Sentenza n. 15433/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, su base nazionale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n.1000 (mille) unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, nell’Area Assistenti, profilo di Conducente di automezzi, approvata dalla Commissione esaminatrice con verbale dell’11 novembre 2025 e pubblicata sul sito web del Ministero con avviso del 12 novembre 2025; - del provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione recante protocollo n.m_dg.DOG.12/12/2025.0015415.ID, che ha disposto lo scorrimento della graduatoria, pubblicato sul sito web del Ministero con avviso del 12 dicembre 2025; - del provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione n. m_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID di assunzione dei vincitori del concorso prima dello scorrimento; - della graduatoria degli idonei al concorso anch’essa approvata con verbale della Commissione esaminatrice dell’11novembre 2025, nella quale il ricorrente si trova attualmente inserito; - della comunicazione a mezzo pec del 16 dicembre 2025, con la quale è stata respinta la richiesta del ricorrente di rettificare la graduatoria onde far valere il suo diritto di precedenza per numero di figli a carico; - ove occorra e per quanto di ragione del bando di concorso, nella misura in cui non prevede la fissazione del termine per la dichiarazione e la produzione dei titoli di precedenza; - degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi gli atti di assunzione dei vincitori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso, atti di assunzione e scorrimento della graduatoria, nonché diniego di rettifica per il mancato riconoscimento della preferenza connessa al maggior numero di figli a carico
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato, collocato tra gli idonei e non tra i vincitori, ha impugnato la graduatoria e gli atti conseguenti, sostenendo che gli spettasse la preferenza prevista per il maggior numero di figli a carico, essendo genitore di due figli. Aveva però omesso di indicare tale titolo nella domanda telematica, pur avendo dichiarato altri due titoli di preferenza, e lo aveva comunicato e documentato soltanto dopo la scadenza del termine per presentare la domanda. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del d.P.R. 487/1994 in relazione agli artt. 4 e 9 del bando, oltre a eccesso di potere per erroneità manifesta, difetto di motivazione, illogicità, disparità di trattamento e sviamento. Secondo il ricorrente, il bando non precludeva tassativamente la valutazione dei titoli non indicati nella domanda e l’amministrazione avrebbe dovuto pubblicare l’avviso previsto dall’art. 16 del d.P.R. 487/1994, assegnando un termine per dichiararli e documentarli.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che il candidato aveva dichiarato nella domanda i titoli di preferenza relativi all’appartenenza al genere meno rappresentato e alla minore età, ma non quello relativo al maggior numero di figli a carico, né aveva indicato di essere genitore di due figli. Il bando prescriveva che i titoli fossero espressamente dichiarati nella domanda e posseduti alla scadenza del termine: l’omissione impediva quindi all’amministrazione di riconoscere la preferenza senza disapplicare la lex specialis e compromettere la regolarità della procedura. Il giudice ha inoltre richiamato il principio di autoresponsabilità del candidato nella compilazione della domanda: il soccorso istruttorio non può essere invocato per rimediare all’omessa dichiarazione di un titolo di preferenza, perché ciò lederebbe la par condicio. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
Il ricorrente ha sostenuto, in particolare, che né l’art. 4, né l’art. 9 del bando indicherebbero in modo tassativo che la mancata indicazione, da parte del candidato, dei titoli di precedenza nella domanda precluda la loro valutazione.
La disposizione è invocata dal ricorrente quale fondamento dell’obbligo di pubblicare un avviso e assegnare un termine per dichiarare e documentare i titoli di preferenza; il TAR respinge la censura valorizzando la chiara prescrizione del bando di dichiarare espressamente i titoli nella domanda.
art. 5, comma 3, d.P.R. 487/1994
Il ricorrente non ha, invece, indicato in domanda di essere in possesso altresì del titolo di preferenza di cui alla lett. e) del comma 3, art. 5, d.P.R. n. 487 del 1994 (“maggior numero di figli a carico”), né ha in alcun modo indicato di essere genitore di due figli.
Il titolo di preferenza per il maggior numero di figli a carico deve essere dichiarato dal candidato nella domanda secondo le prescrizioni del bando; la sua omissione impedisce di riconoscerlo ai fini della graduatoria.
Massime di principio
- Nei concorsi pubblici, quando il bando impone di dichiarare espressamente nella domanda i titoli di preferenza, l’omessa indicazione del titolo non consente all’amministrazione di riconoscerlo sulla base di una dichiarazione e documentazione presentate successivamente alla scadenza.
- Il principio di autoresponsabilità comporta che il candidato sopporti le conseguenze degli errori o delle omissioni nella compilazione della domanda; il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare ex post la mancata dichiarazione di un titolo di preferenza, se ciò pregiudica la par condicio tra i concorrenti.
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