Cassazione Penale, Sentenza n. 48259/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva applicato la misura del divieto di dimora nella Provincia di Salerno a carico di Uccella per il reato di furto di un motoveicolo (Honda SH 300 tg. DZ83982, commesso a Praiano il 12/07/2020). Il Tribunale, accogliendo l'appello del PM, aveva ritenuto sussistenti gravi indizi sulla base di: disponibilità da parte dell'indagato di un motociclo (Honda SH 125 tg. DN20920) e di un casco nero con scritta "BOMBER" identico a quello indossato dal passeggero il giorno del furto; rinvenimento di attrezzi atti allo scasso nel vano porta sella del motociclo in uso all'Uccella; riscontri dai tabulati telefonici che localizzavano l'utenza dell'indagato in luogo e orario compatibili con il furto e con il percorso seguito dai motocicli; filmati che riprendevano, in orario successivo al furto, un soggetto non identificato alla guida del motociclo rubato in rientro a Napoli. Con il ricorso per cassazione il difensore ha censurato la valutazione della gravità indiziaria (sostenendo che il GIP aveva già respinto la cautela e che la sola localizzazione tramite celle non bastava) e ha dedotto carenza della valutazione delle esigenze cautelari, richiamando il fatto che il fatto criminoso risale a circa due anni prima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per essere assolutamente generico, aspecifico e in fatto. Ha ritenuto che le doglianze impugnatorie costituissero in realtà censure di merito, non sindacabili in sede di legittimità, e che non fosse compito della Cassazione ri-valutare il compendio indiziario. La Corte ha inoltre ritenuto priva di vizi logici e di diritto l'ordinanza del Tribunale di Salerno, che aveva adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi (tabulati telefonici, perquisizione e rinvenimento di attrezzi, filmati di videosorveglianza, rientro del motociclo rubato) e la sussistenza delle esigenze cautelari (personalità dell'indagato, precedenti e carichi pendenti, modalità e perizia dell'azione delittuosa, rischio di abitualità e reiterazione). Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa (sanzione pecuniaria).
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
norma che disciplina l'appello del Pubblico Ministero contro i provvedimenti di rifiuto o revoca delle misure cautelari; giustifica l'intervento del PM e il relativo esame d'appello da parte del Tribunale
art. 606 cod. proc. pen.
indica i motivi di ricorso alla Corte di Cassazione e delimita la funzione della Corte di legittimità: la Cassazione verifica la correttezza giuridica e motivazionale del provvedimento, ma non è chiamata a rivedere il valore probatorio delle emergenze di fatto
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
richiamata in relazione alla disciplina delle conseguenze per il ricorso inammissibile e alla condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria per inammissibilità non colposa
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio: i rilievi generici o che chiedono una diversa valutazione degli indizi sono inammissibili.
- In sede d'appello proposto dal Pubblico Ministero contro il rigetto di una misura cautelare, il giudice d'appello compie una valutazione autonoma, completa e non è tenuto a fornire una motivazione 'rafforzata' rispetto al giudice di merito.
- La localizzazione tramite tabulati telefonici (celle) può concorrere a formare gravità indiziaria, ma è necessario che sia corroborata da altri elementi (reperti materiali, filmati, riscontri oggettivi) per essere ritenuta sufficiente.
- La distanza temporale del fatto (es. circa due anni) non esclude automaticamente l'applicazione di misure cautelari: va valutata insieme ad altri elementi riguardanti la personalità dell'indagato, la pericolosità concreta e il rischio di reiterazione.
- Per proporre ricorso in Cassazione è obbligatorio formulare censure specifiche e in diritto; censure generiche o in fatto sono dichiarate inammissibili con condanna alle spese e, se previsto, a una sanzione pecuniaria.
- Gli indizi materiali (possesso di veicolo simile, casco corrispondente, attrezzi atti allo scasso, filmati che ricostruiscono movimenti coerenti) rafforzano la valutazione cautelare quando compongono un quadro coerente e collegato.
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