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Sentenza

Sentenza n. 471/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza alla Sentenza n. 89/2025 pubbl. il 14/01/2025 RG n. 4720/2023, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202502063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 89/2025, relativa al riconoscimento della Carta Docente e all'accredito delle somme spettanti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato che aveva accertato il suo diritto alla Carta Docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con assegnazione dell'importo complessivo di euro 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione, da spendere per l'aggiornamento e la formazione professionale. L'amministrazione non aveva dato spontanea esecuzione al titolo nonostante la notificazione e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle misure necessarie all'integrale esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo, inclusi interessi e rivalutazione secondo quanto stabilito dalla sentenza da eseguire. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente, da attivare su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il PAT e che i ritardi nell'esecuzione possono comportare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione resistente e liquidate in euro 552,00, oltre accessori, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre le misure necessarie per l'esecuzione del giudicato, ordinando all'amministrazione di conformarsi al titolo e nominando, se necessario, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni, inutilmente decorso dopo la notificazione del titolo, costituisce presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la base normativa del beneficio della Carta Docente, destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile analogicamente anche alle altre condanne pecuniarie; l'incarico svolto da un dirigente del medesimo Ministero rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, applicata analogicamente al commissario ad acta.

  • art. 26 c.p.a.

    Fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Conferma il principio della condanna alle spese della parte soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo, legittimano il giudice amministrativo a ordinare l'integrale pagamento delle somme dovute.
  • Quando l'amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva su istanza della parte.
  • L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina sull'assenza di compenso per il commissario ad acta prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 può essere applicata analogicamente alle ottemperanze aventi a oggetto condanne al pagamento di somme di denaro; quando il commissario è un dirigente dell'amministrazione resistente, l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Il commissario ad acta deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e inserendoli nel fascicolo telematico del giudizio.
  • Il ritardo nell'esecuzione del giudicato e della sentenza di ottemperanza può integrare un'ipotesi di responsabilità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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