Ordinanza n. 922/2026 - Roma, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato relativo al Decreto della Corte di Appello di Roma Sezione Equa Riparazione N. 50379/2021 V.G. - Cron. 717/2021, Rep. n. 3524/2021, emesso in data 17/05/2021 e depositato in pari data, non opposto ai sensi dell'art. 5 ter del-la legge n. 89/2001 munito della formula esecutiva in data 15/07/2021 e notificato in forma esecutiva al Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t. a mezzo Pec in data 20/07/2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero della Giustizia nell’integrale esecuzione del titolo giudiziale di equa riparazione e della precedente sentenza di ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria equa riparazione)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un incidente di esecuzione per ottenere l’attuazione del giudicato formatosi sul decreto della Corte d’appello di Roma che aveva liquidato un indennizzo ai sensi della legge n. 89/2001. Il TAR aveva già accolto la domanda di ottemperanza con precedente sentenza, ordinando al Ministero il pagamento e nominando un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. A fronte della perdurante inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente ha chiesto l’adozione delle misure necessarie a conseguire l’esecuzione del giudicato. Il Collegio ha esaminato anche l’applicabilità della disciplina sopravvenuta in materia di nomina del commissario ad acta e la richiesta di riconoscimento di ulteriori somme a titolo di astreinte.
La decisione
Il TAR ha ritenuto non sussistenti i presupposti per sospendere il processo ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, poiché il giudizio di ottemperanza era già stato definito prima dell’entrata in vigore della novella legislativa. Ha precisato che l’incidente di esecuzione ha carattere meramente ordinatorio e non modifica gli obblighi già conformati dalla precedente sentenza di ottemperanza. La nomina del commissario ad acta è stata qualificata come misura organizzativa imposta dalla legge e non come scelta discrezionale del giudice. In applicazione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come modificato dalla legge n. 207/2024, il TAR ha confermato il nuovo commissario individuato dall’amministrazione centrale del Ministero, cui spetta il compenso lordo di 150 euro, ordinandogli di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dall’insediamento e di riferire alla segreteria sugli adempimenti compiuti. Il Collegio ha escluso il riconoscimento di ulteriori somme a titolo di astreinte, richiamando il proprio precedente orientamento. Sono stati fatti salvi gli ordinativi di pagamento già depositati, se congrui e pertinenti. Nulla sulle spese, in ragione del carattere meramente ordinatorio del provvedimento.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La precedente sentenza di ottemperanza costituisce il titolo giudiziale da eseguire e vincola l’attività commissariale alla sua integrale attuazione.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89
La nomina del commissario ad acta è configurata come misura organizzativa obbligatoria; il commissario deve essere individuato in un funzionario dell’amministrazione centrale del Ministero della Giustizia, con compenso lordo di 150 euro.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 24 marzo 2001, n. 89
La sospensione del processo non opera quando il giudizio di ottemperanza sia stato già ritualmente definito prima dell’entrata in vigore della novella legislativa.
art. 1, comma 817, lett. g), l. 207/2024
Ha modificato la disciplina della nomina del commissario ad acta prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, consentendo di integrare la precedente indicazione giudiziale alla luce della nuova disciplina.
Massime di principio
- Quando il giudizio di ottemperanza relativo a un titolo di equa riparazione sia stato già definito prima dell’entrata in vigore di una novella legislativa, non sussistono i presupposti per sospendere il processo ai sensi della disciplina sopravvenuta; l’incidente di esecuzione deve essere deciso per assicurare l’attuazione del titolo già conformato.
- La nomina del commissario ad acta prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 costituisce una misura organizzativa imposta dalla legge e non una scelta discrezionale del giudice dell’ottemperanza.
- La disciplina sopravvenuta sulla figura del commissario ad acta può integrare la precedente statuizione giudiziale, imponendo l’individuazione del commissario in un funzionario dell’amministrazione centrale competente e consentendo all’amministrazione di organizzare l’esecuzione di una consistente mole di pagamenti.
- Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta deve dare integrale attuazione al titolo esecutivo entro il termine assegnato dal giudice e riferire sugli adempimenti compiuti; gli ordinativi di pagamento già depositati possono essere fatti salvi se ritenuti congrui e pertinenti.
- L’inerzia nell’adempimento di un titolo di equa riparazione non comporta automaticamente il riconoscimento di ulteriori somme a titolo di astreinte, quando il giudice escluda nel caso concreto i relativi presupposti.
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