Ordinanza n. 804/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento -previa tutela cautelare - -del provvedimento dell’Ambasciata d’ Italia a Dhaka di diniego del visto per motivi di lavoro subordinato stagionale del 12/5/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto per motivi di lavoro subordinato stagionale adottato dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka il 12 maggio 2024
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare, il diniego del visto per lavoro subordinato stagionale. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio dubbi sull’ammissibilità del ricorso, in particolare per l’omessa impugnazione del provvedimento di revoca del nulla osta nominativo adottato dal competente Sportello unico per l’immigrazione. L’ordinanza non espone ulteriori motivi di ricorso né prende posizione definitiva sulla legittimità del diniego del visto.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio né ha deciso la domanda cautelare o il merito dell’impugnazione. Rilevata una questione potenzialmente ostativa relativa all’ammissibilità del gravame, ha assegnato alle parti, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie sulla mancata impugnazione del provvedimento di revoca del nulla osta nominativo. Ha fissato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 24 marzo 2026. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per assegnare alle parti un termine per presentare memorie su una questione rilevata d’ufficio dal Collegio dopo il passaggio in decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla normativa nazionale a sostegno dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d’ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione potenzialmente ostativa alla decisione, deve consentire alle parti di esercitare il contraddittorio assegnando un termine per il deposito di memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
- L’impugnazione del diniego di visto può porre una questione di ammissibilità qualora non sia stato impugnato anche il distinto provvedimento di revoca del nulla osta nominativo presupposto, ove tale questione sia rilevata dal giudice; la decisione definitiva richiede previamente il contraddittorio delle parti.
- La rilevazione di una questione di ammissibilità ai sensi dell’art. 73 c.p.a. non comporta, di per sé, la definizione del giudizio, dovendo il giudice rinviare la prosecuzione della trattazione dopo la scadenza del termine assegnato alle parti.
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