Cassazione Penale, Sentenza n. 22305/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto di competenza negativo originato da due provvedimenti contrastanti: il GUP di Napoli, con ordinanza del 7/9/2022, si era dichiarato territorialmente incompetente a giudicare per l'omicidio di Pasquale Santagata (commesso a Castel Volturno il 22/7/1988) e aveva trasmesso gli atti alla Procura di Santa Maria Capua Vetere; il GIP di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del 21/9/2022, si era dichiarato funzionalmente incompetente in relazione alla richiesta di custodia cautelare nei confronti di Vincenzo Cantiello, sollevando conflitto negativo ex art. 28 c.p.p. perché risultava contestata a Cantiello l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (novella dell'art. 7 d.l. 13/5/1991, n. 152), sicché la competenza funzionale sarebbe spettata al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli. La questione principale riguardava se l'aggravante mafiosa potesse essere contestata anche a fini processuali in relazione a reato commesso anteriormente all'entrata in vigore della norma, al fine di radicare la competenza funzionale al distretto competente.
La decisione
La Corte ha dichiarato sussistente il conflitto di competenza negativo e ha attribuito la competenza al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, ordinando la trasmissione degli atti a quest'ultimo. La Corte ha ritenuto legittima la contestazione, a fini processuali, dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. anche per reati commessi prima dell'entrata in vigore della norma e ha richiamato la giurisprudenza consolidata che ammette tale contestazione per assicurare la centralizzazione delle indagini distrettuali sui reati di criminalità organizzata e per l'applicazione dei criteri dell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.
Norme richiamate
art. 28 cod. proc. pen.
Disciplina la procedura per la risoluzione dei conflitti di competenza; la norma è stata richiamata per giustificare l'intervento della Corte nella situazione di stasi processuale determinata da due provvedimenti contraddittori
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante di matrice mafiosa (novellata dall'art. 7 d.l. n.152/1991): la Corte ha accettato che tale aggravante sia contestata anche a fini esclusivamente processuali per radicare la competenza funzionale al distretto competente
art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
Norma che originariamente ha introdotto l'aggravante di stampo mafioso; richiamata nella sua funzione storica e interpretativa rispetto all'art. 416-bis.1 c.p.
art. 27 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal GUP di Napoli nei provvedimenti di trasmissione degli atti anche ai fini di eventuali provvedimenti cautelari; rilevanza procedurale nella gestione degli atti trasmessi
art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Rilevante ai fini della valutazione dei criteri per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte sottolinea l'importanza di considerare la natura del delitto e la sua strumentalità rispetto alle finalità dell'organizzazione mafiosa, anche quando l'aggravante non sia materialmente applicabile
Massime di principio
- Il conflitto di competenza negativo sorge quando due organi giurisdizionali rifiutano contemporaneamente la cognizione della stessa questione: in tal caso la risoluzione spetta alla Corte (art. 28 c.p.p.).
- La contestazione, a fini esclusivamente processuali, dell'aggravante mafiosa prevista dall'art. 416-bis.1 c.p. è consentita anche con riferimento a reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della norma, se ciò è necessario per radicare la competenza funzionale al distretto competente.
- La rimessione della competenza al Giudice per le indagini preliminari del distretto cui compete la trattazione dei reati di criminalità organizzata risponde all'esigenza di centralizzare le indagini e sfruttare l'esperienza dei pubblici ministeri distrettuali nelle materie mafiose.
- Nel valutare richieste cautelari in casi di presunta attività di criminalità organizzata, il giudice deve considerare la natura del reato e la sua eventuale strumentalità rispetto alle finalità dell'organizzazione, anche indipendentemente dall'effettiva applicabilità dell'aggravante.
- In presenza di contrasti tra competenze territoriali e funzionali, la giurisprudenza di legittimità autorizza strumenti processuali che mirino a garantire la continuità e l'efficacia dell'azione penale nei confronti della criminalità organizzata.
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