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Sentenza

Sentenza n. 1903/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - delle operazioni di valutazione relative ai titoli di servizio fatti valere dal dott. Romani per la progressione tra le aree del personale di ruolo del Ministero dell’Istruzione e del Merito per “…151 posti nell’area dei funzionari giuridico – amministrativi – contabili” nella procedura concorsuale bandita con decreto dirigenziale n. 1643 del 13.9.2024, nella parte in cui non sono stati valutati 12 anni di servizio svolti presso altra pubblica amministrazione (punto 5.1. dei criteri di valutazione previsti nel bando); - dei verbali delle operazioni della commissione valutativa, anche non noti al ricorrente, aventi ad oggetto la valutazione dei titoli di servizio del dott. Romani presso l’esperienza maturata in altra amministrazione; - della graduatoria di merito per il passaggio nell’area dei funzionari giuridico-amministrativo-contabili, cui a decreto n 2389 del 18.12.2024 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e del Merito in data 13.1.2025, nella parte in cui al ricorrente non viene attribuito il corretto punteggio in ragione dei titoli di servizio goduti per l’esperienza maturata in altra amministrazione, con conseguente errata collocazione nella graduatoria medesima; - del Decreto Direttorale n. 162 del 6 febbraio 2025 avente ad oggetto l’elenco delle posizioni utili per la progressione nell’area dei funzionari giuridico-amministrativo-contabili; - delle operazioni di passaggio dei candidati dichiarati idonei alla progressione nel ruolo del Ministero dell’Istruzione e del Merito per “…151 posti nell’area dei funzionari giuridico-amministrativi-contabili”; - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, anche non conosciuti al ricorrente, relativi alla determinazione del punteggio per i titoli di servizio fatti valere nella procedura concorsuale, nonché delle fasi di formalizzazione ed esecuzione della graduatoria relativa alla progressione nel ruolo del Ministero dell’Istruzione e del Merito per “…151 posti nell’area dei funzionari giuridico – amministrativi – contabili”, con riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso.

Giustizia amministrativa202502865

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di valutazione dei titoli di servizio, graduatoria e atti conseguenti della procedura per la progressione dall'area degli assistenti all'area dei funzionari giuridico-amministrativo-contabili

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, collocato al posto n. 176 con 66,05 punti, fuori dai 151 posti disponibili, ha contestato il mancato riconoscimento di 12 punti per il servizio prestato dal 1999 al 2011 come educatore presso un convitto scolastico, chiedendo in via principale l'attribuzione del relativo punteggio e la conseguente ricollocazione in graduatoria. In via subordinata ha chiesto il riconoscimento del servizio svolto negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 in utilizzazione presso l'Ufficio scolastico regionale, ritenendolo riconducibile all'esperienza professionale valutabile nell'area degli assistenti. L'Amministrazione ha sostenuto che la procedura, prevista dall'art. 18, comma 6, del CCNL 2019-2021, fosse speciale e diretta a valorizzare esperienza e professionalità specifiche, non la mera anzianità; che il bando consentisse di valutare soltanto l'esperienza nell'area degli assistenti o nelle corrispondenti aree del precedente sistema di classificazione del Comparto Funzioni Centrali; e che il servizio da educatore, appartenente al diverso comparto scuola e caratterizzato da funzioni psicopedagogiche e relazionali, non fosse equivalente all'esperienza amministrativa richiesta. Quanto alla domanda subordinata, il ricorrente ha dedotto che le attività svolte presso l'Ufficio scolastico regionale rientrassero invece nell'esperienza di servizio valutabile presso il Ministero dell'istruzione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda principale, ritenendo legittimo il mancato riconoscimento del servizio prestato come educatore. La lex specialis premiava infatti una professionalità specifica e funzionale all'area e al profilo oggetto della progressione, non ogni esperienza lavorativa maturata presso una pubblica amministrazione. Il servizio educativo non era riconducibile, né formalmente né sostanzialmente, all'esperienza professionale nell'area degli assistenti del comparto Funzioni Centrali; la diversa natura delle funzioni impediva di riconoscerne l'equivalenza. Il TAR ha invece accolto la domanda subordinata, riconoscendo come valutabile il servizio svolto negli anni 2008-2011 in utilizzazione presso l'Ufficio scolastico regionale, attribuendo il punteggio previsto di 1,6 punti per ciascun anno. Tale attività è stata ritenuta riconducibile all'esperienza professionale nell'area degli assistenti e all'esperienza di servizio presso il Ministero dell'istruzione; la circostanza risultava documentata e non era stata specificamente contestata dall'Amministrazione. È stato quindi imposto all'Amministrazione di conformarsi alla decisione e di correggere gli atti successivi della procedura. Le spese sono state compensate per la reciproca parziale soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 6, CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021

    La disposizione disciplina la progressione tra le aree in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale; la procedura valorizza l'esperienza e la professionalità coerenti con l'area di destinazione, non la mera anzianità di servizio.

  • Allegato B al decreto direttoriale n. 1643 del 13 settembre 2024

    La lex specialis attribuisce 1,6 punti per ogni anno di esperienza di servizio presso il Ministero dell'istruzione e per l'esperienza professionale nell'area degli assistenti o nell'area equivalente del precedente sistema di classificazione.

  • art. 127 CCNL Scuola 2006-2009

    Il profilo educativo è caratterizzato da funzioni psicopedagogiche e relazionali, non equivalenti alle funzioni amministrative dell'area degli assistenti oggetto della progressione.

Massime di principio

  • Nelle procedure di progressione verticale, l'esperienza professionale valutabile deve essere individuata secondo i requisiti e i criteri della lex specialis, che possono legittimamente premiare soltanto l'esperienza specifica e funzionale all'area e al profilo di destinazione, anziché ogni servizio prestato presso una pubblica amministrazione.
  • Il servizio maturato in un diverso comparto e caratterizzato da mansioni sostanzialmente differenti non è valutabile come esperienza professionale equivalente se non presenta una corrispondenza formale e sostanziale con l'area e le funzioni indicate dal bando.
  • Quando il bando attribuisce punteggio all'esperienza di servizio presso una determinata amministrazione e il candidato dimostra di avere svolto, in utilizzazione presso un suo ufficio, attività riconducibili all'area richiesta, l'amministrazione deve riconoscere il punteggio previsto, soprattutto in assenza di una contestazione specifica e documentata dei fatti dedotti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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