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Ordinanza

Ordinanza n. 3140/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione seconda, n. 1137 in data 8 giugno 2026.

Giustizia amministrativa202606270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana, Sez. II, n. 1137 dell’8 giugno 2026, che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso di primo grado, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi specifici dell’appello né l’atto amministrativo originariamente impugnato. Il Consiglio di Stato ha rilevato che le questioni esaminate dal TAR e quelle dedotte nell’atto di appello appaiono meritevoli di adeguata valutazione nella sede di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica, senza pronunciarsi in via definitiva sulla fondatezza dell’appello o sui motivi di primo grado. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte mediante la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. L’udienza pubblica è stata fissata per il 17 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile alla fase cautelare dell’appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante una sollecita fissazione dell’udienza di merito, di accogliere la domanda cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza pubblica.

Massime di principio

  • Quando le questioni prospettate nell’appello appaiono meritevoli di un’adeguata valutazione nella sede di merito, il giudice d’appello può accogliere la domanda cautelare senza sospendere direttamente l’efficacia della sentenza, disponendo la sollecita fissazione dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • L’accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito non comporta una decisione anticipata sulla fondatezza dell’appello, ma assicura una trattazione ravvicinata della controversia quando tale misura è sufficiente a soddisfare le esigenze cautelari.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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