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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48259/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva applicato la misura del divieto di dimora nella Provincia di Salerno a carico di Uccella per il reato di furto di un motoveicolo (Honda SH 300 tg. DZ83982, commesso a Praiano il 12/07/2020). Il Tribunale, accogliendo l'appello del PM, aveva ritenuto sussistenti gravi indizi sulla base di: disponibilità da parte dell'indagato di un motociclo (Honda SH 125 tg. DN20920) e di un casco nero con scritta "BOMBER" identico a quello indossato dal passeggero il giorno del furto; rinvenimento di attrezzi atti allo scasso nel vano porta sella del motociclo in uso all'Uccella; riscontri dai tabulati telefonici che localizzavano l'utenza dell'indagato in luogo e orario compatibili con il furto e con il percorso seguito dai motocicli; filmati che riprendevano, in orario successivo al furto, un soggetto non identificato alla guida del motociclo rubato in rientro a Napoli. Con il ricorso per cassazione il difensore ha censurato la valutazione della gravità indiziaria (sostenendo che il GIP aveva già respinto la cautela e che la sola localizzazione tramite celle non bastava) e ha dedotto carenza della valutazione delle esigenze cautelari, richiamando il fatto che il fatto criminoso risale a circa due anni prima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per essere assolutamente generico, aspecifico e in fatto. Ha ritenuto che le doglianze impugnatorie costituissero in realtà censure di merito, non sindacabili in sede di legittimità, e che non fosse compito della Cassazione ri-valutare il compendio indiziario. La Corte ha inoltre ritenuto priva di vizi logici e di diritto l'ordinanza del Tribunale di Salerno, che aveva adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi (tabulati telefonici, perquisizione e rinvenimento di attrezzi, filmati di videosorveglianza, rientro del motociclo rubato) e la sussistenza delle esigenze cautelari (personalità dell'indagato, precedenti e carichi pendenti, modalità e perizia dell'azione delittuosa, rischio di abitualità e reiterazione). Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa (sanzione pecuniaria).

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    norma che disciplina l'appello del Pubblico Ministero contro i provvedimenti di rifiuto o revoca delle misure cautelari; giustifica l'intervento del PM e il relativo esame d'appello da parte del Tribunale

  • art. 606 cod. proc. pen.

    indica i motivi di ricorso alla Corte di Cassazione e delimita la funzione della Corte di legittimità: la Cassazione verifica la correttezza giuridica e motivazionale del provvedimento, ma non è chiamata a rivedere il valore probatorio delle emergenze di fatto

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    richiamata in relazione alla disciplina delle conseguenze per il ricorso inammissibile e alla condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria per inammissibilità non colposa

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio: i rilievi generici o che chiedono una diversa valutazione degli indizi sono inammissibili.
  • In sede d'appello proposto dal Pubblico Ministero contro il rigetto di una misura cautelare, il giudice d'appello compie una valutazione autonoma, completa e non è tenuto a fornire una motivazione 'rafforzata' rispetto al giudice di merito.
  • La localizzazione tramite tabulati telefonici (celle) può concorrere a formare gravità indiziaria, ma è necessario che sia corroborata da altri elementi (reperti materiali, filmati, riscontri oggettivi) per essere ritenuta sufficiente.
  • La distanza temporale del fatto (es. circa due anni) non esclude automaticamente l'applicazione di misure cautelari: va valutata insieme ad altri elementi riguardanti la personalità dell'indagato, la pericolosità concreta e il rischio di reiterazione.
  • Per proporre ricorso in Cassazione è obbligatorio formulare censure specifiche e in diritto; censure generiche o in fatto sono dichiarate inammissibili con condanna alle spese e, se previsto, a una sanzione pecuniaria.
  • Gli indizi materiali (possesso di veicolo simile, casco corrispondente, attrezzi atti allo scasso, filmati che ricostruiscono movimenti coerenti) rafforzano la valutazione cautelare quando compongono un quadro coerente e collegato.

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