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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10000/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Ancona che aveva confermato la responsabilità penale per plurimi acquisti di cocaina (art. 73 DPR 309/1990) con vincolo di continuazione, riducendo però la pena per prescrizione di un episodio. Il ricorso per cassazione articola due motivi: 1) censura per il mancato accoglimento di una seconda richiesta di patteggiamento dopo che il GIP aveva rigettato la prima per incongruità, deducendo che l'art. 446, quarto comma, consente la riproposizione della domanda e quindi la conversione dell'istanza anche dopo un precedente diniego; 2) deduce vizio di motivazione nella conferma del trattamento sanzionatorio, lamentando che la Corte non avrebbe adeguatamente valutato il lungo intervallo temporale tra i fatti e i precedenti, la non specificità di questi ultimi e il comportamento collaborativo dell'imputato volto a una rapida definizione del processo, elementi che avrebbero dovuto influire sulla concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha affermato l'inammissibilità della conversione del rito abbreviato in applicazione della pena su richiesta (patteggiamento): una volta esercitata e accolta l'opzione per il giudizio abbreviato, non è possibile trasformarla nel patteggiamento, quindi la seconda richiesta non poteva avere esito favorevole in quella fase processuale. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché riguarda valutazioni di merito riservate al giudice di merito: la Corte d'appello aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando l'intensità del dolo e la capacità a delinquere desunta dai precedenti; non si è riscontrato arbitrarietà o manifesta illogicità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale che sanziona il traffico/uso illecito di stupefacenti; nella fattispecie ha qualificato gli acquisti di cocaina contestati all'imputato.

  • art. 446 cod. proc. pen.

    Regola la possibilità di consenso all'applicazione della pena su richiesta anche dopo un precedente diniego, ma la Corte ha ritenuto che tale previsione non consente la trasformazione del rito abbreviato in patteggiamento una volta che il rito abbreviato sia stato scelto e sia in corso.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); richiamata nella motivazione come parte del quadro normativo che distingue i diversi riti speciali e la necessità di scelta esplicita tra essi.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti di riproduzione del ricorso per cassazione (limiti di motivazione ammessi nel ricorso), utilizzato per definire l'ammissibilità formale dei motivi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza di legittimità (principi citati)

    sentenze richiamate: Sez. 4 n. 42260/2017; Sez. 3 n. 21456/2015; Sez. 6 n. 1940/2009; Sez. 2 n. 53266/2017; Sez. 3 n. 28535/2014

    Confermano che il rito abbreviato e il patteggiamento sono alternativi e non convertibili tra loro, e che il sindacato della Corte di Cassazione sulle valutazioni discrezionali del giudice di merito (es. diniego delle attenuanti generiche) è possibile solo in presenza di arbitrio o motivazioni manifestamente illogiche; inoltre il giudice non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli, ma quelli ritenuti decisivi.

Massime di principio

  • La richiesta di patteggiamento e l'opzione per il rito abbreviato sono riti speciali alternativi: una volta esercitata e accolta l'opzione per il rito abbreviato non è normalmente possibile convertirla nel patteggiamento.
  • La riproposizione di una domanda di patteggiamento è teoricamente possibile dopo un primo diniego, ma la valutazione dipende dal momento processuale: se il processo è già in corso con rito abbreviato la conversione non è praticabile.
  • Il diniego delle attenuanti generiche riguarda valutazioni discrezionali del giudice di merito e la Cassazione interviene solo in presenza di arbitrarietà o motivazioni manifestamente illogiche.
  • Nella motivazione del diniego delle attenuanti generiche il giudice non deve necessariamente prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma solo quelli ritenuti decisivi; è sufficiente che risulti congrua e non contraddittoria la valutazione operata.
  • Precedenti penali, segnali di pericolosità e modalità del reato (es. scaltrezza, intensità del dolo) possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche, anche se il tempo intercorso e la collaborazione processuale sono elementi valutabili ma non determinanti di per sé.
  • In sede di impugnazione a legittimità è essenziale formulare motivi che escano dal puro apprezzamento del merito; censure che si limitano a ridiscutere la valutazione probatoria o discrezionale del giudice di merito sono spesso inammissibili.

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