Cassazione Penale, Sentenza n. 31382/2026 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il soggetto in espiazione di una pena detentiva per reati in materia di stupefacenti, ultrasettantenne e con elementi personali e familiari favorevoli, aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza la detenzione domiciliare agevolata prevista per gli ultrasettantenni. Il Tribunale aveva rigettato l'istanza ritenendo non formulabile una prognosi positiva di astensione dal reato, valorizzando la gravità dei fatti, la recidivante specificità dei precedenti, la protrazione della condotta criminosa, la parziale revisione critica e l'insufficienza del sostegno familiare a neutralizzare il rischio di recidiva. Il ricorso per cassazione censurava tale valutazione, sostenendo: che la pena espiata fosse superiore a un sesto; che la condotta oggetto di condanna non fosse durata dieci anni ma poco più di sette mesi; che le quantità di stupefacente non fossero ingenti; e che il Tribunale avesse attribuito rilievo eccessivo alla gravità dei reati e alla mancata piena ammissione di responsabilità, mentre per concedere il beneficio sarebbe sufficiente un'evoluzione positiva della personalità e non una completa revisione critica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di sorveglianza, perché la detenzione domiciliare per ultrasettantenni non opera in modo automatico ma richiede una valutazione discrezionale sulla meritevolezza e sull'idoneità della misura a favorire il reinserimento sociale. Nel caso concreto, il rigetto è stato fondato su una prognosi negativa di recidiva, sorretta da precedenti specifici e reiterati, dalla natura e gravità del reato in esecuzione, dallo stato ancora iniziale e parziale del percorso di revisione critica e dall'insufficienza del solo sostegno familiare a compensare la capacità a delinquere manifestata. La Corte ha anche osservato che l'eventuale inesattezza sul quantum di pena già espiata non incide sulla correttezza della motivazione, perché non esiste un limite quantitativo che precluda l'accesso alla misura per gli ultrasettantenni; il riferimento alla pena espiata serviva solo a corroborare il giudizio sulla revisione critica. Condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47-ter l. 354/1975
comma 01; "la pena può essere espiata"; esclusioni per taluni reati e condizioni per gli ultrasettantenni
La detenzione domiciliare per ultrasettantenni non è automatica né dovuta, ma è subordinata a una valutazione discrezionale sulla meritevolezza del beneficio e sulla sua idoneità a favorire il reinserimento sociale.
art. 80 d.P.R. 309/1990
Richiamato solo per escludere la contestazione dell'aggravante in relazione alla quantità di stupefacente trattata.
art. 99 c.p.
È richiamato dall'art. 47-ter ord. pen. come causa ostativa per chi sia stato mai condannato con l'aggravante della recidiva.
art. 4-bis l. 354/1975
È indicato tra le esclusioni dall'ambito di applicazione della detenzione domiciliare per ultrasettantenni.
art. 51, comma 3-bis, c.p.p.
È indicato tra le esclusioni dall'ambito di applicazione della detenzione domiciliare per ultrasettantenni.
d.P.R. n. 309 del 1990
La pena in espiazione riguarda reati in materia di stupefacenti; il richiamo alle condotte di traffico internazionale e di cessione serve a fondare la prognosi di pericolosità.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Richiamato nel dispositivo finale in materia di omissis e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La detenzione domiciliare prevista per i condannati ultrasettantenni non costituisce un beneficio automatico: la magistratura di sorveglianza deve verificare in concreto la meritevolezza del condannato e l'idoneità della misura a favorirne il reinserimento sociale.
- Ai fini della concessione di misure alternative alla detenzione, possono assumere rilievo i precedenti specifici e reiterati, la natura e gravità del reato in esecuzione, la capacità a delinquere desunta dal percorso criminale complessivo e il grado di revisione critica maturato dal condannato.
- Non è necessario che il condannato abbia compiuto una completa ammissione di colpevolezza o una revisione critica assoluta; tuttavia, un percorso ancora iniziale o parziale può legittimare un giudizio negativo sulla prognosi di non recidiva.
- Il sostegno familiare ed economico, pur elemento favorevole, non è di per sé sufficiente a superare un giudizio di pericolosità quando permangano indici concreti di capacità criminale e di rischio di recidiva.
- L'eventuale inesattezza su un dato secondario, come la frazione di pena già espiata, non determina l'illegittimità della decisione se la motivazione conserva autonoma solidità logica sui profili decisivi della prognosi di recidiva.
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