Cassazione Penale, Sentenza n. 21623/2026 del 11/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per annullamento della sentenza della Corte di appello di Bari (01/12/2025) per quattro motivi principali: 1) mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla determinazione della pena, basata su dati errati e omissioni (a) mancata considerazione dell'assoluzione dal reato associativo e della marginalità del ruolo; b) mancata considerazione delle dimissioni volontarie del marzo 2011; c) mancata considerazione della sottoposizione a misura cautelare dal marzo 2011; d) errore macroscopico nella quantificazione del danno (900.000 euro indicati in sentenza invece di 2.494,80 euro imputati nel capo); e) mancanza di indicazione dei criteri per la pena base; f) violazione dell'art. 133 c.p. per omessa valutazione degli elementi favorevoli); 2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 3) inosservanza dei principi fissati dalla precedente sentenza di annullamento; 4) contraddittorietà della motivazione sul ruolo marginale/centrale dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il giudizio di rinvio riguardasse esclusivamente la determinazione del trattamento sanzionatorio per il residuo reato di truffa (capo B) e che le censure fossero dirette a proporre una lettura riduttiva della vicenda in contrasto con le valutazioni dei giudici di merito e con l'accertata responsabilità. La Corte ha specificato che il riferimento ai circa 900.000 euro riguarda il valore complessivo degli ordinativi nell'editto accusatorio e non ha inciso sulla determinazione della pena, che è stata parametrata alla truffa relativa a una fattura di circa 2.495 euro. Ha confermato la valutazione della centralità del ruolo del ricorrente (addetto alla gestione dell'area patrimonio, trovato in possesso di strumenti di falsificazione) e ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche in presenza di precedenti gravi. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che i criteri di cui all'art. 133 sono stati applicati e motivati dal giudice di merito: la determinazione della pena è stata ancorata a modalità della condotta, precedenti, intensità del dolo e pregiudizio arrecato, e non sussiste omessa valutazione degli elementi favorevoli come sostenuto dal ricorrente
art. 616 cod. proc. pen.
In base all'art. 616 c.p.p. la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma equitativamente determinata (3.000 euro) alla Cassa delle ammende per il ricorso inammissibile
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che contesti la motivazione della pena deve essere specifico: non bastano censure generiche o ripetute che non mostrino concretamente in che modo la motivazione sia viziata
- Il giudice del rinvio ha competenza limitata all'oggetto del rinvio: vanno valutate soltanto le questioni indicate dalla decisione di annullamento, non elementi estranei non impugnati
- Errori numerici o di quantificazione del danno sono rilevanti solo se dimostrato che hanno effettivamente inciso sulla determinazione della pena; altrimenti la motivazione del giudice di merito resta adeguata
- La negazione delle attenuanti generiche richiede motivazione; tuttavia, la presenza di precedenti gravi e la valutazione negativa della personalità possono giustificare il diniego
- Contestare il ruolo dell'imputato (marginale vs centrale) richiede un'analisi puntuale degli elementi di fatto e delle prove: valutazioni di merito fondate su riscontri probatori difficilmente vengono rimesse dalla cassazione se non è dimostrata una manifesta illogicità
- Ricorsi chiaramente generici o manifestamente infondati possono comportare la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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