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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11077/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione il decreto del Giudice di Pace di Roma che aveva convalidato il trattenimento disposto dal Questore. Ha dedotto, con tre motivi, che: 1) era stata violata la disciplina sul trattenimento dello straniero e il diritto di difesa perché, mentre era detenuto, aveva incontrato un avvocato, aveva eletto domicilio presso il suo studio e, tramite tale difensore, aveva fatto pervenire alla Questura la volontà di chiedere asilo; 2) il giudice di pace non aveva considerato che la domanda di protezione internazionale sarebbe stata già manifestata il 25 gennaio 2023 e inoltrata il giorno successivo, con conseguente necessità di chiedere la convalida al tribunale civile e non al giudice di pace, oltre al richiamo a un successivo provvedimento del Tribunale di Roma che non aveva convalidato una richiesta di trattenimento per la protezione reiterata; 3) il decreto aveva omesso di considerare la pregressa titolarità del ricorrente di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, il diniego di rinnovo e la sua situazione personale e familiare, con asserita violazione del divieto di respingimento e del dovere di cooperazione istruttoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto congiuntamente esaminabili i tre motivi e li ha dichiarati inammissibili. Ha osservato che le circostanze su cui si fondavano le censure non risultavano essere state sottoposte al Giudice di Pace nel giudizio di convalida, nel quale lo straniero era assistito da un difensore d'ufficio. Quanto all'avvocato indicato nel ricorso come destinatario della elezione di domicilio e delle comunicazioni, la procura risultava conferita solo il giorno successivo al provvedimento di convalida, sicché non poteva esservi stata violazione del diritto di difesa per mancato avviso alla stessa. Poiché i fatti nuovi erano stati dedotti per la prima volta in cassazione, non potevano essere valutati e le censure sono state dichiarate inammissibili. La Corte ha dunque rigettato l'impugnazione in rito, senza provvedere sulle spese, e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998

    È la norma richiamata come base del provvedimento di trattenimento convalidato; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ma rileva che le censure fondate su fatti non dedotti davanti al giudice di pace non sono scrutinabili in cassazione.

  • artt. 24 Cost.

    Richiamati come parametro del diritto di difesa, ma la Corte esclude la violazione perché la difesa risultava assicurata nel giudizio di convalida e la procura al difensore indicato era successiva.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato insieme al diritto di difesa; la Corte non ravvisa una lesione, per la mancanza di tempestiva investitura del difensore indicato e per la novità dei fatti allegati.

  • artt. 47 e ss. dei diritti fondamentali dell'UE

    Richiamati a sostegno del diritto a un ricorso effettivo e alla difesa; la Corte non affronta il merito per la novità delle allegazioni.

  • art. 2 d.lgs. n. 142/2015

    Invocato dal ricorrente in tema di protezione internazionale; la Corte dichiara inammissibile la censura perché fondata su circostanze non prospettate al giudice di pace.

  • art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142/2015

    Invocato per sostenere la necessità di diverso giudice competente alla convalida; la Corte non esamina il merito della questione per la novità dei fatti posti a base del motivo.

  • art. 19, comma 1 e comma 1.1., d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato come fondamento del divieto di respingimento; la Corte non valuta la doglianza nel merito perché relativa a circostanze non trattate nel giudizio di convalida.

  • art. 4 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Richiamato a supporto della tutela contro trattamenti vietati e del non-refoulement; la Corte non si pronuncia nel merito per inammissibilità.

  • art. 19, paragrafo 2 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del divieto di allontanamento; la Corte non entra nel merito delle condizioni personali dedotte per la prima volta in cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza, ove dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere scrutinati motivi che presuppongono fatti nuovi o circostanze non dedotte davanti al giudice di merito, quando la censura investe il modo in cui il giudice a quo avrebbe dovuto valutarle.
  • La violazione del diritto di difesa non è configurabile se il difensore cui si assume affidata la rappresentanza processuale è stato nominato solo dopo l'udienza o dopo l'adozione del provvedimento impugnato; in tal caso non può pretendersi un avviso preventivo a quel difensore.
  • Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero, le doglianze sulla domanda di protezione internazionale o sulla situazione personale e familiare devono risultare già sottoposte al giudice di pace, altrimenti il ricorso per cassazione è inammissibile per novità della questione.
  • Il controllo di legittimità sulla convalida del trattenimento è limitato alle censure effettivamente devolute e coltivate nel giudizio a quo; la cassazione non può supplire all'omissione di allegazioni o deduzioni processuali della parte.
  • Laddove il ricorso sia dichiarato inammissibile, la parte soccombente può essere gravata dell'ulteriore contributo unificato ai sensi della normativa processuale speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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