Sentenza n. 784/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni consiliari nn. 32 e 33 del 13 agosto 2024, di ratifica di variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio 2024
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, allora consiglieri comunali, hanno impugnato le deliberazioni con cui il Consiglio comunale aveva ratificato due deliberazioni della Giunta comunale relative a variazioni del bilancio di previsione. Essi sostenevano di essersi astenuti dal voto pur essendo presenti e che, computando anche gli astenuti nel numero dei presenti, non sarebbe stata raggiunta la maggioranza della metà più uno richiesta per l’approvazione. Deducevano la violazione e l’erronea interpretazione del regolamento comunale nonché la violazione dell’art. 62 del regolamento, dello Statuto comunale e dell’art. 184 della l.r. Sicilia n. 16/1963. Il Comune ha eccepito la sopravvenuta carenza di legittimazione e interesse a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale e, in subordine, l’infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva e di interesse. In pendenza del giudizio il Consiglio comunale era stato sciolto, con nomina di un Commissario straordinario, sicché i ricorrenti avevano cessato di essere consiglieri comunali e non potevano più tutelare prerogative connesse alla carica. Il giudice ha escluso anche che essi potessero agire quali semplici cittadini residenti, non essendo configurabile un’azione popolare volta al controllo astratto della legalità dell’azione amministrativa. Il TAR ha comunque esaminato il merito, rilevando che l’art. 51 dello Statuto distingue il quorum strutturale, relativo alla presenza della metà più uno dei componenti, dal quorum funzionale, relativo alla maggioranza dei votanti. L’art. 62 del regolamento comunale richiede la maggioranza assoluta dei votanti e, secondo il TAR, gli astenuti, pur rilevando ai fini della validità della seduta, non partecipano al computo dei votanti. Poiché erano presenti tutti i dodici consiglieri, la seduta era validamente costituita; i votanti erano sei e le deliberazioni erano state approvate con sei voti favorevoli e nessun voto contrario, superando la soglia di quattro voti. Il TAR ha inoltre ritenuto legittima la disciplina regolamentare, in quanto la l.r. Sicilia n. 30/2000 attribuisce al regolamento comunale il compito di disciplinare il funzionamento del Consiglio, comprese le modalità di computo delle maggioranze, e ha escluso il contrasto con l’art. 184 della l.r. n. 16/1963 alla luce del successivo quadro normativo. Spese compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 51 dello Statuto comunale
Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà più uno dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
La disposizione distingue il quorum strutturale, necessario per la valida costituzione della seduta, dal quorum funzionale, relativo alla maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.
art. 62 del Regolamento comunale
Le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza assoluta dei votanti, cioè un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti.
Il termine votanti comprende soltanto i consiglieri che esprimono voto favorevole o contrario; gli astenuti non sono computati nel quorum deliberativo, pur rilevando ai fini del quorum strutturale.
art. 175 d.lgs. 267/2000
La disciplina delle variazioni al bilancio di previsione non impone un quorum funzionale aggravato; è quindi sufficiente la maggioranza ordinaria prevista dalla disciplina comunale.
art. 6 l.r. Sicilia n. 30/2000
Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.
La norma attribuisce alla fonte regolamentare comunale, nel rispetto della legge e dello Statuto, la disciplina del funzionamento dei Consigli comunali, compresi i criteri di computo delle maggioranze.
art. 184 l.r. Sicilia n. 16/1963
Non può essere invocato isolatamente per imporre il computo degli astenuti tra i presenti ai fini della maggioranza deliberativa, poiché il successivo quadro normativo regionale ha valorizzato l’autonomia regolamentare comunale.
Massime di principio
- La legittimazione dei consiglieri comunali a impugnare atti dell’ente di appartenenza è eccezionale e sussiste soltanto quando l’atto incide direttamente sulle prerogative inerenti alla carica; essa non consente un controllo generalizzato sulla legalità dell’azione amministrativa né configura un’azione popolare.
- Quando il ricorrente agisce in giudizio in qualità di consigliere comunale, lo scioglimento del Consiglio e la cessazione dalla carica determinano la perdita della legittimazione e dell’interesse, se non residua un concreto vantaggio dalla decisione giudiziale.
- La disciplina del quorum costitutivo deve essere distinta da quella del quorum deliberativo: la presenza degli astenuti può concorrere alla valida costituzione della seduta, ma non necessariamente al calcolo della maggioranza dei votanti.
- Quando lo statuto o il regolamento comunale stabiliscono che le deliberazioni sono approvate dalla maggioranza assoluta dei votanti, gli astenuti non sono computati né come voti contrari né nel denominatore del quorum deliberativo.
- La normativa regionale siciliana successiva alla disciplina previgente può attribuire ai regolamenti comunali il potere di disciplinare il funzionamento dei consigli e le modalità di computo delle maggioranze, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto.
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