rimesso alla fase esecutiva la verifica dei presupposti e dei limiti del beneficio, anziché accertarli essa stessa nel merito, inclusa la compatibilità con il regime de minimis e l'assenza di sovracompensazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha rilevato che la sentenza di rinvio aveva riconosciuto un rimborso di € 94.807,54, superiore e diverso rispetto all'importo originariamente richiesto e già riconosciuto nel precedente grado, così violando il divieto di ampliare il petitum nel giudizio di rinvio, che ha natura di giudizio chiuso, e integrando ultrapetizione. Quanto al secondo, ha affermato che la verifica della spettanza del rimborso alla luce dei limiti degli aiuti di Stato, del regolamento de minimis e della disciplina speciale non può essere demandata alla fase esecutiva o a una delle parti, ma deve essere compiuta dal giudice di merito con accertamento in fatto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 57 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato quale parametro processuale insieme all'art. 63 del medesimo decreto per censurare l'introduzione di un petitum nuovo nel giudizio di riassunzione

  • art. 63 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in relazione ai limiti del giudizio di rinvio tributario, qualificato come giudizio chiuso

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare ultrapetizione, ravvisata dalla Corte nel riconoscimento di un importo diverso da quello domandato

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato come vizio processuale dedotto in ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato come vizio di violazione di legge dedotto nel secondo motivo

  • art. 107 TFUE

    richiamato nel motivo di ricorso e considerato nella verifica della compatibilità dell'agevolazione con la disciplina sugli aiuti di Stato

  • art. 108 TFUE

    richiamato quale norma sulla notificazione e sul controllo degli aiuti di Stato; la Corte ribadisce che il beneficio fiscale non è applicabile se integra aiuto di Stato illegittimo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per sottolineare che grava sul richiedente l'allegazione e prova dei presupposti del beneficio e dei relativi limiti

  • art. 11 Cost.

    richiamato nel motivo, senza autonoma specificazione decisoria

  • art. 117 Cost.

    richiamato nel motivo, in relazione al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea

  • art. 53 Cost.

    richiamato nel motivo, senza specifica autonoma ratio nella decisione

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    norma attributiva del beneficio fiscale per le vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia; la Corte ribadisce che non si applica ai contribuenti che svolgono attività d'impresa e che la sua applicazione è subordinata ai limiti imposti dalla disciplina UE sugli aiuti di Stato

  • Decisione (UE) 2016/195

    notificata con il n. C (2015) 5549 final

    richiamata per la disciplina degli aiuti di Stato e per la verifica della compatibilità del beneficio con il mercato interno, anche in termini di assenza di sovracompensazione e rispetto del de minimis

  • d.l. n. 162 del 2019 convertito nella L. n. 8 del 2020

    cd. Decreto mille proroghe

    richiamato come ulteriore limite da considerare nella quantificazione del rimborso, che il giudice di merito non può demandare alla fase esecutiva

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di rinvio la causa ha natura di giudizio chiuso: non è consentito ampliare il petitum originario né introdurre, per la prima volta, una diversa pretesa economica rispetto a quella devoluta, pena ultrapetizione.
  • Il vizio di ultrapetizione sussiste quando il giudice attribuisce un bene della vita diverso o maggiore rispetto a quello richiesto, alterando il petitum o la causa petendi mediante l'introduzione di nuovi elementi nel thema decidendum.
  • Quando il beneficio fiscale è subordinato a limiti derivanti dalla disciplina degli aiuti di Stato, il giudice di merito deve accertare in concreto la spettanza del diritto e la compatibilità del beneficio con il regolamento de minimis e con il divieto di sovracompensazione; tale verifica non può essere rimessa alla fase esecutiva o alla parte debitrice.
  • L'onere di provare i presupposti e i limiti di operatività di un'agevolazione fiscale grava sul contribuente che la invoca, specie quando la spettanza dipende da condizioni fattuali specifiche e da vincoli euro-unitari.
  • In tema di agevolazioni fiscali connesse a eventi calamitosi, la compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato richiede un nesso chiaro e diretto tra danno subito e beneficio riconosciuto, oltre alla verifica dell'assenza di duplicazioni compensative e del rispetto delle soglie de minimis.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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