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Sentenza

Sentenza n. 633/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 1054 del 2025.

Giustizia amministrativa202502648

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 1054 del 2025, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 1054 del 2025, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero dell'istruzione e del merito. La sentenza del giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto del docente alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, prevista dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati. Il Ministero, ritualmente intimato, non ha eseguito il giudicato e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza. Il ricorrente ha dedotto, in sostanza, l'inadempimento dell'Amministrazione all'obbligo conformativo ed esecutivo derivante dal titolo giudiziale, dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l'avvio delle azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Messina era irrevocabile, era stata ritualmente notificata all'Amministrazione debitrice in forma esecutiva e che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dalla normativa successiva. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza. Per l'eventualità di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva, su richiesta del ricorrente, entro ulteriori sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 300, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento normativo della Carta elettronica riconosciuta al docente dal giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il decorso del termine dilatorio è presupposto per la procedibilità dell'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione debitrice.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    La disposizione è richiamata quale modifica dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, come modificato dalla l. n. 326/2003

    La disposizione, come modificata in sede di conversione, è richiamata quale ulteriore modifica della disciplina del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che riconosce una prestazione dovuta da una pubblica amministrazione può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo quando l'amministrazione non vi dia esecuzione.
  • L'accoglimento dell'azione di ottemperanza presuppone, tra l'altro, la definitività del titolo giudiziale, la sua notificazione all'amministrazione debitrice in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato entro il termine assegnato dal giudice, è ammissibile la nomina di un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva su richiesta della parte interessata.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione soccombente può essere condannata alle spese processuali; la liquidazione può tenere conto del carattere seriale della controversia e della sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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