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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2518/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione contro la conferma della condanna per furto in abitazione aggravato: si deduce violazione di legge e mancata motivazione in relazione all'omessa derubricazione da furto consumato a tentato. Il ricorrente sostiene che non abbia mai acquisito piena e autonoma disponibilità dei beni, poiché il furto sarebbe stato monitorato dalla persona offesa tramite impianto di videosorveglianza e interrotto dall'intervento degli agenti, i quali lo avrebbero sorpreso mentre era ancora nelle pertinenze dell'abitazione e dunque il fatto sarebbe rimasto allo stadio del tentativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito (Tribunale e Corte d'Appello) abbiano correttamente applicato i principi di diritto: il ricorrente si era già impossessato autonomamente ed effettivamente della refurtiva (occultandola sulla persona) e veniva colto all'uscita del portone, dopo che gli oggetti erano usciti dalla sfera di sorveglianza della vittima e dal campo delle videocamere. Il monitoraggio a distanza della vittima non aveva costituito un intervento "in continenti" capace di impedire la consumazione; l'intervento delle forze dell'ordine è stato sopravvenuto ed estemporaneo e non ha trasformato il fatto in tentato. Per legge il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti della estensione del motivo di ricorso per cassazione rispetto alla sentenza impugnata; indicato come vincolo formale all'articolazione del motivo

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (convertito)

    Richiamata in relazione alla trattazione del ricorso senza intervento delle parti per scadenze temporali delle impugnazioni

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese per il ricorso inammissibile

  • Sez. Unite, sent. n. 52117 del 17/07/2014 (P.G. - Proc. Prevete, Rv. 261186)

    Principio sul ruolo del monitoraggio/sorveglianza: la consumazione è impedita solo se il monitoraggio dà luogo a un intervento difensivo "in continenti" che non consente all'agente di conseguire la disponibilità autonoma della refurtiva

  • Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016

    Conferma che il criterio distintivo tra consumazione e tentativo è l'impossessamento e la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa

  • Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016 (Ouerghi, Rv. 267266)

    Affermato che anche un possesso temporaneo è idoneo a integrare il momento consumativo del furto

  • Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018 (dep. 18/03/2019), Rv. 275278

    Conferma del principio secondo cui chi esce dall'abitazione con la disponibilità dei beni, anche se poi fermato nelle vicinanze, ha consumato il furto

  • Sez. 5, 25/11/2021 n. 4868, Ud. (dep. 10/02/2022), Rv. 282969

    Pronuncia che consente di distinguere i casi in cui il monitoraggio e l'intervento sono parte di una specifica attività investigativa preventiva (che può portare alla configurazione del tentativo) da quelli in cui l'intervento è estemporaneo

  • Sez. 5 n. 36022 del 14/07/2022, Rv. 283649

    Ribadisce che il furto si perfeziona quando la refurtiva passa sotto il dominio esclusivo dell'agente; irrilevante la durata del possesso o il fatto che sia scoperto subito dopo

Massime di principio

  • La distinzione tra furto consumato e tentato dipende dal raggiungimento da parte dell'agente della piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa: anche un possesso temporaneo è sufficiente per la consumazione.
  • Il criterio non è la durata del possesso né lo spostamento della cosa in luogo diverso, ma la perdita della sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo.
  • Il monitoraggio a distanza (videosorveglianza o similar) della vittima non impedisce di per sé la consumazione: solo se da quel monitoraggio consegue un intervento immediato e concreto ("in continenti") che impedisca l'impossessamento, il reato resta tentato.
  • L'intervento delle forze dell'ordine assume rilievo diverso a seconda che sia parte di una pianificata attività investigativa/monitoraggio o sia sopravvenuto estemporaneamente dopo la percezione del fatto; nel primo caso può impedire la consumazione, nel secondo no, se l'impossessamento è già avvenuto.
  • Nelle valutazioni di merito rilevano le circostanze fattuali concrete: se l'agente occultava la refurtiva sulla persona e veniva colto solo dopo averla sottratta e uscito dalla vigilanza della vittima, la fattispecie integra il furto consumato.
  • In situazioni analoghe è fondamentale ricostruire chi aveva effettivamente il controllo materiale sui beni e se questi sono effettivamente usciti dalla sfera di sorveglianza (anche temporaneamente) del soggetto passivo.

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