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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21623/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per annullamento della sentenza della Corte di appello di Bari (01/12/2025) per quattro motivi principali: 1) mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla determinazione della pena, basata su dati errati e omissioni (a) mancata considerazione dell'assoluzione dal reato associativo e della marginalità del ruolo; b) mancata considerazione delle dimissioni volontarie del marzo 2011; c) mancata considerazione della sottoposizione a misura cautelare dal marzo 2011; d) errore macroscopico nella quantificazione del danno (900.000 euro indicati in sentenza invece di 2.494,80 euro imputati nel capo); e) mancanza di indicazione dei criteri per la pena base; f) violazione dell'art. 133 c.p. per omessa valutazione degli elementi favorevoli); 2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 3) inosservanza dei principi fissati dalla precedente sentenza di annullamento; 4) contraddittorietà della motivazione sul ruolo marginale/centrale dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il giudizio di rinvio riguardasse esclusivamente la determinazione del trattamento sanzionatorio per il residuo reato di truffa (capo B) e che le censure fossero dirette a proporre una lettura riduttiva della vicenda in contrasto con le valutazioni dei giudici di merito e con l'accertata responsabilità. La Corte ha specificato che il riferimento ai circa 900.000 euro riguarda il valore complessivo degli ordinativi nell'editto accusatorio e non ha inciso sulla determinazione della pena, che è stata parametrata alla truffa relativa a una fattura di circa 2.495 euro. Ha confermato la valutazione della centralità del ruolo del ricorrente (addetto alla gestione dell'area patrimonio, trovato in possesso di strumenti di falsificazione) e ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche in presenza di precedenti gravi. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che i criteri di cui all'art. 133 sono stati applicati e motivati dal giudice di merito: la determinazione della pena è stata ancorata a modalità della condotta, precedenti, intensità del dolo e pregiudizio arrecato, e non sussiste omessa valutazione degli elementi favorevoli come sostenuto dal ricorrente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In base all'art. 616 c.p.p. la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma equitativamente determinata (3.000 euro) alla Cassa delle ammende per il ricorso inammissibile

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione che contesti la motivazione della pena deve essere specifico: non bastano censure generiche o ripetute che non mostrino concretamente in che modo la motivazione sia viziata
  • Il giudice del rinvio ha competenza limitata all'oggetto del rinvio: vanno valutate soltanto le questioni indicate dalla decisione di annullamento, non elementi estranei non impugnati
  • Errori numerici o di quantificazione del danno sono rilevanti solo se dimostrato che hanno effettivamente inciso sulla determinazione della pena; altrimenti la motivazione del giudice di merito resta adeguata
  • La negazione delle attenuanti generiche richiede motivazione; tuttavia, la presenza di precedenti gravi e la valutazione negativa della personalità possono giustificare il diniego
  • Contestare il ruolo dell'imputato (marginale vs centrale) richiede un'analisi puntuale degli elementi di fatto e delle prove: valutazioni di merito fondate su riscontri probatori difficilmente vengono rimesse dalla cassazione se non è dimostrata una manifesta illogicità
  • Ricorsi chiaramente generici o manifestamente infondati possono comportare la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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