Cassazione Penale, Sentenza n. 15620/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revoca della confisca disposta con provvedimento ablatorio del Tribunale di Caltanissetta (11 aprile 2013), dedotta per insufficienza della motivazione e per l'esistenza di "prove nuove": dichiarazioni testimoniali di Salvatore Greco, Antonio La Terra e Marisa Barone che avrebbero dimostrato l'ingresso di somme per complessivi €747.000,00 derivanti dalla vendita di due unità immobiliari e quindi la lecita disponibilità finanziaria del nucleo familiare Vella-Pepe per l'acquisto dei beni confiscati. I ricorrenti contestavano altresì la mancata considerazione delle argomentazioni in ordine alla utilizzabilità di proventi eventualmente derivanti da attività economiche (riferendosi all'art. 67 DPR 917/1986) e il presunto difetto argomentativo rispetto agli artt. 24 e 28 d.lgs. n. 159/2011.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivi principali: (i) Alessia Vella è priva di legittimazione a proporre ricorso per non aver partecipato al giudizio di merito; (ii) Rosa Pepe e Jessica Vella hanno proposto il ricorso senza procura speciale al difensore, rendendo il gravame inammissibile; (iii) quanto a Carmelo Vella, il ricorso è inammissibile perché, nel procedimento di prevenzione, la Corte di cassazione è ammissibile solo per violazione di legge; la censura sulla motivazione è sindacabile solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente. Le dichiarazioni testimoniali allegate non sono state ritenute "prove nuove" rilevanti ai fini della revoca: erano elementi noti o non in grado di mutare radicalmente il giudizio che aveva fondato la confisca; inoltre, la giurisprudenza consolidata esclude che proventi derivanti da evasione fiscale possano giustificare la disponibilità dei beni. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e i ricorsi dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (art. 7; art. 4, comma 2)
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; l'art. 7 disciplina la revoca della confisca per invalidità genetica e richiede elementi di novità per riaprire il giudizio
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 24 e art. 28)
Richiamate dai ricorrenti per censurare la motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ha ritenuto che le doglianze non fossero idonee a configurare una violazione di legge nei limiti del sindacato di legittimità
Legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 3-ter, comma 2)
Richiama il principio secondo cui nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, limitando il sindacato sulle motivazioni di merito
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (art. 67)
Riferito in relazione alla rilevanza di proventi d'impresa: la Corte ribadisce che non è consentito giustificare la sproporzione patrimoniale con proventi derivanti da evasione fiscale, che non possono essere utilizzati per ravvivare la legittimità degli acquisti
Legge 31 maggio 1975, n. 575 (art. 2-ter, comma terzo)
Richiamata in relazione alla disciplina della confisca di prevenzione: la confisca è suscettibile di revoca "ex tunc" in presenza di invalidità genetica, ma ciò richiede prove nuove e rilevanti
Codice di procedura penale (art. 606 e art. 100)
Art. 606 cod. proc. pen.: distinzione dei motivi ammessi in cassazione; art. 100 cod. proc. pen.: il terzo interessato ha natura civilistica e il suo difensore necessita di procura speciale per proporre impugnazioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale
Massime di principio
- Nel giudizio di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: le critiche di merito alla motivazione del giudice di merito sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente
- Per ottenere la revoca di una confisca di prevenzione occorrono prove nuove che siano sopravvenute dopo il giudicato o preesistenti ma incolpevolmente scoperte dopo la definitività; prove non nuove o dedotte tardivamente sono inidonee
- Le dichiarazioni testimoniali, specialmente se non supportate da documentazione, possono risultare insufficienti a costituire "prova nuova" idonea a mutare radicalmente il giudizio che ha fondato la confisca
- Non è possibile giustificare la sproporzione patrimoniale sulla base di proventi derivanti da evasione fiscale: tali redditi non sono riconosciuti validi per ricondurre a legittima provenienza i beni oggetto di confisca
- I terzi interessati devono aver partecipato al giudizio di merito per poter impugnare ovvero devono munire il difensore di procura speciale; il difetto di rappresentanza o di partecipazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione
- Nella valutazione di istanze revocatorie è necessario dimostrare non solo che un elemento è favorevole, ma che abbia la potenzialità di modificare radicalmente le conclusioni del giudizio originario
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