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Sentenza

Sentenza n. 1871/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, n. 519/2024, che riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 519/2024 del Tribunale di Pisa, pubblicata il 25 settembre 2024, che aveva riconosciuto il diritto a € 500 annui per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023 e condannato il Ministero a rendere disponibili complessivi € 3.000 tramite la Carta elettronica del docente o mezzo equipollente, oltre interessi o rivalutazione, nonché al pagamento delle spese del giudizio di lavoro. Deduceva il mancato adempimento del giudicato e chiedeva l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e le spese. Il titolo era stato notificato al Ministero il 27 settembre 2024; era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto per l’adempimento e la sentenza non era stata impugnata.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, verificando la notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l’assenza di impugnazioni. Ha accolto la domanda di ottemperanza e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 519/2024 entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere agli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute entro 60 giorni dalla richiesta presentata dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato, con distrazione ai procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso è altresì fondato e va, pertanto, accolto.

    Il TAR accoglie la domanda di ottemperanza e ordina all’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato, prevedendo la nomina di un commissario ad acta per l’ulteriore inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30;

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere con l’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Con detta pronuncia, in particolare, il Tribunale di Pisa ha così disposto: “1) dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;

    La norma è richiamata quale fondamento del beneficio economico della Carta elettronica del docente già riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 93 c.p.c.

    condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 657,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti

    La disposizione è richiamata per la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • Quando è decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, e il titolo non è stato impugnato, il creditore può ottenere l’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
  • Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire per l’ulteriore inerzia e a compiere gli atti necessari all’esecuzione, compreso il pagamento delle somme dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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