Sentenza n. 69/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato di cui alla sentenza n. 733/2024 del TAR Calabria, Reggio Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 733/2024 e mancata conclusione del procedimento di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Reggio Calabria alla sentenza n. 733/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione. Tale sentenza aveva annullato, per deficit istruttorio, il provvedimento dell'11 dicembre 2023 di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato stagionale e del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, imponendo all'amministrazione di riattivare l'istruttoria e di rivalutare la domanda di conversione del titolo di soggiorno, senza predeterminarne l'esito. Il ricorrente ha sostenuto che, nonostante la diffida del 31 luglio 2025, l'amministrazione non avesse concluso il procedimento. Le amministrazioni hanno eccepito di avere riaperto il procedimento, di ritenere ancora validi il nulla-osta e il permesso di soggiorno, e di essere in attesa del parere obbligatorio dell'Ispettorato del lavoro, affermando che la sentenza imponesse soltanto la rivalutazione dell'istanza. È stata inoltre proposta domanda di applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo persistente l'inottemperanza al giudicato con riguardo alla mancata conclusione del procedimento di conversione del titolo di soggiorno. Ha chiarito che la sentenza da eseguire non aveva imposto soltanto la riattivazione dell'istruttoria, ma anche, quale effetto conformativo, la prosecuzione dell'attività amministrativa sino alla definizione del procedimento, lasciando impregiudicato l'esito sostanziale. L'attesa del parere dell'Ispettorato del lavoro non giustifica una sospensione sine die: l'amministrazione deve pronunciarsi sulla base della documentazione istruttoria disponibile, potendo concludere il procedimento anche in assenza del parere non tempestivamente acquisito, secondo l'art. 16, comma 2, l. 241/1990. È stato ordinato alla Prefettura di Reggio Calabria di concludere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza il procedimento di conversione avviato il 26 settembre 2023. Per l'eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, incaricato di provvedere nei successivi trenta giorni su istanza del ricorrente e a spese dell'amministrazione inadempiente. La domanda di penalità di mora è stata rigettata per ragioni di opportunità, considerate la mole di procedimenti analoghi gravanti sulla Prefettura. Il Ministero dell'Interno è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l'azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare l'applicazione della penalità di mora.
art. 112 c.p.a.
Costituisce la base normativa dell'obbligo di esecuzione delle sentenze passate in giudicato e dell'ordine giudiziale di dare piena esecuzione alla pronuncia.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Prevede la possibilità di imporre una penalità di mora; nel caso concreto la domanda è stata rigettata per ragioni di opportunità connesse alla mole di procedimenti analoghi gravanti sull'amministrazione.
art. 16, comma 2, l. 241/1990
Consente all'amministrazione di procedere anche senza il parere obbligatorio non tempestivamente reso, evitando che l'attesa del parere determini una sospensione sine die del procedimento.
Massime di principio
- L'esecuzione di un giudicato amministrativo che annulla un provvedimento per deficit istruttorio può comprendere, quale effetto conformativo, non solo la riattivazione dell'istruttoria ma anche l'obbligo di concludere il procedimento di riedizione del potere, senza che il giudicato predetermini necessariamente l'esito sostanziale.
- La pendenza di un parere obbligatorio non ancora rilasciato non legittima l'amministrazione a sospendere sine die il procedimento di riedizione del potere; decorso un tempo non ragionevole, l'amministrazione deve concludere il procedimento sulla base degli elementi istruttori disponibili, secondo la disciplina applicabile.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine perentorio per l'esecuzione del giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su istanza della parte, in caso di inutile decorso del termine.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non opera automaticamente: il giudice può negarla per ragioni di opportunità valutate in concreto, anche in relazione alla mole di procedimenti analoghi gravanti sull'amministrazione.
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