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Sentenza

Sentenza del 22/03/2018 n. 1301 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accertamento - Associazione - Applicabilità della pretesa erariale al legale rappresentante - Mera titolarità della carica - Solidarietà - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa non può essere estesa al legale rappresentante sulla sola base della carica ricoperta. Per affermare la responsabilità personale e solidale occorre dimostrare che il soggetto abbia concretamente agito e assunto l'obbligazione in nome e per conto dell'associazione. In assenza di tale prova, la solidarietà non sussiste.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Si contestava l'applicazione della pretesa erariale al legale rappresentante dell'associazione sulla sola base della titolarità della carica. L'art. 38 c.c. prevede la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione per le obbligazioni da esse assunte; tale responsabilità, però, non deriva automaticamente dalla mera qualità di rappresentante, essendo necessaria la prova di una concreta attività negoziale svolta per conto dell'ente.

Norme richiamate

  • Art. 38 del codice civile

    Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

    La responsabilità personale e solidale riguarda chi abbia concretamente agito in nome e per conto dell'associazione, non chi sia soltanto formalmente titolare della carica rappresentativa. È quindi necessaria la prova di una specifica attività negoziale o dell'effettiva assunzione dell'obbligazione.

Massime di principio

  • La mera titolarità della carica di presidente, amministratore o legale rappresentante di un'associazione non comporta automaticamente la responsabilità personale per i debiti dell'ente.
  • La responsabilità solidale del rappresentante richiede la dimostrazione di atti concreti compiuti in nome e per conto dell'associazione, come la sottoscrizione di contratti, l'assunzione di obbligazioni o lo svolgimento di attività negoziali rilevanti.
  • In caso di contestazione, l'Amministrazione o il creditore devono provare il collegamento tra la condotta concreta del rappresentante e l'obbligazione richiesta; la sola visura, carica formale o qualità statutaria non è sufficiente.
  • La responsabilità può comunque riguardare chi abbia effettivamente gestito o assunto obbligazioni per l'associazione, anche se la sua posizione formale nell'ente non è l'unico elemento considerato.

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