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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8002/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Verifica fiscale (G.d.F. Roma) per l'anno d'imposta 2006 che ha portato l'Agenzia ad emettere avviso di accertamento disconoscendo le agevolazioni per la mancata sussistenza della mutualità prevalente e rilevando omessa dichiarazione di canoni e contabilizzazione di costi indeducibili; recupero a tassazione di maggiori importi ai fini IRES, IRAP e IVA. La Cooperativa ha impugnato gli atti (CTP e CTR hanno rigettato) e ha proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità la Cooperativa ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50/2017 (conv. dalla legge n. 96/2017), chiedendo l'estinzione del processo in ragione di tale definizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in seguito all'adesione alla definizione agevolata e alla mancata presentazione, da parte dell'Amministrazione, dell'istanza di trattazione entro il termine previsto (art. 11, comma 10). Per effetto dell'estinzione non si è pronunciata sul merito dei motivi di ricorso. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Inoltre la Corte ha rilevato l'insussistenza del presupposto per il versamento del cosiddetto "doppio contributo unificato" ex art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 11, d.l. 24 aprile 2017, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

    Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse

    La Corte applica il comma 10 ritenendo che, non essendo pervenuta dall'Amministrazione l'istanza di trattazione entro il termine, il giudizio deve estinguersi per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata

  • art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    nessuna citazione testuale nel provvedimento

    La Corte interpreta che, in presenza di estinzione per adesione alla definizione agevolata, non ricorrono i presupposti per l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Cass. Sez. 5^, n. 721/2022; n. 31732/2018; n. 8184/2020; n. 39284/2021; n. 27244/2022)

    nessuna citazione testuale specifica

    I precedenti confermano il principio secondo cui l'adesione alla definizione agevolata può determinare l'estinzione del processo e chiariscono conseguenze in ordine alle spese e agli oneri processuali

Massime di principio

  • L'adesione del contribuente alla definizione agevolata prevista dall'art. 11 d.l. n. 50/2017 può determinare l'estinzione del giudizio di impugnazione se la controparte (Amministrazione) non esercita l'interesse a proseguire (presentando l'istanza di trattazione entro il termine previsto).
  • L'estinzione per cessazione della materia del contendere comporta che il giudice non pronunci sul merito della controversia; rimangono efficaci gli effetti della definizione agevolata concordata o risultante dai pagamenti effettuati.
  • Le spese processuali dell'azione estinta restano a carico della parte che le ha anticipate (salvo diverso accordo o previsione normativa).
  • In caso di estinzione per adesione alla definizione agevolata non si applica il cosiddetto 'doppio contributo unificato' richiesto in altre ipotesi di rinnovazione del giudizio.
  • Per ottenere l'estinzione è importante che il contribuente conservi e produca prova dell'istanza di adesione e dei relativi pagamenti/condizioni della definizione agevolata.
  • L'Amministrazione finanziaria deve vigilare sui termini processuali (es. istanza di trattazione entro il termine previsto dalla norma) se intende evitare che l'adesione del contribuente determini l'estinzione del giudizio.

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