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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11548/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in secondo grado per una cessione/traffico di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990. Sosteneva di aver reso dichiarazioni etero-accusatorie nei confronti di un presunto concorrente e di avere fornito un contributo investigativo non adeguatamente valorizzato, anche perché i giudici avrebbero trascurato che il soggetto indicato era noto come dedito al traffico di droga e già deceduto. Contestava inoltre la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di un concorrente giudicato separatamente e assumeva di avere appreso tardivamente dell'esistenza del procedimento a suo carico, solo al momento della richiesta del certificato dei carichi pendenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che le doglianze erano meramente rivalutative e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva evidenziato che le dichiarazioni dell'imputato erano state postume, parziali e incoerenti con il compendio probatorio, nonché prive di reale utilità investigativa perché generiche e incomplete. La Corte ha inoltre rilevato che non vi era stata alcuna illogicità manifesta nella valutazione della Corte territoriale circa l'assenza dei presupposti per il riconoscimento dell'attenuante. Conseguentemente, oltre alla dichiarazione di inammissibilità, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per il fatto di detenzione/cessione di stupefacenti; la sentenza non ne discute il contenuto, ma indica che la condanna riguarda la violazione di tale disposizione.

  • art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990

    Atteggiamento premiale/attenuante invocato dal ricorrente; la Corte ritiene che non ne ricorressero i presupposti perché le dichiarazioni rese erano generiche, incomplete e non concretamente utili a individuare altri responsabili o a contenere le conseguenze del reato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui determinata equitativamente in tremila euro.

Massime di principio

  • Il riconoscimento dell'attenuante premiale collegata alla collaborazione non può essere fondato su dichiarazioni generiche, parziali o incoerenti, prive di concreta idoneità a individuare altri responsabili o a contrastare gli effetti del reato.
  • La doglianza di vizio di motivazione in cassazione è inammissibile quando si risolve in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove già esaminate dai giudici di merito.
  • Per negare l'attenuante, è sufficiente una motivazione che evidenzi l'assenza di utilità investigativa concreta delle dichiarazioni dell'imputato e la loro incompatibilità con il quadro probatorio complessivo.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al versamento alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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