Cassazione Civile, Ordinanza n. 24797/2022 del 12/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
La controversia riguardava una porzione di sottotetto di un edificio condominiale di Milano. Alcuni condomini avevano chiesto di accertare la nullità di una delibera condominiale del 2003 e della successiva vendita del 2006 di una porzione della parte comune, con conseguente retrocessione del bene; in subordine, avevano domandato il risarcimento del danno per la perdita della proprietà della porzione di solaio. Nel corso del giudizio di merito era stata accertata, con sentenza non definitiva, la natura comune della porzione di sottotetto e l'impossibilità della retrocessione; la causa era poi proseguita per la quantificazione dell'indennità di sopraelevazione e del danno da appropriazione. La sentenza definitiva aveva respinto o dichiarato inammissibili varie domande e condannato il ricorrente alle spese. In cassazione sono stati proposti quattro motivi, ma il contenuto specifico dei motivi non è riportato nel testo; ciò che emerge con chiarezza è che la Corte aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del condominio e di alcuni condomini non evocati, e l'atto di integrazione è stato depositato oltre il termine di cui all'art. 371-bis c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Dopo avere rilevato, con precedente ordinanza interlocutoria, l'inscindibilità delle cause e avere ordinato l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. verso il condominio e i condomini pretermessi, ha constatato che l'atto di integrazione era stato depositato in cancelleria solo il 9 maggio 2022, quindi oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 371-bis c.p.c. dalla scadenza del termine assegnato. Per questo il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 331 c.p.c.
nelle cause inscindibili la Corte può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti non evocate, pena l'improcedibilità del ricorso se l'ordine non viene utilmente adempiuto
art. 371-bis c.p.c.
l'atto di integrazione del contraddittorio ordinato dalla Corte deve essere depositato in cancelleria entro il termine di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato; il deposito tardivo determina improcedibilità del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti
Massime di principio
- Quando la controversia in cassazione ha causa inscindibile o comunque richiede la partecipazione di litisconsorti necessari pretermessi, la Corte può imporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.
- L'adempimento dell'ordine di integrazione del contraddittorio non si esaurisce nella notificazione dell'atto ai destinatari: l'atto deve anche essere depositato in cancelleria nel termine perentorio previsto dall'art. 371-bis c.p.c.
- Il deposito tardivo dell'atto di integrazione del contraddittorio ordinato dalla Corte comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione, indipendentemente dal merito delle censure proposte.
- Nei giudizi di legittimità, la declaratoria di improcedibilità comporta la condanna della parte soccombente alle spese del giudizio e può determinare l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, se ne ricorrono i presupposti.
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