Ordinanza n. 511/2026 - Napoli, Sezione 6
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente sulle domande di Nulla Osta al lavoro subordinato non stagionale presentate in data 5 febbraio 2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da POTJA KUJTIM IN P. E N.Q. DI LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA TIM MONTAGGI S.R.L.S. il 19\1\2026: Per l’annullamento dei provvedimenti di rigetto nulla osta lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sulle domande di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale e successivi provvedimenti di rigetto dei nulla osta
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, per il tramite del proprio legale rappresentante, ha inizialmente chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sulle domande di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale presentate il 5 febbraio 2025. Con motivi aggiunti ha impugnato i successivi provvedimenti di rigetto dei nulla osta e ha chiesto la sospensione cautelare della loro efficacia. Sono state dedotte censure di difetto di motivazione e di istruttoria, con riferimento alla valutazione della documentazione reddituale e della capacità economica complessiva del datore di lavoro in rapporto al numero e alla tipologia dei rapporti di lavoro richiesti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti apprezzabili profili di fondatezza dei motivi aggiunti, ravvisando un difetto di motivazione e di istruttoria nei provvedimenti di rigetto. In particolare, l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente approfondito, alla luce della documentazione reddituale prodotta, la complessiva congruità della capacità economica del datore di lavoro e la solidità dell'impresa rispetto al numero e alla tipologia delle assunzioni richieste. Il giudice ha precisato che, in presenza di richieste plurime di assunzione, non possono essere applicati meri meccanismi automatici di sommatoria del fatturato o del reddito imponibile di 30.000 euro annui per ciascun lavoratore, in assenza di un'espressa previsione normativa; occorre invece una valutazione complessiva e concreta della capacità economica dell'impresa. L'istanza cautelare è stata accolta e, per l'effetto, è stata sospesa l'efficacia dei provvedimenti impugnati. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale base per la decisione sulla domanda cautelare; il TAR ha accolto l'istanza e sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati.
Massime di principio
- Nella valutazione delle domande plurime di nulla osta al lavoro subordinato, l'Amministrazione non può applicare automaticamente un criterio di mera sommatoria di una soglia di fatturato o reddito imponibile per ciascun lavoratore richiesto quando tale meccanismo non sia espressamente previsto dalla disciplina applicabile.
- La verifica della capacità economica del datore di lavoro deve consistere in un giudizio complessivo e concreto, rapportato al numero e alla tipologia dei rapporti di lavoro richiesti, nonché alla solidità dell'impresa.
- Un provvedimento di rigetto di domande di nulla osta è viziato, sotto il profilo cautelare, quando l'Amministrazione non esamina adeguatamente la documentazione reddituale prodotta e non motiva sulla complessiva congruità della capacità economica del datore di lavoro.
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