Sentenza n. 347/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.04.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per la formazione relativa agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo il mancato adempimento da parte dell'amministrazione alla sentenza del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, notificata il 17 maggio 2024 e passata in giudicato. Il giudicato aveva accertato il diritto del docente a ottenere la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, nella misura di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici indicati, e aveva condannato il Ministero alla sua attribuzione. Il ricorrente ha evidenziato che il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, era decorso senza esecuzione. Ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e accertando che l'amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal titolo giudiziale. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza e ordinato all'amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato, provvedendo all'attribuzione della carta elettronica entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato indicato in motivazione, o un dirigente o funzionario delegato, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione effettuata dal ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. La richiesta di penalità di mora è stata respinta allo stato, in ragione dell'esiguità dell'importo, con riserva di eventuale applicazione su istanza del ricorrente in caso di ulteriore inottemperanza oltre i termini assegnati. L'amministrazione è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e con distrazione a favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 2, lett. e)
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l'altro, la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto il Tribunale ha disposto l'esecuzione e nominato un commissario ad acta, rinviando l'eventuale penalità a una successiva istanza in caso di persistente inottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti il pagamento di somme; il Tribunale ha ritenuto tale termine decorso infruttuosamente.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo.
art. 39 c.p.a.
Richiamato per l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile, inclusa la disciplina della distrazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata mancata esecuzione di un giudicato, non contestata dall'amministrazione e adeguatamente documentata dal ricorrente, impone al giudice di ordinare all'amministrazione l'adozione degli atti necessari all'integrale esecuzione entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine fissato per l'esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri sostitutivi e il termine per l'intervento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. non è automatica: il giudice può negarla allo stato, anche in ragione dell'esiguità dell'importo dovuto, riservandone l'eventuale applicazione a una successiva istanza in caso di ulteriore inottemperanza.
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