Ordinanza n. 3140/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione seconda, n. 1137 in data 8 giugno 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana, Sez. II, n. 1137 dell’8 giugno 2026, che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso di primo grado, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi specifici dell’appello né l’atto amministrativo originariamente impugnato. Il Consiglio di Stato ha rilevato che le questioni esaminate dal TAR e quelle dedotte nell’atto di appello appaiono meritevoli di adeguata valutazione nella sede di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica, senza pronunciarsi in via definitiva sulla fondatezza dell’appello o sui motivi di primo grado. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte mediante la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. L’udienza pubblica è stata fissata per il 17 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile alla fase cautelare dell’appello.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante una sollecita fissazione dell’udienza di merito, di accogliere la domanda cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza pubblica.
Massime di principio
- Quando le questioni prospettate nell’appello appaiono meritevoli di un’adeguata valutazione nella sede di merito, il giudice d’appello può accogliere la domanda cautelare senza sospendere direttamente l’efficacia della sentenza, disponendo la sollecita fissazione dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- L’accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito non comporta una decisione anticipata sulla fondatezza dell’appello, ma assicura una trattazione ravvicinata della controversia quando tale misura è sufficiente a soddisfare le esigenze cautelari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4263/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4264/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4269/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4272/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4273/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4274/2026 - Roma, Sezione 2Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →