Cassazione Penale, Sentenza n. 2518/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione contro la conferma della condanna per furto in abitazione aggravato: si deduce violazione di legge e mancata motivazione in relazione all'omessa derubricazione da furto consumato a tentato. Il ricorrente sostiene che non abbia mai acquisito piena e autonoma disponibilità dei beni, poiché il furto sarebbe stato monitorato dalla persona offesa tramite impianto di videosorveglianza e interrotto dall'intervento degli agenti, i quali lo avrebbero sorpreso mentre era ancora nelle pertinenze dell'abitazione e dunque il fatto sarebbe rimasto allo stadio del tentativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito (Tribunale e Corte d'Appello) abbiano correttamente applicato i principi di diritto: il ricorrente si era già impossessato autonomamente ed effettivamente della refurtiva (occultandola sulla persona) e veniva colto all'uscita del portone, dopo che gli oggetti erano usciti dalla sfera di sorveglianza della vittima e dal campo delle videocamere. Il monitoraggio a distanza della vittima non aveva costituito un intervento "in continenti" capace di impedire la consumazione; l'intervento delle forze dell'ordine è stato sopravvenuto ed estemporaneo e non ha trasformato il fatto in tentato. Per legge il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti della estensione del motivo di ricorso per cassazione rispetto alla sentenza impugnata; indicato come vincolo formale all'articolazione del motivo
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (convertito)
Richiamata in relazione alla trattazione del ricorso senza intervento delle parti per scadenze temporali delle impugnazioni
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese per il ricorso inammissibile
Sez. Unite, sent. n. 52117 del 17/07/2014 (P.G. - Proc. Prevete, Rv. 261186)
Principio sul ruolo del monitoraggio/sorveglianza: la consumazione è impedita solo se il monitoraggio dà luogo a un intervento difensivo "in continenti" che non consente all'agente di conseguire la disponibilità autonoma della refurtiva
Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016
Conferma che il criterio distintivo tra consumazione e tentativo è l'impossessamento e la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa
Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016 (Ouerghi, Rv. 267266)
Affermato che anche un possesso temporaneo è idoneo a integrare il momento consumativo del furto
Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018 (dep. 18/03/2019), Rv. 275278
Conferma del principio secondo cui chi esce dall'abitazione con la disponibilità dei beni, anche se poi fermato nelle vicinanze, ha consumato il furto
Sez. 5, 25/11/2021 n. 4868, Ud. (dep. 10/02/2022), Rv. 282969
Pronuncia che consente di distinguere i casi in cui il monitoraggio e l'intervento sono parte di una specifica attività investigativa preventiva (che può portare alla configurazione del tentativo) da quelli in cui l'intervento è estemporaneo
Sez. 5 n. 36022 del 14/07/2022, Rv. 283649
Ribadisce che il furto si perfeziona quando la refurtiva passa sotto il dominio esclusivo dell'agente; irrilevante la durata del possesso o il fatto che sia scoperto subito dopo
Massime di principio
- La distinzione tra furto consumato e tentato dipende dal raggiungimento da parte dell'agente della piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa: anche un possesso temporaneo è sufficiente per la consumazione.
- Il criterio non è la durata del possesso né lo spostamento della cosa in luogo diverso, ma la perdita della sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo.
- Il monitoraggio a distanza (videosorveglianza o similar) della vittima non impedisce di per sé la consumazione: solo se da quel monitoraggio consegue un intervento immediato e concreto ("in continenti") che impedisca l'impossessamento, il reato resta tentato.
- L'intervento delle forze dell'ordine assume rilievo diverso a seconda che sia parte di una pianificata attività investigativa/monitoraggio o sia sopravvenuto estemporaneamente dopo la percezione del fatto; nel primo caso può impedire la consumazione, nel secondo no, se l'impossessamento è già avvenuto.
- Nelle valutazioni di merito rilevano le circostanze fattuali concrete: se l'agente occultava la refurtiva sulla persona e veniva colto solo dopo averla sottratta e uscito dalla vigilanza della vittima, la fattispecie integra il furto consumato.
- In situazioni analoghe è fondamentale ricostruire chi aveva effettivamente il controllo materiale sui beni e se questi sono effettivamente usciti dalla sfera di sorveglianza (anche temporaneamente) del soggetto passivo.
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